Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4657 del 28/02/2018


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 4657 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: VARRONE LUCA

SENTENZA

sul ricorso 3842-2013 proposto da:
LOMBARDO PATRIZIA LMBPRZ50C54L483B, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA G.PISANELLI 4, presso lo studio dell’avvocato
GIUSEPPE GIGLI, che lo rappresenta e difende unitamente agli
avvocati PIETRO TONCHIA, PAOLO SCALETTARIS;
– ricorrenti contro

SETINI MIRELLA, IACUZZI GIOBATTA, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA B. TORTOLINI 34, presso lo studio dell’avvocato NICOLO’
PAOLETTI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
PIETRO MUSSATO;
– con troricorrenti –

avverso la sentenza n. 345/2012 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,
depositata il 15/06/2012;

Data pubblicazione: 28/02/2018

U.P. 28.11.2017
N. R.G. 3842/2013
Rel. Varrone

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
28/11/2017 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Lucio
Capasso che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli Avvocati Giuseppe Gigli e Natalia Paoletti, in sostituzione

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione del 31 luglio 2006 Giobatta Iacuzzi e
Mirella Setini convenivano davanti al Tribunale di Udine, Patrizia
Lombardo, chiedendone la condanna a demolire l’intero fabbricato
definito accessorio e realizzato ad una distanza inferiore a metri 5 dal
confine con la loro proprietà. Il Tribunale, dopo aver completato
l’istruttoria, accoglieva la domanda e condannava la convenuta a
demolire la porzione di fabbricato posta a meno di 5 mt dal confine
con condanna alle spese del giudizio.
Secondo il Tribunale, al caso di specie doveva applicarsi l’art. 7
delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore comunale che
disciplinava in modo diverso la distanza dal confine e la distanza fra
le pareti finestrate e prevedeva una deroga solo per la prima ipotesi,
con riferimento ai vani accessori, sicché la distanza tra fabbricati non
poteva essere inferiore a metri 10 e tale limite risultava violato.
Anche la disposizione in tema di distanza dal confine risultava
violata non potendo trovare applicazione la deroga per i fabbricati
accessori in quanto il fabbricato Lombardo era un corpo di fabbrica
autonomo, con un’altezza superiore a metri 3 e non accessorio.
2. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello la Lombardo.
La Corte d’appello rigettava il mezzo di gravame confermando la
sentenza di primo grado.

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dell’avv. Nicolò Paoletti;

U.P. 28.11.2017
N. R.G. 3842/2013
Rei. Varrone

Per quanto in questa sede ancora rileva, secondo la Corte d’appello
non poteva attribuirsi natura di fabbricato accessorio a quello oggetto
del giudizio perché costituente un unico corpo di fabbrica con quello
principale mentre rientrano nella nozione di fabbricato accessorio solo
gli edifici “separati” da quello principale. Pertanto la costruzione

a cinque metri dal confine della proprietà della parte appellata,
originaria attrice.
3. Patrizia Lombardo propone ricorso per cassazione sulla base di
sette motivi. Giobatta Iacuzzi e Mirella Sestini resistono con
controricorso.
4.

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative in

prossimità dell’udienza, insistendo nelle rispettive richieste.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.

Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione

dell’articolo 112 c.p.c. per ultrapetizione, in relazione all’articolo 360,
n. 3, c.p.c., omessa o insufficiente motivazione circa un fatto
controverso decisivo per il giudizio, in relazione all’articolo 360, n. 5,
c.p.c.
Premette la ricorrente che si discute della demolizione della
costruzione realizzata in contiguità alla casa di abitazione di sua
proprietà, costruzione che la Corte d’Appello di Trieste ha ritenuto
non poter beneficiare della deroga alle disposizioni in tema di distanze
dal confine prevista dalle norme tecniche di attuazione del piano
particolareggiato del Comune di Codroipo relativo alla zona
interessata perché avente natura di vano accessorio e non già di
fabbricato accessorio. L’art. 7 delle suddette norme tecniche di

