Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4656 del 21/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 21/02/2020, (ud. 17/10/2019, dep. 21/02/2020), n.4656

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO di N. Maria Giulia – Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – rel. Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12520/14 proposto da:

S.M., titolare della omonima ditta individuale,

rappresentato e difeso forza di procura speciale rilasciata in calce

al presente ricorso dall’Avv. Scoppetta Francesca, ed elettivamente

domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Ferdinando Acton n.

54;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici domicilia in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1/32/13 della Commissione tributaria regionale

della Toscana, depositata il 12 novembre 2013.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17 ottobre 2019 dal Consigliere Grasso Gianluca.

Fatto

RITENUTO

Che:

– S.M., titolare della omonima ditta individuale, ha impugnato l’avviso di accertamento notificatogli in data 22 novembre 2004 a cura della Agenzia delle Entrate – Ufficio di Pescia, per l’anno d’imposta 1999, con il quale, a seguito di verifica da parte della Guardia di Finanza, erano stati accertati maggiori ricavi per lire 246.755,144 e un reddito d’impresa per lire 302.489.000.

– la Commissione tributaria provinciale di Pistoia ha accolto il ricorso, riconoscendo le ragioni del contribuente;

– la Commissione tributaria regionale della Toscana ha accolto l’appello incidentale dell’Agenzia delle entrate, ritenendo che fosse stato soddisfatto il requisito della motivazione per relationem dell’avviso di accertamento e che quest’ultimo contenesse tutti gli elementi che avevano indotto l’evidente occultazione dei ricavi sulla base di quanto accertato dalla Guardia di Finanza;

– il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi;

– l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– con il primo motivo di ricorso si contesta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, Vizio di omessa – insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia. Parte ricorrente contesta la sentenza impugnata nella parte in cui, prendendo in esame l’eccepita nullità da parte del ricorrente dell’avviso di accertamento ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7 comma 1, parte 2 e del D.P.R. n. 600 del 1739, art. 42 modificato dal D.Lgs. n. 32 del 2201, ha affermato che “il legislatore non prevede un vizio di validità per gli atti dell’amministrazione motivati per relationem bensì pone dei limiti quali l’allegazione dell’atto richiamato ampiamente soddisfatto nel caso in esame”. Si evidenzia che l’affermazione risulta smentita dai documenti prodotti in giudizio e la motivazione della sentenza sul punto appare omessa, insufficiente e contraddittoria. La Commissione tributaria regionale non avrebbe provveduto ad alcuna valutazione critica dei dati e degli elementi informativi del PVC e, contrariamente a quanto risultante dagli atti, avrebbe ritenuto che il PVC fosse allegato all’avviso di accertamento;

– il motivo è inammissibile;

– L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 2006, n. 40, prevede ronnessa, insufficiente o contraddittoria motivazione”, come riferita ad “un fatto controverso e decisivo per il giudizio” ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico – naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni” che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate (Cass. 6 settembre 2019, n. 22397; Cass. 8 ottobre 2014, n. 21152);

– nel caso di specie, parte ricorrente non lamenta l’omissione di un preciso accadimento o di una circostanza nei termini indicati la giurisprudenza di legittimità, ma contesta, in maniera inammissibile, l’argomentazione posta alla base del rigetto dell’eccezione di nullità dell’avviso di accertamento;

– con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, n. 4, e art. 132 c.p.c., n. 4, e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, Vizio di omessa motivazione nella duplice manifestazione di insufficiente o contraddittoria motivazione. Secondo quanto argomentato, la Commissione tributaria regionale con motivazione fotocopia delle difese dell’Ufficio delle entrate e, comunque, con motivazione insufficiente e contraddittoria, partendo da premesse errate e omettendo ogni valutazione sulle difese e le allegazioni del ricorrente, avrebbe acriticamente confermato l’avviso di accertamento basato sulla ricostruzione dei ricavi in maniera indiretta;

– con il terzo motivo si contesta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38-39 e 15, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 e D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, convertito in L. n. 427 del 1993, D.P.R. n. 600 del 1973art. 615, (art. 360 c.p.c., n. 3) e vizio di motivazione. Parte ricorrente, sul punto, deduce che la Commissione tributaria regionale ha ritenuto che l’avviso di accertamento, pur senza alcun riferimento alla normativa, sia stato emesso sulla base di elementi che inducevano alla palese occultazione dei ricavi, basandosi unicamente sulla segnalazione della Guardia di Finanza (di cui è stata eccepita l’assoluta errata ricostruzione dei fatti) e sulla inattendibilità dell’inventario delle rimanenze (affermazione errata). Si evidenzia altresì che nessun documento extracontabile è stato rinvenuto presso la ditta del ricorrente, che ha messo a disposizione tutta la propria contabilità e le scritture di magazzino (comprese le distinte) all’ufficio delle entrate che ha eseguito il PVC (e non la Guardia di Finanza come sostenuto dai Giudici di secondo grado); peraltro, lo stesso Ufficio avrebbe rilevato del tutto valida e corretta la contabilità. Si contesta, inoltre, che sull’inattendibilità dell’inventario i giudici si sarebbero limitati, ma ancora erroneamente, a “riportare acriticamente” quanto sostenuto dall’ufficio in sede di avviso;

– entrambi i motivi sono inammissibili;

– in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto della motivazione sotto i profili dell’insufficienza o della omissione ovvero della sua contraddittorietà, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6, e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass. 25 settembre 2018, n. 22598; Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053);

– nel caso di specie, tuttavia, la Commissione tributaria regionale, sulla base della documentazione allegata in atti, ha dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto di confermare l’avviso di accertamento, basato sulla ricostruzione dei ricavi in maniera indiretta, per cui non si ravvisa una motivazione assente, così come denunciato nel ricorso;

– deve inoltre escludersi che la riproduzione delle difese dell’Agenzia delle entrate costituisca motivo di nullità della pronuncia. Nel processo civile e in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sè, sintomatica di un difetto d’imparzialità del giudice, al quale non è imposta l’originalità nè dei contenuti nè delle modalità espositive (Cass. 7 novembre 2016, n. 22562; Cass. 8 maggio 2015, n. 9334; Cass., Sez. Un., 16 gennaio 2015, n. 642);

– parte ricorrente, invero, anche sotto l’apparenza della violazione di legge, cerca di ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, in questa sede inammissibile, senza la deduzione di fatti specifici che sarebbero stati omessi. L’irregolare tenuta dell’inventario delle rimanenze e la segnalazione della Guardia di Finanza in relazione ad acquisti effettuati in assenza di fatturazione costituiscono, secondo l’apprezzamento di merito compiuto, elementi idonei a evidenziare l’occultazione dei ricavi;

– le spese seguono la soccombenza come da dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro 5600,00 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione civile, il 17 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA