Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4656 del 26/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4656 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA

ORDINANZA
sul ricorso 30237-2011 proposto da:
MOROLI FERNANDA MRLFNN28H54A656A, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA IRNERIO 67, presso lo studio
dell’avvocato QUADRANI FUMO, che la rappresenta e difende
giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
CONDOMINIO DI VIA BALDO DEGLI UBALDI N. 59 ROMA;

intimato

avverso la sentenza n. 20866/2010 del TRIBUNALE di ROMA del
14/10/2010, depositata il 21/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA
CARLUCCIO;

Data pubblicazione: 26/02/2014

udito l’Avvocato Quadrani Furio difensore della ricorrente che si

riporta agli scritti.

Ric. 2011 n. 30237 sez. M3 – ud. 12-02-2014
-2-

RITENUTO
che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui
agli artt. 376 e 380-bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione;
che la relazione ha il seguente contenuto:
<<1. Il Tribunale di Roma, decidendo l'impugnazione proposta da Fernanda Moroli avverso la sentenza del Giudice di Pace - che aveva nel cadere dalla scala condominiale, per la complessiva somma di euro140,00 comprensiva degli accessori, e aveva compensato le spese del grado — accolse l'appello quanto alle spese e condannò il Condominio alle spese giudiziali di primo grado; respinse gli altri motivi di appello, confermando per il resto la sentenza di primo grado; compensò le spese di secondo grado (sentenza del 21 ottobre 2010). 2. Avverso la suddetta sentenza, Moroli propone ricorso per cassazione con due motivi. Il Condominio non si difende. E' applicabile ratione tenrporis la legge 18 giugno 2009, n. 69. Proposta di decisione 1. Il secondo motivo, con il quale si deduce la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., lamentando omessa pronuncia del giudice di appello sul motivo relativo alla omessa pronuncia del giudice di primo grado quanto alla liquidazione degli interessi legali e rivalutazione, è logicamente preliminare al primo motivo, concernente la compensazione delle spese giudiziali del secondo grado. 1.1. Il motivo è inammissibile per violazione dell'art. 366 n. 6 cod. proc. civ. Nel ricorso non risulta riprodotto, per la parte di interesse, il motivo di appello rispetto al quale si assume l'omessa pronuncia. Tanto più che, nella parte in "fatto" del ricorso, emergono elementi non univoci. Infatti, nel riportare il dispositivo delle sentenza di primo grado la somma 3 condannato il Condominio al risarcimento del danno patito dalla Moroli v liquidata è indicata come "comprensiva degli accessori"; nel riportare le conclusioni della appellante, la richiesta di interessi e rivalutazione è riferita al motivo di appello concernente il quantum e non agli accessori sul quantum liquidato in primo grado. 2. Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 91,92, 118, 132, cod. proc. civ. e 111 Cost. lamentando l'avvenuta compensazione delle criteri e delle ragioni posti a fondamento. 2.1. La pronuncia di compensazione delle spese di secondo grado è conforme a diritto. E' applicabile ratione temporis l'art. 92 cit. nella formulazione originaria, prima della novella apportata dalla legge 28 dicembre 2005, n. 263, entrata in vigore il 10 marzo 2006, atteso che l'atto di citazione risale al 2005. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (a partire da Sez. Un. 30 luglio 2008, n. 20598 e, ex multis, Cass. 2 dicembre 2010, n. 24531), i giusti motivi possono essere evincibili anche dal complessivo tenore della sentenza. Nella specie, la disposta compensazione delle spese trova giustificazione nella circostanza che l'appello era stato rigettato in riferimento al quantum, sia rispetto al maggior danno biologico richiesto, sia rispetto al mancato riconoscimento del danno morale. 3. In conclusione, il ricorso deve rigettarsi.>>;
che la suddetta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti
costituite.
CONSIDERATO
che il Collegio condivide le osservazioni in fatto e le argomentazioni e le
conclusioni in diritto della relazione;
che i rilievi mossi dalla ricorrente, nell’adunanza camerale, non sono
idonei ad inficiare le argomentazioni della relazione;
4

spese giudiziali di secondo grado per giusti motivi, senza indicazione dei

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato sulla base di precedenti
conformi;
che, non avendo l’intimato svolto attività difensiva, non sussistono le
condizioni per la pronuncia in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile
– 3, il 12 febbraio 2014.

rigetta il ricorso.

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