Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4658 del 22/02/2021

Cassazione civile sez. III, 22/02/2021, (ud. 27/10/2020, dep. 22/02/2021), n.4658

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 19566/2018 R.G. proposto da:

P.L. e B.R., rappresentati e difesi dagli

Avv.ti Giovanni Cuomo Ulloa, e Mario Ferri, con domicilio eletto

presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via G. Puccini, n. 10;

– ricorrenti –

contro

Ba.Sa., nella qualità di procuratore di Ba.Fr.,

Ba.Do. e di D.P.M.P. (tutrice dell’interdetta

Da.Pa.Cl.Le.), rappresentato e difeso dall’Avv. Disma Vittorio

Cerruti, domiciliato, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 2, presso

la cancelleria della Corte di Cassazione;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1620 della Corte d’appello di Genova

depositata il 19 dicembre 2017.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27-10-2020 dal

Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso chiedendo

l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Ba.Sa., nella qualità di procuratore di Ba.Fr. e Do. (eredi di C.R.) e di D.P.M.P. (tutrice dell’interdetta Da.Pa.Cl.Le.), intimava sfratto per morosità alla Officina Diesel di L.P. & Co s.n.c., conduttrice di un immobile ad uso commerciale sito in (OMISSIS), per il mancato pagamento di canoni di locazione relativi al periodo da gennaio a dicembre 2010. La Officina Diesel s.n.c. si costituiva in giudizio contestando che nel 2009 erano iniziati allagamenti ed infiltrazioni che avevano reso inagibile l’immobile e che il locatore aveva affidato l’opera di rifacimento alla Eco Arte Costruzioni s.r.l., la quale tuttavia non aveva eseguito i lavori a regola d’arte. La conduttrice sosteneva inoltre che la sospensione del canone mensile era stata oggetto di un accordo tacito tra le parti e chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna del locatore al risarcimento di tutti i danni subiti.

A seguito della trasformazione del rito, il locatore chiedeva la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento della Officina Diesel s.n.c. e la condanna al rilascio dell’immobile. Chiamava inoltre in causa la Eco Arte Costruzioni s.r.l., in quanto ritenuta responsabile dei danni lamentati dalla conduttrice.

La Eco Arte Costruzioni s.r.l. si costituiva eccependo l’intervenuta decadenza dall’azione di garanzia del committente e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna di quest’ultimo al pagamento di quanto dovuto per le opere eseguite.

Il Tribunale di Genova dichiarava risolto il contratto di locazione per inadempimento della Officina Diesel s.n.c. e condannava quest’ultima al rilascio dell’immobile; condannava, al contempo, il locatore al risarcimento dei danni subiti dalla conduttrice per danneggiamento delle attrezzature e costi di ripristino dei locali e rigettava la domanda di manleva del locatore nei confronti della Eco Arte Costruzioni s.r.l..

Ba.Sa. proponeva appello chiedendo che fosse esclusa ogni sua responsabilità nei confronti della Officina Diesel s.n.c. o che, in subordine, la Eco Arte Costruzioni s.r.l. fosse condannata a manlevarlo. La Officina Diesel s.n.c. proponeva appello incidentale, chiedendo che si accertasse che nulla era dovuto alla parte locatrice dall’inizio del 2009 o, in subordine, per ottenere la riduzione del canone con restituzione delle somme percepite in eccesso; insisteva, inoltre, per l’integrale accoglimento della domanda di risarcimento dei danni. La Eco Arte Costruzioni s.r.l. si costituiva insistendo per la conferma della pronuncia impugnata.

La Corte d’appello di Genova, in parziale accoglimento dell’appello principale e di quello incidentale, riduceva del 30% l’importo del canone mensile dovuto per il periodo in cui l’immobile locato era stato interessato da infiltrazioni, ma riconosceva la responsabilità della società conduttrice per il mancato pagamento dei canoni in presenza di una situazione di inutilizzabilità solamente parziale dell’immobile. Rigettava le domande risarcitorie proposte dalla società conduttrice nei confronti del locatore, ritenendo sussistente soltanto la responsabilità dell’appaltatore; condannava il Ba. al pagamento di Euro 11.400,00 in favore dell’appaltatrice dei lavori Eco Arte Costruzioni s.r.l..