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effettuata dall’appellante, originaria convenuta, doveva arretrare fino

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N. R.G. 3842/2013
Rei. Varrone

attuazione, infatti, ammette la realizzazione a distanza non inferiore a
5 mt. dal confine dei soli fabbricati accessori.
Secondo la ricorrente la domanda originaria dell’attrice aveva
ad oggetto un fabbricato autonomo e differenziato e non accessorio a
quello principale, pertanto la Corte d’Appello avrebbe errato nel

tratterebbe, quindi, di una pronuncia extrapetita o ultrapetita; inoltre,
vi sarebbe un vizio nella motivazione in quanto la Corte d’appello non
avrebbe chiarito perché aveva disposto la demolizione dell’opera in
quanto non costituente un fabbricato ma un vano, pur a fronte di una
richiesta di demolizione di un’opera costituente fabbricato non
accessorio.
2.

Il motivo è infondato.

Sin da epoca risalente l’indirizzo consolidato di questa corte
ritiene che «La violazione del principio della corrispondenza tra il
chiesto ed il pronunciato non e configurabile qualora il giudice,
lasciando fermi il

petitum

ed i fatti posti a giustificazione della

domanda, abbia dato a questi ultimi
una qualificazione giuridica diversa da quella attribuita loro dalle
parti, traendo da essi le debite conseguenze giuridiche, purchè non
ne derivino effetti giuridici diversi e più ampi di quelli a cui tende la
domanda» (Sez. 2, Sentenza n. 4233 del 15/11/1976). Pertanto
l’indagine relativa alla qualificazione giuridica del rapporto
controverso non può dar luogo al vizio di ultrapetizione
(Sez. 3, Sentenza n. 745 del 31/03/1967)
Con riferimento al caso di specie deve aggiungersi che le norme
tecniche d’attuazione dei Comuni in materia di distanze dal confine
sono integrative del codice civile (art. 873) e costituiscono vere e
proprie fonti del diritto e, dunque, spetta al giudice farne

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negare la qualifica di fabbricato autonomo e differenziato. Si

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N. R.G. 3842/2013
Rei. Varrone

applicazione, sicché non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice
che affermi la violazione delle distanze dal confine di una determinata
costruzione sulla base di una norma diversa da quella invocata
dall’attore nell’atto introduttivo del giudizio.
Nel caso di specie, a prescindere dalla prospettazione della

fabbricato autonomo la costruzione della ricorrente di cui chiedeva
l’arretramento, spettava al giudice di merito la qualificazione della
natura accessoria o meno del fabbricato in contestazione.
3. Il secondo, terzo, quarto, quinto e settimo motivo di ricorso,
che possono essere trattati unitariamente vista la loro intrinseca
connessione, sono in parte inammissibili e in parte infondati.
4. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e/o
errata applicazione dell’articolo 1362 cod. civ., e dell’articolo 12 delle
preleggi, in relazione all’articolo 360, n. 3, c.p.c. e/o omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso
decisivo della causa in relazione all’articolo 360, n. 5, c.p.c.
4.1 La ricorrente evidenzia che, anche volendo interpretare la
domanda dell’attrice nei termini considerati dalla Corte d’Appello, la
decisione sarebbe comunque errata in quanto in contrasto con
l’articolo 7 delle norme tecniche di attuazione del Comune di Codroipo
dove si usa indistintamente il termine vano ed il termine fabbricato.
Secondo la ricorrente la norma non distingue il fabbricato dal
vano; di qui l’errata interpretazione della Corte d’Appello. Del resto,
anche nella motivazione della sentenza in modo contraddittorio si usa
indifferentemente l’espressione fabbricato e l’espressione vano.
4.2 n terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e/o
errata applicazione dell’articolo 1363 e ss. cod. civ., in relazione
all’articolo 360, n. 3, c.p.c., omessa insufficiente o contraddittoria

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parte che nell’azione introduttiva del giudizio aveva descritto come

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Rel. Varrone

motivazione circa un fatto controverso decisivo della causa in
relazione all’articolo 360, n. 5, c.p.c.
Secondo la ricorrente la ratio della disposizione richiamata dalla
Corte d’Appello riguarda opere aventi un impatto urbanistico-edilizio
ridotto e, in questa prospettiva, la deroga per il fabbricato non può

piano urbanistico. Dunque, anche ritenendo distinti i concetti di
fabbricato e di vano, la regola che lo strumento urbanistico fissa per
la realizzazione in deroga vale per entrambi e, inoltre, nella sentenza
mancherebbe ogni motivazione sul punto.
4.3 n quarto motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e/o
omessa applicazione dell’art. 1362 cod. civ., in relazione all’articolo
360, n. 3, c.p.c. e/o omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione in relazione ad un punto decisivo della causa in relazione
all’articolo 360, n. 5, c.p.c.
Secondo la ricorrente la sentenza impugnata omette del tutto di
chiarire il concetto di accessorietà su cui si incentra l’applicazione
della deroga delle distanze legali. Si tratterebbe di una palese
violazione dei canoni interpretativi e anche di un vizio di motivazione
della sentenza, sempre in relazione al profilo dell’accessorietà che
proprio la disposizione che si afferma di voler applicare prevede.
4.4. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e/o
omessa applicazione dell’articolo 1362 cod. civ. in relazione
all’articolo 360, n. 3, c.p.c., e/o omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione in relazione ad un punto decisivo della
causa in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c.
Secondo la ricorrente la sentenza non avrebbe tenuto conto del
verbale della commissione edilizia del Comune, realizzato in
occasione dell’adozione della norma di cui si discute, il quale
dimostrerebbe che l’accorpamento non era un requisito indispensabile

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che riguardare anche il vano che ha minore rilevanza del primo sul

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Rel. Varrone

e che l’art. 7, lett. a) si riferisce ai fabbricati accessori disciplinati dal
regolamento comunale e, quindi, indifferentemente a quelli accorpati
e non accorpati.
4.5 n settimo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e/o
falsa applicazione della legge regionale del Friuli Venezia Giulia n.19

1820 del 1960 del ministero dei lavori pubblici in relazione all’articolo
360, n. 3, c.p.c.; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione
su un punto controverso decisivo in relazione all’articolo 360, n. 5,
c.p.c.
Secondo la ricorrente sarebbe errato sia il richiamo alla legge
regionale Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2009 che definisce gli edifici e
non parla né di vani né di fabbricati, sia il riferimento alla circolare n.
1820 del 1960 del ministero dei Lavori Pubblici.
5. In primo luogo deve rilevarsi che la ricorrente con i sopra
indicati motivi di ricorso non censura l’ulteriore e distinta

ratio

decidendi relativa alla violazione della distanza dalle pareti finestrate
di cui alla lett. f) delle N.T.A. del Comune di Codroipo.
5.1 La Corte d’Appello nella motivazione della sentenza
impugnata ha dichiarato infondato il motivo di appello con il quale si
chiedeva la riforma della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto
violata la normativa relativa alla distanza tra le pareti finestrate. In
particolare nella motivazione della sentenza si legge che fra le ragioni
della richiesta di demolizione della costruzione c’è anche la violazione
della distanza fra pareti finestrate (pag. 13 della sentenza di appello)
e che il CTU aveva accertato tale violazione in relazione all’art. 7, lett.
f), delle N.T.A. del Comune di Codroipo.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte: «Ove la
sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte
ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente

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del 2009 e, inoltre, violazione e falsa applicazione della circolare n.

