Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4656 del 28/02/2018

Civile Ord. Sez. 2 Num. 4656 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso 27709-2013 proposto da:
A.A.
ricorrente
contro

CESARANO MARINA, CESARANO DOMENICO, PASCOLO SERAFINA,
2017
3058

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DONATELLO 23,
presso lo studio dell’avvocato PIERGIORGIO VILLA, che
li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
DANILO DELLA ROSA;
– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 450/2013 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 28/02/2018

di TRIESTE, depositata il 07/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 23/11/2017 dal Consigliere ANTONIO
ORICCHIO;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del

chiesto il rigetto del ricorso.

Sostituto Procuratore Generale LUCIO CAPASSO che ha

Rilevato che :
è stata impugnata da A.A. la sentenza n.
450/2013 della Corte di Appello di Trieste con ricorso
fondato su un motivo e resistito con controricorso delle
parti intimate.

fattispecie in giudizio, riepilogare , in breve e tenuto conto
del tipo di decisione da adottare, quanto segue ;
Il Tribunale di Udine – Sezione Distaccata di Cividale del
Friuli, con sentenza in data 1° . giugno 2009 ed in
accoglimento di domanda proposta da Cesarano Marina ed
altri, accertava in favore del fondo delle parti attrici ed a
carico del fondo della parte convenuta ed odierna ricorrente
l’esistenza di una servitù di transito veicolare e pedonale,
dal percorso specificamente indicato da planimetria in atti
redatta da CTU.
L’adita Corte di Appello respingeva l’appello del Vazzan teso
alla riforma della decisione del Tribunale di prima istanza,
ordinando -nel contempo- la cancellazione dell’avverbio
“servilmente” usato alle pp. 6 e 16 della citazione in appello
da parte dell’odierno ricorrente al fine di qualificare il modo
in cui il Giudice di prime cure avrebbe recepito le conclusioni
del CTU.
Hanno depositato memoria sia il ricorrente che le parti
contraficorrenti.
3

Giova, anche al fine di una migliore comprensione della

Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375, ult. co . c.p.c.
con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata
rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in
ordine alle quali la Corte deve pronunciare.
Considerato che :

360, n. 3 c.p.c., il vizio di violazione di legge (art. 1051
c.c.).
Il motivo non può essere accolto.
La pretesa violazione addotta col motivo qui in esame è del
tutto destituita di fondamento.
Sussistevano, nella concreta ipotesi per cui è causa, tutti gli
estremi che non potevano che comportare la decisione della
controversia nel senso di cui all’impugnata sentenza ( e,
prima ancora, a quella del Tribunale di prima istanza).
Deve, al riguardo, evidenziarsi che già risultava costituita
una servitù reciproca, che sussisteva il titolo della
controversa servitù e che, nell’ambito dei poteri valutativi
propri della giurisdizione di merito, i Giudici che si sono
occupati della controversia nelle precedenti fasi del giudizio
hanno correttamente valutano la servitù de qua’ come
carrabile e non solo pedonale
Peraltro, ricorrendo l’ipotesi di costituzione volontaria di
servitù,

anche l’eventuale cessazione dell’interclusione

4

1.- Con il motivo del ricorso si censura, ai sensi dell’art.

dell’altrui fondo dominante non era di per sè sufficiente per
far venire meno la costituita servitù.
In definitiva la gravata decisione ha definito la controversia
facendo corretta applicazione e buon governo delle norme e
dei principi ermeneutici applicabili nella fattispecie.

procedimento civile, nel ricorso per cassazione, il vizio di
violazione e falsa applicazione della legge di cui all’art. 360,
n. 3 c.p.c., giusto il disposto di cui all’art. 366, co. I . n. 4
c.p.c., deve essere , a pena di inammissibilità, dedotto
mediante la specifica indicazione delle affermazioni di diritto
contenute nella sentenza gravata che motivatamente si
assumono in contrasto con le norme regolatrici della
fattispecie o con l’interpretazione delle stesse” ( Cass. n.
1317/2004).
Tanto con la conseguenza che spetta alla parte ricorrente
l’onere (nella fattispecie non adempiuto) di svolgere
“specifiche argomentazioni intese a dimostrare come e
perché determinate affermazioni contenute nella sentenza
gravata siano in contrasto con le norme regolatrici della
fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla
giurisprudenza di legittimità” (Cass. n. 635/2015).
Il motivo -in quanto infondato- va , dunque respinto.

2.- Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

5

Al riguardo va ribadito il principio per cui ” in materia di

3.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano così
come da dispositivo.
4.-

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del

ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a

115/2002.

P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso

e condanna il ricorrente al

pagamento in favore delle parti controricorrenti delle
spese del giudizio, determinate in C 3.200,00, di cui C
200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura
del 1 5 % ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del
2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso
art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda
Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il
23 novembre 2017.
LI Presidente
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norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 del D.P.R. n.

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