Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4657 del 26/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4657 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA

ORDINANZA
sul ricorso 17452-2012 proposto da:
AZIENDA ZANONI F.LLI SOCIETA’ AGRICOLA SS in persona
del socio amministratore e legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ANGELICO 45 presso lo studio
dell’avvocato FAUSTO BUCCELLATO, rappresentata e difesa
dall’avvocato GIUSEPPE BARBARA, giusta procura a margine del
ricorso;

– ricorrente contro
GILLI GIUSEPPINA, che agisce anche nella propria qualità di suo
Ammistratore di Sostegno, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
S. ALBERTO MAGNO 9, presso lo studio dell’avvocato SEVERINI
GAETANO, rappresentata e difesa dall’avvocato TOSONI
OSVALDO giusta procura a margine del controricorso;

Data pubblicazione: 26/02/2014

- controricorrente avverso la sentenza n. 601/2012 della CORTE D’APPELLO di
BRESCIA del 4/05/2012, depositata il 11/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

CARLUCCIO.

_

Ric. 2012 n. 17452 sez. M3 – ud. 12-02-2014
-2-

12/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA

RITENUTO
che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui
agli artt. 376 e 380-bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione;
che la relazione ha il seguente contenuto:
<>.
Nella specie, i fatti rilevanti non sono evincibili neanche dalla
esplicazione dei motivi di ricorso.
2.2. Anzi, dai motivi di ricorso emergono ulteriori profili di
inammissibilità.
Si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 45 della legge 3
maggio 1982, n. 203 e omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione.
Nella parte esplicativa si fa riferimento alla carenza di idonea assistenza
sindacale, che emergerebbe da clausole contrattuali, non riprodotte nel
ricorso, con violazione delle prescrizioni dell’art. 366, n. 6 cod. proc. civ.
Inoltre sono dedotti indistintamente tutti i vizi motivazionali.
Infine, la parte esplicativa concernente la critica alla quantificazione del
canone non si collega ad uno specifico motivo di censura, in violazione
dell’art. 366 n. 4 cod. proc. civ.>>;
che la suddetta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti
costituite.
CONSIDERATO
che il Collegio condivide le osservazioni in fatto e le argomentazioni e le
conclusioni in diritto della relazione;
che la società ricorrente non ha mosso rilievi e non è rilevante la
comunicazione della rinuncia al mandato da parte dei difensori;
4

tutto il momento di sintesi funzionale e l’illustrazione dei motivi non

che, pertanto, il ricorso — in correlazione alla sussistenza di precedenti
conformi — deve essere dichiarato inammissibile;
che le spese, liquidate sulla base dei parametri vigenti di cui al d.m. n. 140
del 2012, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE

favore della controricorrente, delle spese processuali del giudizio di
cassazione, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per spese,
oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile
– 3,11 12 febbraio 2014.

dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in

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