Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4655 del 21/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 21/02/2020, (ud. 17/10/2019, dep. 21/02/2020), n.4655

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO di N. Maria Giulia – Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – rel. Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11398/14 proposto da:

G.S., in proprio e in qualità di titolare della ditta

individuale “Impresa Onoranze Funebri Amadori di G.S.”,

rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del

ricorso, dall’Avv. Tosi Loris e dall’Avv. Marini Giuseppe ed

elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma,

via di Villa Sacchetti n. 9;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici domicilia in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 41/25/13 della Commissione tributaria

regionale del Veneto, depositata l’11 giugno 2013.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17 ottobre 2019 dal Consigliere Grasso Gianluca.

Fatto

RITENUTO

Che:

– con distinti ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Venezia, G.S., in qualità dititolare della ditta individuale “Impresa Onoranze Funebri Amadori di G.S.”, ha impugnato gli avvisi di accertamento afferenti alle annualità 2004, 2005 e 2006, basati sul processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza di Mestre redatto in data 7 novembre 2011, con il quale venivano riscontrati documenti extracontabili che, confrontati con le dichiarazioni dei redditi presentate per gli anni in contestazione, evidenziavano l’esposizione di ricavi in misura inferiore a quelli conseguiti, che venivano recuperati a tassazione;

– la Commissione tributaria provinciale di Venezia, riuniti i ricorsi, ha accolto le censure proposte, annullando gli avvisi di accertamento;

– la Commissione tributaria regionale del Veneto ha accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate, rilevando come il contribuente fosse stato posto nelle condizioni di conoscere la pretesa erariale, atteso che gli avvisi di accertamento richiamavano il processo verbale notificato e che quest’ultimo riportava tutti gli elementi necessari al fine di approntare un’opportuna difesa. Si osservava, inoltre, che il contribuente aveva presentato istanza di accertamento con adesione, dal cui verbale risultava che avesse avuto ben presente il significato e la portata della pretesa dell’Ufficio, con ciò evidenziando che non vi era stata nessuna limitazione al diritto di difesa;

– il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi;

– l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– con il primo motivo di ricorso il contribuente lamenta la nullità della sentenza del gravame emessa in violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4; mancanza della motivazione e omessa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto. Secondo parte ricorrente, la Commissione tributaria regionale non avrebbe spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto che non risultasse violato il diritto di difesa del contribuente, contrariamente ai giudici di primo grado che avrebbero correttamente motivato in ordine al fatto che non era stato posto in condizione di conoscere gli elementi su cui si fondava la pretesa dell’Ufficio. La decisione, esaurendosi in affermazioni prive di efficacia probatoria, sarebbe del tutto priva di motivazione, in quanto carente delle esposizioni delle ragioni in fatto e in diritto idonee a confutare la motivazione della pronuncia di primo grado. Si evidenzia, inoltre, che le risposte ai questionari inviati alla clientela non possono avere alcuna efficacia, nè come elemento di prova dell’irregolarità nella gestione dell’attività d’impresa, come sostenuto dall’Ufficio, nè tanto meno per illustrare l’iter logico seguito dai giudici per ritenere fondata la pretesa dell’Ufficio. Non risultando dalla sentenza nè l’allegazione agli atti dei questionari, nè le risposte fornite dalla clientela, non è stato possibile per i giudici e ancor prima per il contribuente verificare la fondatezza di un dato numerico di cui non si conoscono le ragioni, nè con riguardo alla tipologia del servizio di cui sarebbe corrispettivo, nè con riguardo alle date e/o alle modalità di effettuazione dell’attività asseritamente eseguita;

– il motivo è infondato;

– in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass. 25 settembre 2018, n. 22598; Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053);

– nel caso di specie, tuttavia, la Commissione tributaria regionale, sulla base della documentazione allegata in atti, ha dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto di escludere la violazione del diritto di difesa del contribuente, per cui non si ravvisa una motivazione assente, così come denunciato nel ricorso;

– con il secondo motivo di ricorso si denuncia la mancata allegazione agli avvisi di accertamento delle risposte ai questionari inviati ai clienti e alla Vesta Spa. Violazione o falsa applicazione della L. 27 luglio 2000 n. 212, art. 7, comma 1, della L. n. 241 del 1990, art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973 e del D.P.R.n. 633 del 1972, art. 56, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Al riguardo, parte ricorrente deduce che gli elementi su cui si fonda la decisione del collegio comprendono anche le risultanze delle risposte a questionari fornite dai clienti e dalla Vesta spa, benchè di esse non vi sia traccia nei documenti di causa, nè di esse il ricorrente ha mai avuto alcuna conoscenza diretta;

– il motivo è infondato;

– l’avviso di accertamento può essere motivato per relationem, ossia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, anche ove lo stesso si concreti nel richiamo alle risultanze di un’indagine di mercato, purchè, nell’ipotesi di mancata allegazione, nell’atto ne venga riprodotto il contenuto essenziale, allo scopo di consentire al contribuente ed al giudice, in sede di eventuale sindacato giurisdizionale, di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4396; Cass. 11 aprile 2017, n. 9323);

– nel caso di specie, come evidenziato nella pronuncia impugnata, gli avvisi di accertamento richiamavano il processo verbale di constatazione notificato alla parte, contenente, secondo l’apprezzamento di merito compiuto, tutti gli elementi necessari alla sua difesa. Al riguardo, l’Agenzia evidenzia nel suo controricorso che le fatture della Vesta spa erano intestate al ricorrente, mentre i questionari risultavano allegati al processo verbale di constatazione notificato in data 7 novembre 2007, il cui contenuto, insieme ai conteggi è stato riassunto negli atti impugnati, per cui non sussiste nessuna violazione del diritto di difesa;

– le spese seguono la soccombenza come da dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro 5.600,00 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione civile, il 17 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020

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