Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4657 del 15/02/2019

Cassazione civile sez. VI, 15/02/2019, (ud. 17/01/2019, dep. 15/02/2019), n.4657

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9396-2018 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA (OMISSIS),

in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE

(OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

P.M.F.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5546/11/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 26/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI

VITTORIO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Viterbo, con sentenza n. 1170/15, sez. 4, rigettava il ricorso proposto da P.M.F. avverso il diniego di rimborso delle somme trattenute dal MIUR e versate all’Erario a titolo di Irpef a seguito della sentenza 794 del 2009 del Tribunale di Viterbo pronunciata per l’illegittimità del comportamento del MIUR che aveva rinnovato il contratto di lavoro a tempo determinato alla scadenza in assenza del presupposto di legge e che aveva liquidato un danno pari a 5,5 mensilità.

Avverso detta decisione proponeva appello la contribuente innanzi alla CTR Lazio che, con sentenza 5546/2017, accoglieva l’impugnazione.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle entrate sulla base di un motivo.

La contribuente non ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle entrate deduce con l’unico motivo di ricorso la violazione del D.P.R. 917 del 1986, art. 6, in base al quale le indennità conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento danni consitenti nella perdita di redditi ovvero tutte le indennità aventi causa o originate dal rapporto di lavoro sono soggette a tassazione.

Il motivo è infondato alla luce della recentissima decisione di questa Corte che in analoga fattispecie ha avuto occasione di precisare che gli importi conseguiti dal lavoratore del pubblico impiego privatizzato ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, a causa della mancata conversione dei rapporti di lavoro a tempo determinato illegittimi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, non hanno la finalità di sostituire o integrare il reddito da lavoro (lucro cessante), ma hanno valenza risarcitoria (danno emergente) rispetto alla perdita della “chance” di un’occupazione alternativa migliore, con la conseguenza che non sono assoggettabili a tassazione ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, comma 1. (Cass 25471/18).

Il ricorso va quindi respinto. Nulla per le spese.

PQM

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA