Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4658 del 21/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 21/02/2020, (ud. 08/11/2019, dep. 21/02/2020), n.4658

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9426/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,

rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,

presso i cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n.

12;

– ricorrente –

contro

AIL – ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE – ONLUS – Sezione

Provinciale di Benevento;

– intimata –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania n. 61/46/12, pronunciata il 22.11.2011 e depositata il

27.2.2012

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8.11.2019 dal Consigliere Saieva Giuseppe.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con provvedimento notificato in data 23.2.2008, l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Campania comunicava alla Associazione Italiana contro le Leucemie – ONLUS sezione di Benevento, la cancellazione dell’Ente dall’Anagrafe Unica delle Onlus per insussistenza dei requisiti formali previsti dal D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460, art. 10.

2. Il ricorso proposto dall’Ente per l’annullamento del provvedimento anzidetto veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli con sentenza n. 64 del 18.12.2009, depositata il 22.7.2010.

3. Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania con atto notificato in data 22.1.2011 presso il domicilio del difensore che aveva assistito l’Ente nel giudizio di primo grado; notificava poi altra copia dell’atto di appello in data 22.2.2011 presso la sede dell’Associazione, oltre che presso il medesimo difensore del primo grado; quindi si costituiva in giudizio depositando l’atto di appello in data 3.3.2011 sia presso la C.T.P., che presso la C.T.R. Quest’ultima in accoglimento dell’eccezione del difensore dell’Ente che si costituiva in giudizio il 22.3.2011, rilevando che l’Agenzia appellante non si era costituita nel termine prescritto di trenta giorni dalla prima notifica del 22.1.2011, con sentenza n. 61/46/12, pronunciata il 22.11.2011 e depositata il 27.2.2012, dichiarava l’inammissibilità dell’appello.

4. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso affidato a un unico motivo chiedendo l’annullamento della sentenza anzidetta.

5. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del’8.11.2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380-bis1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con un unico motivo l’Agenzia deduce la “nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1, 22, 49 e 60, artt. 156,160 e 330 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 “, assumendo che, avrebbe errato la C.T.R. a dichiarare l’inammissibilità dell’appello dell’Ufficio in quanto, l’impugnazione, a fronte di una notifica avvenuta pacificamente entro il termine breve per proporre impugnazione, pur essendo affetta da nullità, risultava comunque valida in quanto sanata ex tunc dalla costituzione in giudizio dell’Associazione.

2. Il ricorso è fondato.

3. Va rilevato che l’art. 358 c.p.c. (come l’omologo art. 387 c.p.c. dettato per il giudizio di cassazione) dispone che “l’appello dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto, anche se non è decorso il termine fissato dalla legge”. Il chiaro riferimento del divieto di riproposizione all’appello che sia stato dichiarato improcedibile correla l’improponibilità non già al momento in cui è stato proposto il primo appello che risulti improcedibile, bensì alla dichiarazione di tale improcedibilità e, dunque, alla dichiarazione che ne abbia fatto il giudice dell’appello. Ne segue che l’appello che non è riproponibile non è quello proposto e non seguito dalla costituzione in giudizio dell’appellante nel termine stabilito, ma solo quello che altresì sia stato dichiarato tale. Anteriormente a tale dichiarazione, la riproposizione dell’appello (cioè di un secondo appello) – sempre che non sia preclusa o dal decorso del termine c.d. lungo di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, o dal decorso del termine breve di impugnazione verificatosi in dipendenza di una notificazione della sentenza oppure dallo stesso momento della notificazione del primo appello invece può avere luogo e non è impedita dalla pregressa verificazione di una fattispecie di improcedibilità dell’appello precedente che non sia stata ancora dal giudice dichiarata (cfr. Cass. sez. un. 16598 del 2016 e, negli stessi termini, Cass. sez. un. 12084 del 2016).

4. Con la sentenza citata le Sezioni Unite hanno ribadito il principio di diritto secondo cui: “Nel rito ordinario, la notifica della citazione in appello, non seguita da iscrizione della causa a ruolo o seguita da un’iscrizione tardiva e, dunque, determinativa dell’improcedibilità dell’appello da essa introdotto, non consuma il potere di impugnazione, perchè l’art. 358 c.p.c. intende riferirsi, nel sancire la consumazione del diritto di impugnazione, all’esistenza – al tempo della proposizione della seconda impugnazione – della già avvenuta declaratoria della improcedibilità del primo appello. Ne segue che, quando tale declaratoria non sia ancora intervenuta, è consentita la proposizione di un nuovo appello (di contenuto identico o diverso) in sostituzione del precedente viziato, purchè il termine per l’esercizio del diritto di appellare non sia decorso. Per la verifica della tempestività del secondo appello occorre aver riguardo non al termine cd. lungo di cui all’art. 327 c.p.c., ma a quello breve di cui all’art. 325 c.p.c., il quale, solo in difetto di notificazione della sentenza appellata anteriormente a quella del primo appello in modo idoneo a farlo decorrere (art. 285 c.p.c.), decorre dalla data di perfezionamento per il destinatario della notificazione della prima impugnazione, che equivale alla conoscenza legale della decisione impugnata idonea a determinare il decorso del termine breve”.

5. Nel caso di specie pertanto ha errato la C.T.R. a ritenere l’inammissibilità dell’appello dell’Ufficio, in quanto, l’impugnazione, a fronte di una notifica avvenuta entro il termine breve per proporre impugnazione, benchè affetta da nullità risultava comunque valida in quanto sanata ex tunc con il raggiungimento del suo scopo, essendo stata seguita dalla costituzione in giudizio dell’Associazione e iscritta a ruolo entro il prescritto termine di 30 giorni decorrenti dall’atto di impugnazione notificato il 24.2.2011.

6. Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza va cassata e gli atti rinviati al giudice a quo in diversa composizione per l’esame di merito della vicenda oltre che per la liquidazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia gli atti alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese di giudizio.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 8 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020

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