Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4658 del 22/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/02/2017, (ud. 23/11/2016, dep.22/02/2017),  n. 4658

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12648/2014 proposto da:

P.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ALESSANDRO FARNESE, 7, presso lo studio dell’avvocato ALESSIA

CASCIOLI, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 148/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA – SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA,

depositata il 08/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/11/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di P.M.A., medico generico convenzionato, del silenzio rifiuto opposto ad istanza di rimborso dell’IRAP, versata negli anni 2006 e 2007, la C.T.R. della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, riformava integralmente la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso, ritenendo che, nella specie, l’attività professionale fosse dotata di autonoma organizzazione, per avere il medico sostenuto notevoli spese soprattutto per prestazioni infermieristiche e di terzi (personale sanitario qualificato.

Avverso la sentenza ricorre, su tre motivi, la contribuente.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in Camera di consiglio, ritualmente comunicate, la ricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso appaiono manifestamente fondati.

2. Rilevato, infatti, che la produzione documentale nel secondo grado del giudizio tributario è ammissibile (cfr. ex multis Cass. n. 22776/2015), relativamente alla dedotta violazione di legge appare sufficiente osservare che il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla res controversa è stato, di recente, composto dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 9451/2016, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il seguente principio di diritto: il requisito dell’autonoma organizzazione -previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:

sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;

b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

3. Nel caso in esame, la Commissione regionale, omettendo di esaminare il fatto decisivo costituito dalla circostanza che nel solo anno 2006 risultava la contemporanea presenza di compensi erogati a terzi (segretaria ed infermiera, come, peraltro, ribadito in ricorso) senza, peraltro, compiere alcun accertamento, per entrambe le annualità, in ordine alla natura delle effettive mansioni svolte dai dipendenti, si è discostata dai superiori condivisi principi.

5. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio al Giudice di merito affinchè provveda, adeguandosi, al riesame ed al regolamento delle spese processuali.

PQM

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2017

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