Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4654 del 21/02/2020
Cassazione civile sez. trib., 21/02/2020, (ud. 17/10/2019, dep. 21/02/2020), n.4654
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO di N. Maria Giulia – Consigliere –
Dott. GRASSO Gianluca – rel. Consigliere –
Dott. DINAPOLI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23911/13 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
i cui uffici domicilia in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
M.B.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 257/17/12 della Commissione tributaria
regionale della Sicilia, Sez. Staccata di Catania, depositata il 30
luglio 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17 ottobre 2019 dal Consigliere Grasso Gianluca.
Fatto
RITENUTO
Che:
– M.B. ha impugnato l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate, a seguito di un processo verbale redatto dalla Guardia di Finanza, gli aveva contestato maggiori ricavi per Euro 42.893,50 e costi indebitamente dedotti per Euro 959,00;
– la Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso;
– la Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sez. Staccata di Catania, ha respinto l’appello, ritenendo corretta la valutazione compiuta dai giudici di prime cure sulla mancanza dei presupposti di legge per addivenire a un accertamento induttivo, avendo l’Ufficio proceduto a rideterminare la percentuale di ricarico senza giustificare il suo operato;
– l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo;
– il contribuente non si è costituito.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
la produzione dell’avvisodi ricevimento del piegoraccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio;
– ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione ex art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio prevista dall’art. 380-bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento ed in assenza di attività difensiva dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c.. Tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto stabilito dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1, (Cass. 12 luglio 2018, n. 18361);
– nel caso di specie l’avviso di ricevimento non è stato prodotto nè al momento del deposito del ricorso nè successivamente, per cui il ricorso va dichiarato inammissibile;
– non vi è necessità di provvedere sulle spese;
– non sussistono i presupposti, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, per il versamento, a carico della parte ricorrente soccombente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato;
– nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l’obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Non sussistono i presupposti, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, per il versamento, a carico della parte ricorrente soccombente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione civile, il 17 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020