Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4655 del 22/02/2021

Cassazione civile sez. III, 22/02/2021, (ud. 21/10/2020, dep. 22/02/2021), n.4655

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26513/2018 R.G. proposto da:

B.F., e A.G., rappresentati e difesi dagli

Avv.ti Claudio Vergine, e Pierluigi Guerriero, con domicilio eletto

presso lo studio di quest’ultimo in Roma, viale Pineta di Ostia, n.

3;

– ricorrenti –

contro

Avv. P.G., rappresentato e difeso da sè stesso, con

domicilio eletto in Roma, via degli Scipioni, n. 268/A, presso lo

studio dell’Avv. Alessio Petretti;

– controricorrente –

e nei confronti di:

Assita S.p.a.;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste, n. 283/2018

depositata il 6 giugno 2018;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 21 ottobre

2020 dal Consigliere Dott. Emilio Iannello.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. B.F. e A.G. convennero in giudizio davanti al Tribunale di Udine l’Avv. P.G. chiedendone accertarsi la responsabilità professionale in relazione allo svolgimento dell’incarico di difensore in un giudizio civile, contro di essi promosso, con successo, da una vicina.

Questa, infatti, aveva chiesto e ottenuto, in tale giudizio, la loro condanna: ad arretrare la casa di proprietà di essi medesimi a distanza regolare dal confine; ad eliminare un muro da essi eretto sull’altrui proprietà; a rimuovere le tubature fognarie abusivamente interrate; a dare esecuzione ad una transazione relativa alla costruzione di altro muro di confine.

Sull’assunto che tale esito sfavorevole della causa – per evitare la cui materiale esecuzione dedussero di avere corrisposto alla controparte la complessiva somma di Euro 70.000 – era da imputarsi a colpa del predetto loro difensore (per non avere egli opposto eccezione riconvenzionale di usucapione del diritto a mantenere le strutture a distanza non regolamentare e per non avere proposto nè coltivato richieste istruttorie sui punti controversi), chiesero pronunciarsi la risoluzione del contratto d’opera professionale per inadempimento del convenuto, con la conseguente condanna dello stesso alla restituzione dei compensi corrisposti e al risarcimento dei danni.

Esteso il contraddittorio nei confronti di Assita S.p.a., chiamata in garanzia dal convenuto, il Tribunale rigettò la domanda, e in accoglimento di quella in via riconvenzionale avanzata dal P., condannò gli attori al pagamento della somma da questo pretesa a saldo del compenso spettante per l’opera prestata, oltre interessi moratori ex Lege n. 231 del 2002, dalla domanda al saldo.

2. La Corte d’appello di Trieste ha confermato tale decisione, compensando integralmente le spese.

Ha rilevato a fondamento che:

a) vi era una giurisprudenza incerta sulla usucapibilità del diritto a mantenere i manufatti a distanza irregolare dal confine;

b) i clienti avevano sempre asserito che era tutto regolare e ciò non poteva non aver influito sulla strategia di difesa adottata dal professionista;

c) la sentenza di primo grado aveva dato atto che avvocato e clienti avevano concordato la linea difensiva e tale passaggio non era stato specificamente contestato dagli appellanti, che si erano limitati a negare di aver concordato alcunchè senza nemmeno far cenno alle risultanze documentali citate dal primo giudice;

d) altresì non specificamente contestate erano le considerazioni con cui il Tribunale aveva escluso la fondatezza degli altri profili di addebito (riguardanti il muro di cinta, gli impianti e le canalizzazioni, l’inadempimento della transazione) evidenziando che, diversamente da quanto dedotto dagli appellanti, il professionista aveva avanzato richieste istruttorie e che, inoltre, l’espletata c.t.u. aveva acclarato la mancanza di elementi per accertare l’usucapione;

e) correttamente, pertanto, il Tribunale aveva concluso nel senso che, in un quadro quale quello descritto, non vi erano elementi per ritenere che, laddove il professionista avesse avanzato richiesta di acquisto per usucapione del diritto di servitù, anche in via subordinata, sarebbe potuto mutare concretamente l’esito finale della lite: in tal modo il Tribunale era entrato nel merito dell’usucapione e l’aveva esclusa, “pur senza che la azione/eccezione fosse stata proposta e senza che la relativa affermazione sia stata appellata”;

f) altrettanto corretta doveva ritenersi la sentenza in punto di interessi di mora, attesa l’entrata in vigore, in data 14/9/2014, del nuovo testo dell’art. 1284 c.c. e considerato che la domanda riconvenzionale era stata introdotta con comparsa di risposta depositata il 20/10/2014.

