Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4655 del 22/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 22/02/2017, (ud. 23/11/2016, dep.22/02/2017), n. 4655
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26673/2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 58,
presso lo studio dell’avvocato LUIGI MEDUGNO, rappresentato e difeso
dall’avvocato UBALDO LUCHETTI, giusta procura in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 122/2013 della COMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
delle Marche, depositata il 02/09/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
23/11/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Fatto
IN FATTO
Nella controversia avente origine dall’impugnazione da parte di D.A., commercialista, del silenzio rifiuto opposto ad istanza di rimborso dell’IRAP versata negli anni dal 1998 al 2000, la C.T.R. delle Marche, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettando l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, confermava integralmente la decisione di primo grado, favorevole al contribuente, ribadendo che, nella specie, l’esiguità delle somme corrisposte a terzi nonchè il complesso minimo dei beni strumentali non integravano il presupposto dell’autonoma organizzazione.
Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso su tre motivi.
Il contribuente resiste con controricorso.
A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituali comunicazioni.
Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.
Diritto
IN DIRITTO
1. Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, laddove la Commissione regionale aveva escluso la sussistenza di un’autonoma organizzazione malgrado fossero state prospettate (solo in appello) la circostanza che il contribuente svolgeva la sua attività in forma associata, come associazione tra professionisti sebbene non formalizzata, e la presenza di collaborazioni continuative da parte di terzi.
1.1. La censura è infondata laddove la C.T.R. ha correttamente applicato la normativa di riferimento come interpretata anche di recente da questa Corte (cfr. SSUU n. 9451/16) ed il mezzo, nei termini in cui è formulato, involge inammissibilmente, in questa sede, l’apprezzamento in fatto svolto dal Giudice di appello.
2. Il secondo motivo, con il quale si deduce l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione, è, invece, inammissibile alla luce della nuova disposizione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (applicabile al ricorso essendo stata la sentenza impugnata depositata il 2.9.2013) come interpretato dalle SSUU di questa Corte (v. sentenza n. 5083/2014).
3. Egualmente inammissibile è, infine, il terzo motivo (con il quale si deduce l’omesso esame del fatto rappresentato dalla circostanza che il contribuente avrebbe esercitato la sua attività in forma associata) laddove, così come prospettato, non si apprezza la decisività del fatto rassegnato.
4. Ne consegue, pertanto, il rigetto del ricorso con compensazione tra le parti delle spese processuali, attesa la novità della soluzione del contrasto giurisprudenziale in materia.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2017