Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4657 del 22/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 22/02/2017, (ud. 23/11/2016, dep.22/02/2017), n. 4657
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1436/2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
C.S.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 25/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
della SARDEGNA, depositata il 22/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
23/11/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Nella controversia avente origine dall’impugnazione da parte di C.S., agente di commercio, del silenzio rifiuto opposto a istanza di rimborso dell’IRAP, versata per gli anni dal 2000 al 2002, la C.T.R. della Sardegna, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso, ritenendo che la proposizione di istanza per la definizione automatica per gli anni pregressi, di cui della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 3 bis, non fosse ostativa all’ottenimento del rimborso.
Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato a quattro motivi.
L’intimato non resiste.
A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituali comunicazioni.
Il Collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, è fondato, con assorbimento dei restanti.
In materia, infatti, è consolidato l’orientamento di questa Corte secondo cui la presentazione dell’istanza di definizione automatica prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, preclude al contribuente, libero di scegliere se aderire al condono o coltivare la controversia, ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata (cfr. con particolare riferimento all’IRAP, Cass. n. 1967/2012; id. n. 4566/2015).
2. Essendosi la sentenza impugnata discostata dal superiore principio la stessa, in accoglimento del primo motivo di ricorso, va cassata e la controversia, non essendo necessari nuovi accertamenti in fatto, può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.
3. La particolarità della materia induce a compensare integralmente tra le spese dei gradi di merito e a dichiarare irripetibili quelle di questo giudizio.
PQM
La Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso ed assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.
Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito e dichiara irripetibili quelle del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2017