3. Avverso tale sentenza B.F. e A.G. propongono ricorso per cassazione, articolando cinque motivi, cui resiste l’Avv. P., depositando controricorso.

L’altra intimata non svolge difese nella presente sede.

La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

Il controricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’esistenza di regolamenti locali “derogabili” e/o violazione o falsa applicazione dell’art. 872 c.c., comma 2, in relazione alla rilevanza dei predetti regolamenti.

Lamentano che la Corte d’appello, pur dando atto del rilievo da essi svolto – secondo cui l’unica pronuncia in cui era stata affermata l’inammissibilità dell’eccezione di usucapione (Cass. n. 20679 del 2007) aveva avuto ad oggetto esclusivamente i regolamenti edilizi “inderogabili”, mentre nel caso di specie si era in presenza di regolamenti “derogabili” (come dimostrato, affermano, attraverso la produzione in giudizio del Programma di fabbricazione del Comune di Raveo e della Variante n. 2 al P.R.G.C. adottata dallo stesso Comune) – omette poi di prenderlo in considerazione, concludendo nel senso che ci si troverebbe “di fronte ad una giurisprudenza comunque incerta”.

Deducono inoltre che, ove tale circostanza possa ritenersi implicitamente esaminata e giudicata irrilevante, in relazione al giudizio di asserita incertezza dell’orientamento giurisprudenziale, la decisione si esporrebbe al denunciato vizio di violazione di legge, per la detta ragione che nemmeno l’unico menzionato precedente restrittivo sul tema aveva affermato che in presenza di regolamenti edilizi derogabili fosse da escludere la possibilità di usucapire il diritto di mantenere la costruzione a una distanza inferiore dal confine, rispetto a quella indicata dal regolamento stesso.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 872 c.c., art. 1176 c.c., comma 2 e art. 2236 c.c., per avere la Corte d’appello ritenuto che, in presenza di un orientamento giurisprudenziale incerto, la fattispecie de qua andasse sussunta nella previsione di cui all’art. 2236 c.c., con la conseguente esclusione della responsabilità del professionista.

Rilevano di contro che:

– il contrasto giurisprudenziale era in realtà assai marginale: l’orientamento della giurisprudenza da decenni era attestato nel senso di ammettere l’usucapione del diritto de quo, in senso contrario essendosi espressa una sola sentenza (Cass. n. 20769 del 2007); il difensore avrebbe dovuto sapere qual era l’orientamento prevalente e ad esso improntare le proprie scelte processuali;

– l’esistenza di orientamenti contrastanti può comportare l’esclusione di responsabilità professionale solo nel caso in cui questi lo pongano di fronte ad alternative inconciliabili ma non quando tale scelta non sia affatto necessaria, come nel caso di specie, nel quale – affermano – l’eccezione di usucapione in via riconvenzionale avrebbe potuto essere sollevata senza pregiudicare in alcun modo la difesa svolta in via principale;

– la scelta di non sollevare l’eccezione connota la condotta del professionista come imprudente e/o negligente (con conseguente esclusione della limitazione dettata dall’art. 2236 c.c.) dal momento che i clienti sono stati con essa privati del risultato sperato o quantomeno della chance di successo senza una plausibile ragione.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione dell’art. 1176 c.c., comma 2 e art. 2236 c.c., per avere la Corte d’appello fondato la propria decisione anche sul duplice rilievo che:

a) i clienti mai avevano esposto al professionista un problema di confini ma lo avevano anzi rassicurato circa il rispetto delle distanze dal confine;

b) essi avevano inoltre condiviso la linea difensiva sviluppata con la comparsa di risposta (e consistita esclusivamente nella contestazione della dedotta violazione della distanza regolamentare).