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sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione
di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura
relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva
l’autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe
produrre l’annullamento della sentenza» (Sez. 6 –

5.2 La sentenza della Corte d’Appello di Trieste è comunque
esente dai prospettati vizi di violazione di legge. Inoltre la
motivazione in base alla quale esclude che la costruzione eseguita
dalla ricorrente possa qualificarsi come fabbricato accessorio in
quanto costituente ampliamento di un altro fabbricato è conforme alla
giurisprudenza di questa Corte.
5.3 L’art. 7 delle norme tecniche di attuazione del Comune di
Codroipo, nella parte che interessa in questa sede, recita: «E’
ammessa la realizzazione di fabbricati accessori all’interno del lotto ad
uso deposito, legnaie, garages, sempre nel mantenimento dell’indice
di cubatura ammesso per il lotto. I suddetti vani possono essere
realizzati a confine della proprietà per un’altezza massima non
superiore a mt. 3

lett. e) una distanza non inferiore a mt. 5 dal

confine… f) distanza dai fabbricati finestrati non inferiore a mt. 10 o
comunque non inferiore alla somma delle altezze».
E invero, come è già stato ritenuto da questa Corte Suprema
(cfr. sent. n. 428 del 1977, n. 426 del 1981), le costruzioni di natura
accessoria e pertinenziale possono ritenersi sottratte alle disposizioni
di cui agli strumenti urbanistici, con riguardo ai fabbricati in genere,
solo se e nei limiti in cui gli strumenti stessi contengono un’esplicita
deroga in tal senso. Pertanto, una volta accertato che una siffatta
deroga sussiste, resta da esaminare se il manufatto di cui si discute
abbia o meno natura accessoria alla stregua della nozione contenuta
nello specifico strumento urbanistico di cui si lamenta la violazione.

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5, Ordinanza n. 9752 del 18/04/2017).

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Rel. Varrone

5.4 Ciò premesso deve rilevarsi che le norme tecniche di
attuazione sono per loro natura di stretta interpretazione nella parte
in cui derogano al regime ordinario delle distanze e, pertanto, ai sensi
dell’art. 14 preleggi, non solo è vietato il ricorso all’analogia (tra le
tante, Cass. n. 13502 del 1991) ma non è consentita neanche la loro

derogatorie, rispetto ad una avente natura di regola, l’interpretazione
estensiva se pure in astratto non preclusa (Sez. Un. n.21493 del
2010), deve ritenersi comunque circoscritta alle ipotesi in cui il
significato aggiuntivo, che s’intenda attribuire alla norma interpretata,
non riduca la portata della norma costituente la regola con
l’introduzione di nuove eccezioni, bensì si limiti ad individuare nel
contenuto implicito della norma eccezionale o derogatoria già
codificata altra fattispecie avente identità di

ratio

con quella

espressamente contemplata (Cass. n.9205 del 1999).
5.5 Nel riportare i suddetti principi al caso di specie, risulta
corretta l’interpretazione che la Corte d’Appello ha dato della nozione
di fabbricato accessorio di cui all’art. 7 delle N.T.A. del Comune di
Codroipo.
Sulla base dell’interpretazione proposta dalla ricorrente si
dovrebbe ammettere che la costruzione unitaria possa estendersi (in
virtù della deroga dalle distanze dal confini del lotto) sino al confine
del fondo vicino con l’aggiunta di altre parti, solo perché queste sono
destinate a scopi secondari con carattere di dipendenza dalle parti
principali del fabbricato. In tal guisa verrebbero agevolmente elusi gli
scopi per i quali le norme sia del codice civile che degli strumenti
urbanistici impongono per le costruzioni l’osservanza di determinare
distanze dai confini dei fondi adiacenti.
In altri termini seguendo l’interpretazione della ricorrente si
verrebbe ad aggirare la normativa sulle distanze, consentendo

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interpretazione estensiva. In caso, infatti, di disposizioni eccezionali o

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all’unico corpo di fabbrica di estendersi, in forza della deroga
concessa alla parte accessoria, sino al confine del fondo finitimo.
La citata disposizione, invece, interpretata nel senso di cui
sopra, comporta che l’unità strutturale della costruzione per così dire
“secondaria” (a prescindere dagli usi cui è destinata) con quella

esclude addirittura che possa esser considerata costruzione a sé
stante, con sue autonome dimensioni e caratteristiche, perché parte
integrante di un unico intero fabbricato (in senso conforme si veda
Sez. 2, Sentenza n. 4208 del 06/05/1987).
5.6 A ciò si aggiunga che l’interpretazione della Corte d’Appello è
in linea anche con la nozione di fabbricato e di vano di cui alla
circolare del ministero dei lavori pubblici 23 luglio 1960, n.1820
secondo cui «Per fabbricato o edificio si intende qualsiasi costruzione
coperta, isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre
costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di
continuità, dalle fondamenta al tetto; che disponga di uno o più liberi
accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome» e per vani
accessori si intendono «i vani compresi nelle abitazioni, destinati ai
servizi, ai disimpegni, ecc. (ingressi, anticamere, corridoi, bagni,
latrine, ecc.), nonché le piccole cucine che non abbiano i requisiti per
essere considerate stanze. Per altri vani si intendono tutti quei vani
che pur essendo compresi nel fabbricato residenziale non fanno parte
integrante delle abitazioni (botteghe, autorimesse, cantine,
magazzini, soffitte non abitabili, stalle, fienili, ecc.).
Sulla base delle esposte argomentazioni i motivi di ricorso
indicati con i nn. 2, 3, 4, 5 e 7, unitariamente considerati, devono
dichiararsi infondati.

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principale”, impedisce di qualificare l’una accessoria dell’altra, anzi

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6. Resta da esaminare il sesto motivo di ricorso, così rubricato:
omessa, insufficiente, e contraddittoria motivazione su un fatto
controverso e decisivo in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c.
La ricorrente ritiene che la materiale conformazione della
porzione di immobile di cui si tratta presenti fisionomia e caratteri

L’edificio principale, infatti, ha una copertura distinta da quella
dell’edificio accessorio ed è posta anche ad un’altezza diversa. I due
edifici sono anche separati da un muro maestro; si tratterebbe,
quindi, di una costruzione ulteriore e diversa che si appoggia alla
prima e che utilizza come elemento di delimitazione del vano, il muro
maestro dell’edificio principale.
6.1 n motivo è infondato.
Preliminarmente deve evidenziarsi che tutti i precedenti motivi
di ricorso erano volti a sostenere che, ai fini del rispetto delle
distanze, una nuova costruzione, anche se unita all’edificio principale,
possa avere comunque natura accessoria. Con quest’ultimo motivo,
invece, la ricorrente capovolge completamente la sua prospettazione
nel tentativo di affermare che la medesima nuova costruzione era
autonoma e separata da quella principale e, quindi, accessoria. A tal
fine chiede di rivalutare la materiale conformazione della porzione di
immobile di cui si tratta.
Sia la Corte d’Appello che il giudice di primo grado, anche a
seguito delle risultanze della C.T.U., hanno affermato che la nuova
costruzione posta in essere dalla ricorrente era unita al fabbricato
principale e, su questo presupposto (fino a questo punto mai messo
in discussione dalla ricorrente), hanno negato la natura accessoria
dell’opera al fine dell’applicazione della deroga alla disciplina delle
distanze di cui all’art. 7 delle NTA del Comune di Codroipo.

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propri di un’opera distinta ed aggiunta rispetto al corpo principale.

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Rel. Varrone

Si tratta di un accertamento in fatto, insindacabile in sede di
legittimità, se la motivazione è congrua, come quella della sentenza
in questa sede impugnata.
7. Il ricorso è rigettato.
8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano

P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso
delle spese che liquida in complessivi Euro 4.200 di cui 200 per
esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori
come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione
civile in data 28 novembre 2017.
IL

NSIG LJE.NSORE

IL PRESIDENTE

l(PA/t- 11

\Fezt”

nario Giudiziario
‘a NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

28 FEB. 2018

come da dispositivo

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