Avverso tale decisione P.L. e B.R., quali soci della società cessata Officina Diesel di L.P. & Co s.n.c., hanno proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo, illustrato da memoria. Ba.Sa. ha resistito con controricorso. Eco Arte Costruzioni S.r.l. non ha svolto attività in questa sede.

Inizialmente è stata disposta la trattazione della causa in adunanza camerale non partecipata, ai sensi dell’art. 380-bis-1 c.p.c.. Tuttavia, all’esito della Camera di consiglio, il collegio ha ritenuto che il ricorso prospettasse questioni di diritto di particolare rilevanza, in considerazione del carattere di novità e della rilevanza nomofilattica e che ricorressero, quindi, le condizioni per disporne la trattazione in pubblica udienza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2.

I ricorrenti hanno depositato una memoria difensiva ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Il Pubblico Ministero ha anticipato per iscritto le conclusioni rassegnate in pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La questione per la quale la causa è stata ritenuta meritevole di trattazione in pubblica udienza concerne la verifica, anche ex officio, della legittimazione attiva dei ricorrenti e degli effetti giuridici dell’intervenuta cancellazione, nelle more del giudizio, della Officina Diesel s.n.c. dal registro delle imprese.

In particolare, la Officina Diesel di L.P. & Co s.n.c. è stata cancellata dal registro delle imprese, con sua conseguente estinzione, l’11 marzo 2016 (quindi nelle more del giudizio d’appello iniziato il 3 aprile 2014 e definito con la sentenza impugnata depositata il 19 dicembre 2017). La cancellazione non è stata dichiarata nel corso del giudizio.

Com’è noto, nel 2013 sul punto sono intervenute le Sezioni unite, affermando il principio secondo cui, dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D.Lgs. n. 6 del 2003, qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorchè azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo (Sez. U., Sentenza n. 6070 del 12/03/2013, Rv. 625323 – 01).

Sulla scorta di tale arresto, numerose altre sentenze hanno ribadito che alla cancellazione delle società di persone dal registro delle imprese non segue l’automatica successione dei soci nella titolarità di crediti ancora incerti o illiquidi che, ove non compresi nel bilancio di liquidazione, devono ritenersi rinunciati dalla società a favore della conclusione del procedimento estintivo (Sez. 1, Ordinanza n. 19302 del 19/07/2018, Rv. 649904 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 23269 del 15/11/2016, Rv. 642411 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 25974 del 24/12/2015, Rv. 638288 – 01).

Da ciò sarebbe dovuto conseguire, quindi, che i soci della società estinta non sono legittimati ad impugnare la sentenza d’appello che abbia rigettato una domanda proposta dalla medesima società, ma non inclusa nel bilancio di liquidazione (Sez. 3, Sentenza n. 15782 del 29/07/2016, Rv. 641155 – 01).