Rilevano, in sostanza, che il rilievo attribuito a tali circostanze risponde ad una erronea regola di giudizio dal momento che era comunque onere del legale quello di verificare il grado di affidabilità delle informazioni fornite dal cliente e la loro idoneità a fondare, da sola, la strategia processuale meglio rispondente alle esigenze di difesa. Ragioni di prudenza e diligenza avrebbero comunque consigliato di sollevare, in via subordinata, l’eccezione di usucapione, il cui il rischio processuale era pari a zero (se fosse stata infatti accolta la contestazione principale l’eccezione sarebbe rimasta assorbita, mentre se fossero state respinte entrambe la condanna alla rifusione delle spese si sarebbe verificata comunque).

4. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 5, 3 e 4, “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e/o nullità della sentenza per motivazione meramente apparente, anche in relazione all’art. 115 c.p.c. e/o all’art. 2697 c.c., e/o violazione o falsa applicazione di legge e/o nullità della sentenza, in relazione all’art. 115 c.p.c.”.

Lamentano che la Corte triestina, pur dando atto della censura con la quale essi contestavano la violazione dei doveri informativi gravanti sul professionista, non ha poi sviluppato alcuna comprensibile motivazione sul punto.

Il motivo investe specificamente il passaggio motivazionale nel quale si rileva testualmente: “Quanto alle modifiche delle domande ed in genere della strategia processuale in conseguenza del procedere della causa e dell’andamento anche “tecnico” da essa assunto (CTU) occorre dire che in sentenza (pag. 17) si dà atto della concorde decisione tra avvocato e clienti, circa la linea difensiva da tenere, come chiaramente emergente da “copiosa documentazione”, passaggio non specificamente contestato dagli appellanti che si sono limitati a negare di aver concordato alcunchè senza nemmeno far cenno alle risultanze documentali pur citate dal primo giudice”.

Avverso tale parte della motivazione i ricorrenti propongono tre alternative censure, con le quali rispettivamente denunciano: violazione di legge; omesso esame di un fatto decisivo; nullità della sentenza.

Deducono infatti che:

– se l’esposta argomentazione è da intendersi nel senso che la condivisione da parte dei clienti della linea difensiva e la puntuale comunicazione dello svolgimento del processo avevano di per sè esonerato il difensore dal dovere di informarli sulla decisione di non sollevare l’eccezione di usucapione, essa si rivelerebbe in contrasto con i doveri di diligenza gravanti sul difensore, il quale avrebbe dovuto spiegare ai clienti che essi verosimilmente avevano acquistato un diritto di servitù e che, pertanto, senza nulla togliere alla linea difensiva principale, avrebbero potuto ulteriormente rafforzare la loro posizione sollevando anche detta eccezione;

– se invece con detta argomentazione la Corte aveva semplicemente tralasciato di esaminare la specifica circostanza, si verserebbe in un’ipotesi di omesso esame di un fatto da considerarsi decisivo per il giudizio, oggetto di specifico motivo di appello;

– se infine la Corte territoriale aveva in qualche modo inteso sostenere che il legale aveva in realtà tempestivamente comunicato ai clienti l’intenzione di non sollevare l’eccezione ed aveva altresì da costoro ottenuto informato consenso, si verserebbe in un’ipotesi di nullità della sentenza per una molteplicità di ragioni:

– in primo luogo perchè si tratterebbe di motivazione meramente apparente atteso che: in essa si fa riferimento a momenti successivi del giudizio come tali irrilevanti; si fa altresì riferimento alla pagina 17 della sentenza di primo grado, che però riguardava circostanza affatto diversa;

– in secondo luogo perchè di tale comunicazione non esiste in atti alcuna allegazione o prova ma vi è viceversa dimostrazione del contrario, rappresentata dal riconoscimento (desumibile dalla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, dalla memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, dalla comparsa di costituzione in appello) da parte dell’avvocato che la questione non era mai stata trattata con i clienti.

