Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4654 del 28/02/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 4654 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: FEDERICO GUIDO

ORDINANZA

sul ricorso 26433-2014 proposto da:
BERARDI PIERO, elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA
RE DI ROMA 8, presso lo studio dell’avvocato GIAMPIERO
BOVA, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

FALLIMENTO

COMES

SRL,

persona

in

del

legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in
2017
3026

DZ

ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI,

107, presso lo studio

dell’avvocato PAOLA MATRUNDOLA, che lo rappresenta e
difende;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2531/2014 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 15/04/2014;

Data pubblicazione: 28/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 21/11/2017 dal Consigliere GUIDO
FEDERICO;
Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del
Sostituto Procuratore Generale ALBERTO CELESTE che ha
chiesto l’accoglimento del 3 ° motivo del ricorso,

assorbiti i restanti.

Esposizione del fatto
Piero Berardi propone ricorso per cassazione, con tre motivi, avverso la

differente motivazione) la sentenza di primo grado, ha rigettato la
domanda ex art. 2932 c.c proposta dall’odierno ricorrente, sul rilievo che,
intervenuto il fallimento della Comes srl, la curatela fallimentare della
società, con raccomandata del 18.1.2011 aveva comunicato al
promittente alienante di volere recedere dal preliminare ex art. 72 1.f.
Il fallimento Comes srl resiste con controricorso, illustrato da memroie
ex art.378 cpc.
Il P.G. dott. Alberto Celeste ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in diritto
Con il primo motivo di ricorso si denuncia l’omesso esame di un fatto
decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 n.5) cpc, per avere la
Corte territoriale omesso di rilevare che l’immobile oggetto del contratto
preliminare, come desumibile dagli atti di causa, era destinato a costituire
abitazione principale del promissario acquirente.
Il secondo motivo

denuncia la violazione dell’art. 72 comma 8 1.f. in

relazione alle disposizioni di cui alla 1.865/1971 e della 1.513/77 e
1.457/78 per avere la corte erroneamente omesso di rilevare che nel caso
di specie la facoltà di risoluzione non poteva essere esercitata dalla
curatela fallimentare, in considerazione della natura dell’appartamento
oggetto del contratto, trattandosi di immobile realizzato in ambito di
edilizia convenzionata.
Il terzo motivo denuncia vizio di motivazione e vizio di violazione o falsa
applicazione dell’art. 72 comma 4 II, lamentando che la Corte abbia

sentenza della corte d’appello di Roma, che, confermando ( seppure con

erroneamente affermato che la trascrizione della domanda ex art. 2932
c.c. anteriormente alla dichiarazione di fallimento non sia ostativa

preliminare ai sensi dell’art. 72 1.f.
Il quarto motivo denuncia sotto altro profilo violazione dei principio del
giusto processo e della sua ragionevole durata, lamentando che, a causa
del ritardo nella tutela giurisdizionale richiesta , il ricorrente aveva subito
il recesso esercitato dalla curatela fallimentare, diversi anni dopo l’azione
intrapresa.
Conviene premettere che è pacifica la trascrizione della domanda
giudiziale ex art. 2932 c.c. da parte del ricorrente, a sensi e per gli effetti
dell’art. 2652 c.c., che risulta specificamente ammessa dalla stessa
curatela fallimentare nel controricorso, laddove viene evidenziata proprio
la trascrizione di detta domanda, piuttosto che quella del preliminare.
Orbene, la questione oggetto del presente giudizio è stata risolta dalla
recente sentenza delle Ss.Uu. di questa Corte n.18131/2015, secondo la
quale, il potere del curatore fallimentare di sciogliersi dal contratto
preliminare ex art. 72 1.fall. (nel testo, applicabile “ratione temporis”,
anteriore alle modifiche apportategli dal d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n.
169 del 2007) non è opponibile al promissario acquirente che abbia
trascritto la domanda di esecuzione in forma specifica del preliminare ex
art. 2932 c.c. in data antecedente alla dichiarazione di fallimento, in
quanto, in virtù del disposto dell’art. 2652, comma 2, c.c., l’eventuale
sentenza di accoglimento prevale sull’iscrizione della sentenza di
fallimento nel registro delle imprese (Cass. 17627/2016).
Va dunque accolto il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

all’esercizio, in capo al curatore, della facoltà di sciogliersi dal contratto

La sentenza impugnata va dunque cassata e la causa va rinviata ad altra
sezione della Corte d’Appello di Roma, anche per la liquidazione delle

P.O.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso.
Assorbiti gli altri.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per la regolazione
delle spese del presente giudizio ad altra sezione della corte d’appello di
Roma.
Così deciso in Roma 21 novembre 2017

spese del presente giudizio.

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