Di recente, però, questa Corte ha meglio puntualizzato la portata del principio affermato dalle Sezioni Unite nel 2013: “sarebbe, dunque, errato presumere sempre iuris et de iure, in presenza di una cancellazione richiesta dal liquidatore della società ed operata in corso di causa, una rinuncia della stessa al diritto azionato. Nè questo era, si noti, il portato della più volte citate decisioni delle Sezioni Unite (Cass. nn. 6070-6072 del 2013), le quali avevano piuttosto evidenziato una delle varie evenienze solo “possibili”. Perchè, dunque, si possano ravvisare i ricordati presupposti, in presenza di una domanda della cancellazione della società dal registro delle imprese, non è sufficiente – pena il ritenere ingiustificatamente sempre estinto il credito in tali evenienze, sulla base di una presunzione assoluta priva dei caratteri ex art. 2729 c.c., ed a parte quanto si dirà in tema di ricettizietà dell’atto – che la cancellazione sia domandata ed eseguita: ciò, pur quando la società, nella persona dell’organo e legale rappresentante (di regola il liquidatore) abbia conosciuto l’esistenza del credito, peraltro ancora sub iudice come nella specie, onde neppure ne potesse avere la certezza. Infatti, la cancellazione potrebbe essere stata, ad esempio, decisa dalla società, perchè ritenuto in quel momento più conveniente (risparmio di ulteriori costi, difficoltà organizzative, ecc., anche in presenza di eventi radicali, come es. la scadenza del termine di durata, il raggiungimento dell’oggetto sociale o l’impossibilità di conseguirlo, i dissidi insanabili fra i soci o la continuata inattività dell’assemblea ex artt. 2272 e 2484 c.c.), nell’inesistenza di una disposizione che vieti la cancellazione in presenza di crediti in contesa: senza che ciò possa significare, di per sè solo, anche rinuncia al credito. All’opposto, la mancata dichiarazione del difensore, ai sensi dell’art. 300 c.p.c., ai fini della interruzione del processo e la prosecuzione del medesimo, pur dopo l’avvenuta cancellazione della società (come l’eventuale prosecuzione del processo da parte dei soci, successori a titolo universale, senza previa interruzione del giudizio: evenienza del tutto lecita), costituisce un elemento in senso contrario rispetto ad un’ipotizzata volontà abdicativa: essendo ragionevolmente presumibile, piuttosto, in generale che il difensore, mandatario della società, avesse in tal senso concordato con la stessa la linea difensiva da tenere, anche nell’interesse dei soci, il cui sostrato personale riemerge proprio nel momento della cancellazione del soggetto collettivo. (…) In definitiva, l’estinzione della società nel corso del primo grado del giudizio non può essere automaticamente ritenuta causa di estinzione per rinuncia della pretesa in esso azionata: una tale affermazione, per la sua perentoria assolutezza, non può essere condivisa” (Sez. 1, Sentenza n. 9464 del 22/05/2020, in motivazione).

Tali osservazioni, intervenute dopo che della presente causa era stata disposta la trattazione in pubblica udienza, sono pienamente condivisibili e vengono fatte proprie da questo Collegio.

Per tali ragioni, il dubbio prospettato circa la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti è infondato e il ricorso può essert, esaminato nel merito.

Ciò posto, con l’unico motivo i ricorrenti denunciano la violazione o falsa applicazione dell’art. 1575 c.c., in relazione al rigetto delle domande risarcitorie nei confronti del locatore. Essi sostengono che la Corte d’appello si sarebbe erroneamente focalizzata sulla sola responsabilità extracontrattuale del locatore, tenendo conto esclusivamente dei relativi principi, laddove la società conduttrice aveva invece pacificamente agito nei confronti del Ba. a titolo di responsabilità contrattuale, per violazione degli obblighi di mantenere il bene locato in stato da servire all’uso consentito e di garantirne il pacifico godimento, come previsto dall’art. 1575 c.c..

Il motivo è infondato.

La Corte d’appello, diversamente da quanto opinano i ricorrenti, ha in realtà valutato la violazione degli obblighi ex art. 1575 c.c., osservando che “deve ritenersi che, pur gravando su parte locatrice l’obbligo invocato da parte appellante incidentale di consegnare il bene e di conservarlo in condizioni tali da servire all’uso convenuto, deve essere confermata la sentenza gravata”.

A fronte di tale, sia pur labile, argomentazione, sarebbe stato onere dei ricorrenti articolare un motivo di censura più permeante. Ed invece costoro si sono limitati ad affermare che il giudice d’appello non avrebbe valutato la violazione degli obblighi posti in capo al locatore dall’art. 1575 c.c., non argomentando o specificando altro.

Per tali ragioni, il ricorso deve essere rigettato.

Ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico dei ricorrenti in solido, nella misura indicata nel dispositivo.

Sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte degli impugnanti soccombenti, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

PQM

rigetta il ricorso principale e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2021

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