5. Con il quinto motivo i ricorrenti deducono, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 1284 c.c. in relazione alla confermata condanna al pagamento degli interessi moratori, sulla somma pretesa da controparte a titolo di saldo dei compensi, al tasso di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002, per avere la Corte d’appello ritenuto applicabile alla fattispecie il nuovo testo della citata norma codicistica, in contrasto con il disposto di cui al D.L. 12 luglio 2014, n. 132, art. 17, comma 2, che tale applicabilità prevede per i soli procedimenti iniziati a decorrere dal 11/12/2014 e dunque da data successiva a quella (20/10/2014) in cui l’odierno resistente aveva depositato nel giudizio di primo grado comparsa di risposta contenente detta domanda riconvenzionale.

6. I primi quattro motivi, congiuntamente esaminabili per la loro intima connessione, sono fondati, nei termini appresso precisati.

In punto di diritto, il contesto ermeneutico cui aver riferimento nella qualificazione giuridica della dedotta fattispecie di responsabilità è segnato dai seguenti principi, consolidati nella giurisprudenza di questa Corte:

a) la responsabilità professionale dell’avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell’art. 1176 c.c., comma 2, da commisurare alla natura dell’attività esercitata, non potendo il professionista garantire l’esito comunque favorevole auspicato dal cliente (cfr. Cass. n. 5928 del 2002, n. 6967 del 2006, n. 10289 del 2015, n. 11906 del 2016);

b) l’avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente, ai sensi degli artt. 2236 e 1176 c.c., in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge ed, in genere, nei casi in cui, per negligenza o imperizia, compromette il buon esito del giudizio, mentre nelle ipotesi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità, a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave (v. Cass. n. 11906 del 2016);

c) l’opinabilità della soluzione giuridica impone, tuttavia, al professionista una diligenza ed una perizia adeguate alla contingenza, nel senso che la scelta professionale deve cadere sulla soluzione che consenta di tutelare maggiormente il cliente e non già danneggiarlo (Cass. 28/02/2014, n. 4790; 05/08/2013, n. 18612; 12/04/2013, n. 8940; 18/07/2002, n. 10454);

d) l’inadempimento del suddetto professionista non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira il cliente, ma soltanto dalla violazione del dovere di diligenza adeguato alla natura dell’attività esercitata, ragion per cui l’affermazione della sua responsabilità implica l’indagine positivamente svolta sulla scorta degli elementi di prova che il cliente ha l’onere di fornire circa il sicuro e chiaro fondamento dell’azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata e, in definitiva, la certezza morale che gli effetti di una diversa sua attività sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente medesimo (così Cass. n. 16846 del 2005);

e) l’obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 1176 c.c., comma 2 e art. 2236 c.c., impone all’avvocato di assolvere, sia all’atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest’ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; di sconsigliarlo dall’intraprendere o proseguire un giudizio dall’esito probabilmente sfavorevole; a tal fine incombe su di lui l’onere di fornire la prova della condotta mantenuta, insufficiente al riguardo, dovendo ritenersi il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all’esercizio dello jus postulandi, attesa la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l’assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull’opportunità o meno d’iniziare un processo o intervenire in giudizio (in tal senso, da ultimo, Cass. n. 19520 del 19/07/2019, che ha cassato con rinvio la decisione di merito che, senza una plausibile spiegazione alternativa, aveva ritenuto l’avvocato esente da responsabilità, sebbene nel seguire i profili penalistici del protesto per tre cambiali subito dal proprio cliente, non gli avesse segnalato la necessità di richiederne la cancellazione, neppure informandolo sull’opportunità di intraprendere iniziative in ambito civile e in ogni caso, di rivolgersi ad un avvocato civilista, ove si fosse reputato non professionalmente capace in tale ambito; v. anche, in precedenza, Cass. 19/04/2016, n. 7708; 30/07/2004, n. 14597);

f) la responsabilità dell’avvocato “non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell’attività professionale, occorrendo verificare se l’evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (Cass. n. 2638 del 2013; cfr. anche Cass. n. 1984 del 2016 e Cass. n. 13873 del 2020).

