Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4655 del 26/02/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 4655 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA
ORDINANZA
sul ricorso 25151-2011 proposto da:
RICCIARDI PIETRO RCCPTR54B09E030E, elettivamente
domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avv. DI GREGORIO DANIELE, giusta
procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
IAVENDITTI
GIOVANNINA
GIUSEPPINA
VNDGNN62C60E030D, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PALESTRO 56, presso lo studio dell’avvocato FATICA
ALESSANDRO, rappresentata e difesa dall’avvocato DE RITIS
GIACOMO, giusta procura in calce al controricorso e ricorso
incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
Data pubblicazione: 26/02/2014
nonchè contro
LUCIANO GIUSEPPE;
– intimato – ricorrenti incidentali –
CAMPOBASSO del 15.3.2011, depositata il 29/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA
CARLUCCIO.
Ric. 2011 n. 25151 sez. M3 – ud. 12-02-2014
-2-
avverso la sentenza n. 43/2011 della CORTE D’APPELLO di
RITENUTO
che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui
agli artt. 376 e 380-bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione;
che la relazione ha il seguente contenuto:
<<1. Pietro Ricciardi, quale coltivatore diretto, proprietario di fondo
confinante, propose domanda di riscatto agrario, convenendo in giudizio venditore (Giuseppe Luciano), il Tribunale di Campobasso rigettò la
domanda principale ritenendo non provata la condizione di coltivatore
diretto in capo al Ricciardi. Rigettò, inoltre, la domanda riconvenzionale,
avanzata dall'acquirente Iavenditti per l'accertamento del proprio diritto
di prelazione, quale affittuario del fondo oggetto di riscatto.
La Corte di appello di Campobasso — sezione agraria, rigettò
l'impugnazione proposta dal Ricciardi e dichiarò assorbito l'appello
incidentale condizionato proposto dalla Iavenditti (sentenza del 29 aprile
2011).
2. Avverso la suddetta sentenza, Ricciardi propone ricorso per
cassazione con unico motivo.
Iavenditti resiste con controricorso e propone ricorso incidentale
espressamente condizionato all'accoglimento del ricorso principale.
Giuseppe Luciano non si difende.
E' applicabile ratione tempotis la legge 18 giugno 2009, n. 69.
Proposta di decisione
1. La Corte di merito, nel confermare la decisione di primo grado sulla
domanda di riscatto agrario, ha ritenuto non sussistente la condizione di
coltivatore diretto. In relazione alla finalità della prelazione tutelata
dall'art. 7 della legge a 817 del 1971, volta alla ricomposizione fondiaria,
allo sviluppo aziendale, alla costituzione di unità produttive efficienti, ha
ritenuto impossibile il concreto sfruttamento rispetto ai fondi (oggetto di
riscatto e confinante), separati o accorpati, considerando la limitata l'acquirente e il venditore di un fondo confinante. Nella contumacia del estensione degli stessi, l'essere terreni di montagna, la natura seminativa e
in parte boscosa di quello oggetto di riscatto.
2. Con l'unico motivo, il ricorrente deduce, nella rubrica, violazione e
falsa applicazione di norme di legge (art. 7 della legge n. 817 del 1971 e
art. 8 della legge n. 590 del 1965).
Nella parte esplicativa deduce vizi di motivazione, lamentando che dei fondi, e prospettando un diversa valutazione a sé favorevole delle
stesse dimensioni; lamentando la mancata considerazione di altri terreni
di proprietà del riscattante; la mancata ammissione della prova
testimoniale, in primo come in secondo grado, volta alla dimostrazione
della effettiva coltivazione; la mancata considerazione che il carattere
boschivo riguardava solo una parte del fondo oggetto di riscatto e che la
prova orale chiesta era volta alla dimostrazione del disboscamento da
parte della convenuta.
2.1. Il motivo è inammissibile.
In tale direzione rileva, in generale, la genericità dello stesso per
mancanza di specificità della censura, atteso che si deduce violazione di
legge e si argomenta nel senso di difetto di motivazione.
Il difetto di motivazione, poi, è riferito, in vario modo, a quanto si
sarebbe potuto ricavare se i mezzi istruttori fossero stati espletati. Tanto,
senza che la censura si traduca nella prospettazione del vizio processuale
di omessa pronuncia sulla mancata ammissione dei mezzi istruttori,
previa dimostrazione della riproposizione in appello della omessa
pronuncia sui mezzi istruttori chiesti in primo grado e, pacificamente,
non espletati. In un contesto, peraltro, nel quale la sentenza impugnata
non riporta censure relative alla mancata ammissione di prove nella
precisazione delle conclusioni fatta dall'appellante.
Né alcun pregio può avere la mancata considerazione di altri terreni
agricoli di proprietà del confinante, che risulterebbero
4 dalla l'accertamento del giudice del merito si sia basato solo sulle dimensioni documentazione prodotta, atteso che nel motivo di ricorso ci si limita a
richiamare un allegato alla "comparsa riassuntiva" del Ricciardi, senza
riprodurne il contenuto per la parte di interesse, in violazione dell'art.
366 n. 6 cod. proc. civ.; in tal modo impedendo alla Corte di legittimità
di apprezzare la decisività della censura.
3. Dall'inammissibilità del ricorso principale, deriva l'assorbimento del principale. > > ;
che la suddetta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti
costituite.
CONSIDERATO
che il Collegio condivide le osservazioni in fatto e le argomentazioni e le
conclusioni in diritto della relazione;
che i rilievi mossi dal ricorrente, con memoria, non sono idonei ad
inficiare le argomentazioni della relazione;
che, in particolare, è vero che – mancando negli atti depositati in copia
una pagina, non numerata, del ricorso – non era emerso che
l’esplicazione unitaria delle censura era preceduta, nel ricorso originale,
dalla deduzione, sub n. 2 di motivazione insufficiente e contraddittoria e
sub n. 3 di error in procedendo;
che, tuttavia, tanto non cambia, ad opinione del Collegio, le valutazioni
contenute nella relazione, atteso che le censure non si traducono mai
nella progettazione di violazione di legge, sia sostanziale che processuale,
ma in valutazioni di merito diverse e contrapposte da quelle logicamente
argomentate dal giudice di merito;
che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;
che, di conseguenza, resta assorbito il ricorso incidentale condizionato;
che, non avendo l’altro intimato svolto attività difensiva, non sussistono
le condizioni per la pronuncia in ordine alle spese processuali;
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ricorso incidentale, espressamente condizionato all’accoglimento del
che le spese, liquidate sulla base dei parametri vigenti di cui al d.m. n. 140
del 2012, seguono la soccombenza a favore della Iaveditti.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale
condizionato; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della
liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese
generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile
– 3, il 12 febbraio 2014.
controricorrente, delle spese processuali del giudizio di cassazione, che