Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4658 del 28/02/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 4658 Anno 2018
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

testamento;
pluralità schede
testamentarie

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al n.r.g. 7382/14) proposto da:
– OBERTINI Bortolo ( c.f.: BRT BTL 47R15 G213K)

rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall’avv.
Augusto Mosconi e dall’avv. Gianfranco Parisi , con domicilio eletto
presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via F. Confalonieri n.2
– ricorrente contro
– OBERTINI Ferdinando ( c.f.: BRT FDN 56H30 F373S)

rappresentato e difeso dall’avv. Antonello Linetti e dall’avv. Daniele Manca Bitti , giusta procura in calce al controricorso ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, in via Luigi Luciani 1
– controricorrentenonché nei confronti di
OBERTINI Ornella ( c.f.: BRT RLL 48S43 F373Z);
BONOMINI Gianpaola ( c.f.: BNM GPL 47H68 G213Y);
STIZIOLI Paola ( c.f.: STZ PLA 72D59 D284U);
BONOMINI Giulia ( c.f.: BNM GLI 39A63 G213U);

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t47.4.A-t-e2t-0-14

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Data pubblicazione: 28/02/2018

BONOMINI Andrea ( c.f.: BNM NDR 41L02 G213C);
OBERTINI Angela Noemi ( c.f.: BRT NLN 38P55 G213M);
BONOMINI Caterina ( c.f.: BNM CRN 50L64 F373I);
OBERTINI Paolo
– questi due ultimi due, eredi di OBERTINI Dante e di SPAGIARI O-

BERTINI Ginetta BONOMI Maddalena Irene( c.f.: BNM MDL 34E53 G475Y);
OBERTINI Regina Felicita ( o Regina Chiara)( c.f.: BRT RNF
58H59 F 373H);

OBERTINI Giacomo ( c.f.: BRT GCM 51A27 F373K)
– parti intimate-

avverso la sentenza n. 59/2014 della Corte di Appello di Brescia,
pubblicata il 10 gennaio 2014 e notificata il 20 gennaio 2014.
Udita la relazione di causa, esposta dal consigliere dr. Burno Bianchini,
all’adunanza camerale del 30 novembre 2017;

PREMESSO
che Ferdinando Obertini citò Bortolo Obertini innanzi al Tribunale di Brescia chiedendo che fosse dichiarata la nullità della scheda testamentaria
redatta il 10 aprile 1995 da Angela Obertini, che riteneva non autografa,
con la quale era stato disposto a titolo di legato il compendio immobiliare
rappresentato dal ristorante “La Pescatrice”: dedusse quale titolo della
propria legittimazione la precedente manifestazione di ultima volontà , datata 21 dicembre 1994, con la quale era stato dichiarato erede universale;
che il convenuto riconobbe di aver aiutato materialmente la testatrice a
redigere le ultime volontà e che dunque la scheda testamentaria non poteva considerarsi valida; deducendo peraltro la incapacità di intendere e di
volere della de cujus – emergente dalle sue scadenti condizioni psicofisiche e dalla pluralità di manifestazioni di ultima volontà espresse nei due

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OBERTINI Marco

anni precedenti il suo decesso – domandò che ne venisse dichiarata la incapacità di intendere e di volere , così da far aprire la successione legittima, con la conseguente chiamata in causa di tutti gli aventi diritto nonché
beneficiari delle precedenti dichiarazioni di ultima volontà;

nomi – istò per la declaratoria della validità di un legato contenuto in una
scheda del 14 giugno 1994, della proprietà di un’abitazione in Moniga del
Garda
che in tale procedimento Ferdinando Obertini chiese che fosse accertato
che con la scheda del 10 dicembre 1994, sarebbero state revocate tutte le
precedenti manifestazioni di volontà della defunta;
che, riuniti i due giudizi, intervenne la terza chiamata Paola Stizioli, la
quale fece presente di essere a sua volta destinataria di un legato avente
ad oggetto un’abitazione in via Vittorio Emanuele II n.10, in forza di ulteriore disposizione della de cujus datata 17 maggio 1994; dal momento
che detto immobile era nella disponibilità di Ferdinando Obertini, ne chiese la condanna alla restituzione;
che si costituì anche Ornella Obertini, facendo valere una ulteriore disposizione testamentaria a proprio favore contenuta in una scheda datata 20
dicembre 1994, con la quale le era stata legata la proprietà della casa di
via Vittorio Emanuele II, chiedendo anch’essa la condanna al rilascio da
parte di Ferdinando Obertini;
che lo stesso immobile venne rivendicato anche da Maddalena Irene Bonomi in forza di lascito del 14 giugno 1994;
che l’adito Tribunale, con sentenza n. 3940/2007, accertò la capacità di
testare della defunta ; dichiarò la nullità della scheda testamentaria del 10
aprile 1995 in favore di Bortolo Obertini; accertò la validità dell’istituzione
di erede di Ferdinando Obertini, giusta il testamento del 21 dicembre
1994 che ritenne non avere ad oggetto anche l’immobile del legato in fa-

f-r-ocA-c-e,44-(47
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che in altro giudizio, una delle chiamate in causa – Maddalena Irene Bo-

vore di Ornella Obertini – in forza della ricordata disposizione del 20 dicembre 1994- in favore della quale ordinò il rilascio dell’immobile detenuto da Ferdinando Obertini; accertò la revoca delle disposizioni testamentarie anteriori al 20 dicembre 1994; accertò il conseguente diritto di Ferdi-

condotto in locazione da Bortolo Obertini, che condannò al pagamento dei
canoni di affitto relativi, disattendendo però la richiesta di rilascio, in presenza della perdurante vigenza del contratto medesimo.
Che la Corte di Appello di Brescia, pronunciando sentenza n. 59/2014 , ha
accolto l’appello di Bortolo Obertini nella parte in cui si era lamentata
l’ultrapetizione in cui sarebbe incorso il primo giudice nel condannare il
predetto al pagamento dei canoni; lo ha però respinto, sia in relazione al
motivo attinente alla disconosciuta incapacità della testatrice, sia alla censura riguardante la incompletezza del testamento del 21 dicembre 1994 ;
che è stato altresì respinto l’appello incidentale di Ferdinando Obertini,
con il quale lo stesso aveva chiesto che fosse accertato e dichiarato che il
legato in favore di Ornella Obertini non comprendeva anche il terreno circostante l’immobile di via Vittorio Emanuele.
Che Bortolo Obertini ha proposto ricorso contro tale decisione, sulla base
di due motivi, ai quali ha risposto Ferdinando Obertini con controricorso;
le altre parti sono rimaste intimate;
che la causa è stata assegnata per la decisione in sede di adunanza cannerale non partecipata;
che le parti hanno depositato memorie ex art 380 bis 1, cod proc civ.
CONSIDERATO
che con il primo motivo viene denunciata la violazione o la falsa applicazione degli artt 602 e/o 606 cod civ. laddove la Corte di Appello ha ritenuto che nella scheda testamentaria del 21 dicembre 1994 fossero riscontrabili gli elementi essenziali delle dichiarazioni di ultima volontà nono-

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nando Obertini di esser riconosciuto titolare del ristorante “La Pescatrice”,

stante la sua morfologica incompletezza che fondatamente indurrebbe a
ritenere che la stessa facesse parte di una più articolata manifestazione di
volontà;

che con il secondo motivo viene denunciato l’omesso esame di un fatto

ce , ricondotto alla mancata ammissione delle prove per testi sul punto;
RITENUTO

Che il primo motivo è inammissibilmente ricondotto ad una violazione delle norme che delineano l’istituto delle dichiarazioni di ultima volontà mentre in realtà contiene una mera non condivisione dei risultati interpretativi
raggiunti dalla Corte del merito – ragionevolmente illustrati ai foll 14 e 15
della gravata decisione – , dando dunque per accertato il dato da dimostrare – la incompletezza della scheda testamentaria – per poi dedurne la
violazione dei confini applicativi delle norme in scrutinio;

che il secondo mezzo è del pari inammissibile perché la sentenza gravata
è stata pubblicata il 10 gennaio 2014 e quindi si rende applicabile il disposto dell’art 360, I comma, n. 5 cod proc civ., recato dal decreto legge
83/2012, convertito nella legge 134/2012 che, secondo l’ormai consolidato orientamento di questa Corte non prevede più un sindacato sulla sufficienza o la contraddittorietà della motivazione ma introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso
esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti
dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che,
se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia),
con la conseguenza che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt.
366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il
ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il
“dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il
,e,‘.4441

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decisivo per il giudizio sulla capacità di intendere e di volere della testatri-

”quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti
e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in

tutte le risultanze probatorie.( così Cass.Sez. Un. 7 aprile 2014 n. 8053);
che le critiche mosse alla valutazione delle emergenze istruttorie operata
dalla Corte di Appello costituiscono una mera contrapposizione della propria personale interpretazione dei medesimi fatti alla quale arbitrariamente parte ricorrente attribuisce una non riscontrabile ineluttabilità logica;
che pertanto il ricorso va rigettato, con onere di spese, secondo la indicazione di cui al dispositivo; dal momento che il ricorso è stato avviato per
la notifica nel marzo 2014 e dunque ben oltre il trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (30
gennaio 2013), sussistono i presupposti per porre a carico del ricorrente
l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per
il proposto ricorso, giusta quanto disposto dall’art 13, comma 1 bis

del

d.P.R. 115 del 2002
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi euro cinquemila per compensi nonché euro duecento per esborsi, oltre a spese generali nella misura del 15% ed agli accessori di legge; dà
atto della sussistenza dei presupposti per porre a carico del ricorrente
l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per
il proposto ricorso, giusta quanto disposto dall’art 13, comma 1 bis

del

d.P.R. 115 del 2002
Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della
Corte suprema di Cassazione, il 30 novembre 2017 .
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considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di

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