La decisione impugnata, pur richiamando in premessa alcuni di tali principi, non ne ha fatto corretta applicazione, considerati i dati di fatto accertati.

6.1. Tanto deve affermarsi, anzitutto, per la rilevanza attribuita alle assicurazioni che i clienti avevano dato al proprio avvocato circa la regolarità dei propri manufatti rispetto alla disciplina delle distanze e circa l’assenso da essi prestato alla linea difensiva adottata.

Tali manifestazioni, invero, non potevano comunque costituire circostanze idonee ad escludere la dedotta responsabilità professionale dell’avvocato, non risultando specificamente accertato che il menzionato assenso dei clienti fosse conseguente ad una informazione completa ed esaustiva di tutti possibili risvolti della fattispecie e delle possibili strategie difensive.

Prospettare la possibilità di una infondatezza in fatto della tesi difensiva principale circa il rispetto delle distanze e valutare in tal caso le possibili sussidiarie scelte difensive costituiva invece, al contempo, primario campo di indagine per il professionista incaricato ed elementare misura di prudenza e diligenza.

Da tale onere l’avvocato non poteva dirsi esentato solo perchè i clienti gli avevano assicurato che era tutto regolare, essendo questa piuttosto una valutazione tecnico-giuridica che spettava all’avvocato compiere autonomamente, se del caso anche ponendo i clienti sull’avviso dell’erroneità del loro diverso convincimento.

6.2. Per analogo motivo giuridicamente non corretto si appalesa il rilievo attribuito, tout court, all’assenso prestato dai clienti alle scelte processuali del legale, non risultando nemmeno dedotto e tanto meno accertato che, nell’illustrare la linea difensiva alla quale i clienti avrebbero prestato il proprio consenso, il professionista abbia: a) ad essi prospettato la possibilità di eccepire anche l’usucapione del diritto a mantenere i manufatti a distanza illegale, nell’ipotesi (che egli stesso avrebbe potuto e dovuto, come detto, preliminarmente vagliare) in cui tale illegalità fosse comunque emersa in giudizio; b) adeguatamente illustrato le posizioni, in allora registrate nella giurisprudenza, sul tema di tale usucapibilità e con esse la possibilità di successo di detta subordinata linea difensiva; c) evidenziato i vantaggi e i rischi di un eventuale insuccesso della stessa; d) adottato la scelta finale all’esito di una adeguata ponderazione di tale incertezza e dei connessi rischi in relazione al caso concreto (per vero, come fondatamente evidenziato nel terzo motivo di ricorso, inesistenti).

6.3. In tale contesto non pertinente si rivela anche il riferimento, in sentenza, alle oscillazioni che sul tema predetto era dato registrare nella giurisprudenza, nell’anno (2007) di instaurazione del giudizio nel quale fu resa la prestazione professionale della quale si discute.

L’incertezza della giurisprudenza avrebbe potuto bensì costituire ragione di esclusione della responsabilità ove la mancata prospettazione in giudizio dell’eccezione di usucapione fosse stata frutto di scelta consapevole e ponderata del professionista, adottata all’esito di una compiuta informazione dei clienti, in tal modo preventivamente posti in grado di vagliare l’opportunità e i possibili rischi di sollevare una eccezione che avrebbe potuto essere ritenuta infondata (rischi, però, come detto, nella specie per nulla apprezzabili, non potendo ipotizzarsi alcun esito peggiore del giudizio in caso di insuccesso della eccezione di usucapione, ma al più la sua ininfluenza).

Che tanto sia avvenuto, però, come detto, non risulta affatto accertato, apparendo piuttosto il richiamo a quella incertezza una giustificazione a posteriori addotta (solo) nel giudizio di responsabilità.

In tale contesto la valutazione della diligenza professionale dell’avvocato non implica alcun giudizio sulla effettiva difficoltà o controvertibilità della menzionata questione (della usucapibilità del diritto a mantenere costruzioni a distanza illegale), ma si arresta ad uno stadio anteriore, quello cioè della verifica che la scelta difensiva abbia effettivamente tenuto conto delle questioni prospettabili e sia stata adottata, all’esito di una compiuta informazione dei clienti, sulla base di una diligente e razionale ponderazione dei vantaggi e dei rischi ad essa connessi.

Nella specie, lungi dal potersi tanto affermare, emerge piuttosto che l’obliterazione di quella possibile ulteriore strategia difensiva sia stata solo conseguenza di un contegno sostanzialmente passivo rispetto alle indicazioni dei clienti (ignari di quella possibilità) e, per ciò solo, certamente distante dalla diligenza media nel caso di specie esigibile.

7. L’errore di diritto in cui la sentenza, sulle questioni e per le ragioni esposte, deve dunque ritenersi sia incorsa, non può ritenersi privo di rilevanza in ragione della ulteriore ratio decidendi leggibile in motivazione (pag. 18), rappresentata dal rilievo (sopra riferito alle lettere d ed e del p. 2 della parte narrativa della presente ordinanza) secondo cui il Tribunale era comunque entrato nel merito dell’usucapione e l’aveva esclusa, “pur senza che la azione/eccezione fosse stata proposta e senza che la relativa affermazione sia stata appellata”.

Tale rilievo è invero riferito in sentenza solo agli altri profili di addebito, riguardanti il muro di cinta, gli impianti e le canalizzazioni, non invece a quello principale, riguardante il fabbricato adibito ad abitazione, posto a distanza illegale.

Resta comunque impregiudicato, anche rispetto a tale principale tema di lite, il potere/dovere del giudice del rinvio di verificare il nesso causale tra condotta inadempiente e danno, ossia, alla stregua di un giudizio ipotetico controfattuale, le concrete possibilità di successo della condotta professionale non tenuta, sulla scorta degli elementi di prova offerti circa il sicuro e chiaro fondamento dell’eccezione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata e, in definitiva, la certezza morale che gli effetti di una diversa attività del professionista attività sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente medesimo.

8. L’accoglimento dei primi quattro motivi, nei sensi sopra illustrati comporta l’assorbimento del quinto.

Dovendo il giudice di rinvio compiere un nuovo giudizio sull’esistenza del dedotto fondamento e, dunque, anche sulla fondatezza della conseguente domanda di risoluzione, la decisione impugnata deve ritenersi cassata anche con riferimento alla accessoria statuizione di conferma della condanna degli attori/appellanti al pagamento del saldo dei compensi spettanti all’avvocato e dei relativi interessi.

Ciò non impedisce tuttavia di rilevare anche in questa sede che l’art. 1284 c.c., comma 4 – a mente del quale “se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali” – è stato introdotto dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 17, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162.

Secondo espressa disposizione transitoria contenuta del predetto art. 17, comma 2, “le disposizioni del comma 1, producono effetti rispetto ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

Essendo detta legge di conversione entrata in vigore l’11 novembre 2014, ossia il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, giusta quanto previsto dal suo art. 1, comma 2, ne discende che l’efficacia della detta disposizione si è prodotta per i procedimenti iniziati a decorrere dall’11 dicembre 2014.

Tale non è quello che ne occupa, iniziato il 12 giugno 2014.

La norma comunque non sarebbe applicabile neppure assumendo come fa, erroneamente, la corte di merito – quale data di riferimento non quella di instaurazione del giudizio di primo grado (e dunque quella di notifica della citazione introduttiva da parte degli attori, odierni ricorrenti) ma quella del deposito della comparsa di costituzione, contenente domanda riconvenzionale, da parte del professionista convenuto, anche tale data (20/10/2014) collocandosi anteriormente a detta data di efficacia dell’art. 1284 c.c., comma 4.

9. In accoglimento, dunque, dei primi quattro motivi, nei termini sopra esposti, assorbito il quinto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Trieste, alla quale va anche demandato il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie i primi quattro motivi di ricorso, nei termini di cui in motivazione; dichiara assorbito il quinto; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello di Trieste in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA