Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4653 del 28/02/2018

Civile Sent. Sez. 2 Num. 4653 Anno 2018
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: PICARONI ELISA

SENTENZA

sul ricorso 26446-2013 proposto da:
S.C. , elettivamente domiciliata
in ROMA, presso lo studio
dell’avvocato C.S.,

rappresentata e

difesa dall’avvocato G.B.;
– ricorrentiecontro

2017
3007

W.Q.,

A.S.,

elettivamente

domiciliate in ROMA, presso lo studio
dell’avvocato F.T., che le rappresenta e
difende unitamente all’avvocato C.D.;
– controricorrenti –

Data pubblicazione: 28/02/2018

avverso la sentenza n. 2262/2013 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 30/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/11/2017 dal Consigliere ELISA PICARONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

del ricorso;
udito l’Avvocato G.B.,

difensore della

ricorrente, che ha chiesto di riportarsi ed ha
insistito sull’accoglimento delle conclusioni in atti,
deposita foglio che diventerà parte integrante del
\‘J

presente verbale;
uditi gli Avvocati F.T. e C.D.,
difensori delle controricorrenti, che hanno chiesto il
rigetto del ricorso principale.

Generale LUIGI SALVATO che ha concluso per il rigetto

FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata il
30 maggio 2013, notificata il 17 luglio 2013, ha rigettato
l’appello proposto da S.C. avverso la
sentenza del Tribunale di Milano n. 7052 del 2010, e nei

1.1. Il giudizio di primo grado, preceduto da ricorso per
sequestro giudiziario, fu introdotto in data 13 gennaio 2005 da
Silvana Arrighi, in proprio e nella qualità di genitore esercente
la potestà sulla minore W.Q. (in seguito costituitasi in
proprio al raggiungimento della maggiore età), nei confronti di
S.C. , erede di X.Y. , deceduto il 1
ottobre 2002, in forza di testamento pubblico sottoscritto il 5
aprile 2002.
1.2. Silvana Arrighi agiva nella duplice qualità di erede
testamentaria di K.J. – unico figlio di X.Y. ,
premorto al padre, per il recupero dei beni confluiti nell’eredità
di X.Y. alla morte della moglie A.A. -, e di
genitore esercente la potestà sulla minore W.Q., per
ottenere la declaratoria di nullità ovvero l’annullamento del
testamento di X.Y. , con conseguente apertura della
successione legittima, accertamento della spettanza alla
minore della quota di

1/2 del patrimonio del de cuius, e

condanna della convenuta S.C. al rilascio dei beni.
1.3. Il giudizio fu sospeso, in attesa della definizione del
procedimento penale a carico di S.C. per
il reato di circonvenzione d’incapace ai danni di X.Y. .
Formatosi il giudicato sulla sentenza di condanna della predetta
S.C. , il processo era stato riassunto dalle attrici e in
data 25 febbraio 2009 la convenuta si costituì e contestò le
pretese sotto plurimi profili, chiedendone il rigetto.
t

confronti di Silvana Arrighi ed W.Q..

2. Il Tribunale di Milano accolse le domande nei termini di
seguito precisati.
2.1. Quanto alla domanda proposta da Silvana Arrighi in
proprio, il Tribunale osservò che era pacifico che X.Y.
e la moglie A.A., deceduta nel 1985 ab intestato,

succeduti in pari quota il marito X.Y e l’unico figlio Aldo; che
questi aveva nominato erede universale la sig.ra Arrighi, ex
convivente e madre dell’unica figlia Elena. Ne seguiva che
l’Arrighi aveva diritto alla metà dei beni caduti in successione
alla morte della sig.ra A.A., vale a dire alla quota di 1/4
dell’appartamento di Piazza Grandi in Milano, con i relativi
arredi, e del danaro esistente sui conti cointestati ai coniugi
X.-A.A.. Sulle contestazioni svolte dalla convenuta
Solis, il Tribunale osservò che non sussisteva conflitto di
interessi tra l’Arrighi e la figlia, e che era tardiva, prima ancora
che irrilevante, l’eccezione di invalidità del testamento olografo
di K.J. .
2.2. Quanto all’impugnazione del testamento di X.Y
X., il Tribunale accolse la domanda subordinata di
annullamento dell’atto dispositivo, datato 5 aprile 2002, con il
quale X.Y. , già ultracentenario, aveva nominato eredi
la nipote ex filio

Elena e la sig.ra S.C. – che si

occupava di lui come badante da circa un anno – assegnando
alla nipote l’intera collezione di quadri dai lui stesso realizzati e
alla Solis tutti i beni rimanenti. Secondo il Tribunale, elementi
convergenti nel senso della induzione esercitata sul de cuius si
ricavavano dal giudicato penale che si era formato sulla
condanna della S.C. per il delitto di circonvenzione
d’incapace in danno dell’anziano X.Y. , finalizzato a contrarre
matrimonio in data 12 luglio 2002 con rito in extremis (Cass.
2

erano in comunione dei beni; che alla sig.ra A.A. erano

pen. 08/09/2008, n. 34835 che ha dichiarato inammissibile il
ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano in
data 7 novembre 2006, n. 1236).
La sequenza degli eventi, che aveva visto a pochi mesi
dalla sottoscrizione del testamento, il matrimonio tra X.Y

presso il domicilio degli sposi, e ancora, in data 7 agosto 2002,
il rilascio di procura generale da parte del X.Y. alla coniuge
per la gestione di tutti i suoi beni, oltre a dimostrare il disegno
criminoso, provavano la condizione di incapacità del testatore.
2.3. Annullato il testamento per vizio della volontà, e
venuta meno la vocazione testamentaria, ne seguiva che, in
virtù di successione legittima, l’eredità era devoluta in parti
uguali ad W.Q., nipote ex filio in rappresentazione del
padre premorto, e alla sig.ra S.C. , in quanto coniuge
del defunto X.Y. . Costei pertanto era tenuta al rilascio
della metà dei beni caduti in successione.
2.4. Il Tribunale, in esecuzione al giudicato penale di
condanna dell’imputata al risarcimento dei danni materiali e
morali in favore della costituita parte civile da liquidarsi in
separata sede, ha quantificato il danno materiale in misura pari
alla quota ereditaria acquisita dalla convenuta S.C. per
effetto del matrimonio, sul rilievo che il diritto all’eredità della
convenuta era conseguenza dello status coniugale acquisito
con l’attività delittuosa.
3. Dinanzi alla Corte d’appello, la sig.ra S.C. ha
contestato la mancanza di prova dello stato di incapacità del de
cuius

al momento della sottoscrizione del testamento e

l’utilizzazione, ai fini della prova dell’induzione, di argomenti
tratti dall’accertamento della responsabilità penale a carico di
Giacomo de Troia, in procedimento distinto da quello che aveva
3

X.Y.  e la sig.ra S.C. , celebrato in data 12 luglio 2002

portato alla condanna di essa appellante. Quanto poi al
contenuto del testamento, oltre ad evidenziare la mancata
proposizione dell’azione di riduzione per lesione della legittima
spettante alla nipote ex fili° in rappresentazione, l’appellante
assumeva che, in ogni caso, la quota di legittima era stata

X.Y. , che era pittore professionista ed aveva esposto
presso il Museo di Milano, con relativa pubblicità anche su
quotidiani di diffusione nazionale.
4. La Corte d’appello ha ritenuto infondate le doglianze e
ha confermato la decisione del Tribunale.
4.1. Premesso che il testamento non poteva essere
dichiarato nullo in quanto non rientrava tra gli atti oggetto del
procedimento penale concluso con la condanna della sig.ra
S.C. per il reato di circonvenzione di incapace, il cui
oggetto era circoscritto al matrimonio, nondimeno le
considerazioni svolte in sede penale a tale proposito valevano
anche con riferimento al testamento pubblico di pochi mesi
antecedente.
4.2. Quanto allo stato di salute del

de cuius, dalle

dichiarazioni rese in sede penale dal medico curante, che
aveva avuto in cura X.Y. dal mese di settembre 2001
all’estate 2002, risultava che il paziente era affetto da
vasculopatia cerebrale e che, oltre all’arteriosclerosi dovuta
all’età avanzata, il sig. X. era soggetto a scompensi renali
(iperazotemia) che aggravavano il quadro neurologico con fasi
di lucidità alternate a fasi di disorientamento spazio-temporale,
in un quadro clinico labile, di compromissione delle capacità
cognitive e volitive.
4.3. Quanto alla dedotta carenza di motivazione e di
prova dello «stato di induzione», la Corte territoriale ha
4

soddisfatta con il lascito della collezione di quadri realizzati da

osservato che il Tribunale aveva annullato il testamento in
applicazione dell’art. 624 cod. civ., desumendo il dolo della
beneficiata dal comportamento complessivo dalla stessa, che si
era sostituita al marito Sebastiano Sosa nel ruolo di badante
dell’anziano, senza neppure avvertire i parenti, e quindi,

compiere, in sequenza, il testamento pubblico, il matrimonio e
il rilascio della procura generale, i cui effetti patrimoniali, diretti
e indiretti, erano tutti a favore della stessa S.C. , e in
misura minore del correo Giacomo de Troia.
4.4. Ulteriormente, la Corte d’appello ha sottolineato che
il testamento era stato predisposto all’insaputa dei familiari del
X., e che il contenuto dell’atto, diversamente da quanto
sostenuto dall’appellante, realizzava una vera e propria
spoliazione dell’erede legittima W.Q., giacché la
disposizione in favore della predetta era priva di significato
economico, trattandosi di quadri dipinti dal medesimo X.,
che era pittore dilettante.
4.5. La Corte territoriale ha respinto anche le
contestazioni dell’appellante relative alla domanda di
restituzione dei beni relativi alla successione di K.J. ,
confermando l’impianto decisorio della sentenza del Tribunale.
5. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso
S.C. , sulla base di dieci motivi. Resistono
con controricorso Silvana Arrighi ed W.Q.. La difesa
della ricorrente ha depositato note scritte all’esito dell’udienza
pubblica.
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è infondato.
1.1. Con il primo motivo è denunciata violazione dell’art.
624 cod. civ. e si contesta che, in assenza di comprovati
5

approfittando delle condizioni dell’assistito, l’aveva indotto a

comportamenti attivi della sig.ra S.C. , tesi ad ottenere
che il de cuius disponesse in suo favore, l’annullamento del
testamento per dolo della beneficiaria era privo di
giustificazione, e i richiami al giudicato penale risultavano
ininfluenti dal momento che tale giudicato riguardava un fatto

sig.ra S.C. nel luglio del 2002.
1.2. La doglianza è inammissibile.
Benché formulate con riferimento a pretesi errori di
diritto, le riferite obiezioni, nella misura in cui investono il
modo nel quale la Corte territoriale ha apprezzato le risultanze
istruttorie del processo pervenendo all’accertamento in fatto
del dolo causa di annullamento del testamento, si risolvono in
censure di merito, e quindi non sono sindacabili né sotto il
profilo immediatamente dedotto della violazione di legge né
sotto quello del vizio di motivazione, nella specie peraltro non
strutturato secondo il paradigma configurato dall’art. 360, n. 5
cod. proc. civ., nel testo vigente, applicabile ratione temporis
al presente ricorso (ex plurimis, Cass. Sez. U. 07/04/2014, n.
8053).
2. Con il secondo motivo è denunciato vizio di
motivazione con riferimento all’accertamento delle condizioni
psico-fisiche del testatore, in assunto insufficiente perché la
Corte d’appello non aveva tenuto conto delle certificazioni
mediche prodotte dall’appellante, che attestavano l’efficienza
del sig. X.Y. nel periodo antecedente e successivo al
matrimonio.
2.1. La doglianza è inammissibile.
La ricorrente sollecita un riesame delle risultanze
probatorie che non è consentito in sede di legittimità, essendo
l’attività di apprezzamento delle prove riservata al giudice di
6

diverso, e cioè il matrimonio contratto da X.Y. con la

merito. La critica alla sentenza di appello è oltretutto
strutturata al di fuori del paradigma dell’art. 360, n. 5 cod.
proc. civ. che, nel testo vigente, applicabile ratione temporis
alla fattispecie in esame, ha espunto dall’area del sindacato di
legittimità l’insufficienza della motivazione. Il solo limite

per cassazione è costituito dall’omesso esame di un fatto
storico, testuale o extratestuale – e in questo ultimo caso, con
onere di specificazione ai fini dell’autosufficienza – che sia stato
oggetto di discussione tra le parti, e che presenti valenza
decisiva tale da incrinare la plausibilità delle conclusioni cui è
pervenuta la sentenza impugnata rispetto alle premesse date
nel quadro del sillogismo giudiziario. Niente di tutto questo è
presente nel motivo di ricorso, mentre la sentenza impugnata
risulta sorretta da una dettagliata e seria ricostruzione della
vicenda controversa.
La Corte d’appello, richiamando nel dettaglio gli
accertamenti compiuti in sede penale, ha accertato l’incapacità
dell’ultracentenario X.Y. e l’influenza di ordine
psicologico esercitata sul predetto dalla S.C. . È vero
che tali accertamenti non hanno riguardato il testamento bensì
il matrimonio, celebrato pochi mesi dopo l’atto dispositivo,
tuttavia il giudicato penale è vincolante con riferimento alla
incapacità del X. alla data del matrimonio (12 luglio 2002)
e tale “fatto” non era più controvertibile in sede civile, sicché
neppure era necessario l’esame della certificazione medica
svolto dalla Corte d’appello, su sollecitazione dell’appellante
S.C. , nella parte in cui riguardava il periodo coevo e
successivo al matrimonio. Quanto invece al periodo precedente
(aprile 2002) in cui si colloca il testamento, che era l’oggetto
dell’accertamento demandato al giudice civile, la Corte
7

motivazionale che può essere oggetto di denuncia con il ricorso

d’appello ha richiamato le dichiarazioni rese nel procedimento
penale dal medico che aveva curato il X. nel periodo
settembre 2001-luglio 2002, ritenendo che le condizioni psicofisiche dell’ultracentenario erano seriamente compromesse già
al momento del compimento dell’atto dispositivo.

dei disturbi di cui l’ultracentenario soffriva da tempo (pagg. 24
e 25 della sentenza), in un quadro complessivo che non risulta
aggravato nei mesi da aprile a luglio 2002, ciò che avrebbe
consentito con qualche plausibilità di sostenere che la capacità
psichica del X. di autodeterminarsi fosse scemata nel
breve lasso di tempo tra aprile e luglio 2002, al punto da
ritenere che il testamento fosse frutto di una volizione non
manipolata.
3. Con il terzo motivo è denunciato vizio di motivazione
con riferimento sia all’accertamento delle condizioni psicofisiche del testatore, sia alla mancata individuazione di
comportamenti di induzione posti in essere dalla beneficiaria
S.C. , idonei ad integrare il dolo causa di annullamento
del testamento.
4. Con il quarto motivo è denunciato vizio di motivazione
con riferimento alla ritenuta captatio benevolentiae posta in
essere dalla sig.ra S.C. in danno di X.Y. , in
assenza di prova, non essendo stato neppure individuato il
danno subito dal X..
5. Con il quinto motivo si contesta, ancora sotto il profilo
del vizio di motivazione, la valutazione del comportamento
della sig. S.C. , definito dalla Corte d’appello di vera e
propria “spoliazione”. In senso contrario la ricorrente evidenzia
che il testamento aveva previsto il lascito di una parte dei beni
– la collezione di quadri dipinti dal medesimo X.Y. 8

Si tratta di conclusione immune da censure, tenuto conto

alla nipote ex filio del testatore; che non vi era stata lesione di
legittima, in ogni caso non denunciata con l’azione di riduzione
e che era priva di supporto l’affermazione riguardo al valore
modesto se non simbolico della collezione di quadri.
5.1. Le doglianze attingono alla valutazione operata dalla

psico-fisica del sig. X., sia al comportamento con il quale
la sig.ra S.C. avrebbe indotto l’assistito a disporre dei
beni in suo favore con il testamento.
Nessuna delle lacune o incongruità lamentate dalla
ricorrente è ravvisabile nella sentenza impugnata.
5.2. Si è già detto della insindacabilità dell’accertamento
svolto dai giudici di merito in ordine alla condizione di in cui
versava l’ultracentenario X.Y Sorella nei mesi che
precedettero il matrimonio (12 luglio 2002), e quindi anche al
momento dell’atto dispositivo.
Le questioni sulla lesività dell’atto dispositivo non sono
conferenti in quanto il testamento per definizione non può
produrre danno per il de cuius, finché questi è in vita; nella
prospettiva post mortem, invece, la lesività forma oggetto di
valutazione nei limiti in cui sia richiesto dai soggetti legittimati
a contestarne in tutto o in parte la validità e l’efficacia, e nella
specie l’ambito della cognizione è stato correttamente condotto
in coerenza con la richiesta formulata dalla sig.ra W.Q.,
che ha impugnato radicalmente l’atto, per vizio del volontà.
Risultano agevolmente superabili le obiezioni della
ricorrente agli argomenti che la Corte d’appello ha richiamato
al fine di ricostruire il contesto nel quale si realizzò l’alienazione
dell’anziano dai familiari, progressivamente estromessi dalla
gestione dello stesso, e a conferma dell’assunto, centrale e
decisivo, riguardante l’attività dolosa posta in essere dalla Solis
9

Corte d’appello, con riferimento sia alle condizioni di salute

Culcay. I familiari dell’anziano non furono avvisati che questi
intendeva fare testamento, men che meno che intendeva
sposarsi e, infine, neppure furono avvertiti del trasferimento di
X.Y. da Milano a Messina. Si tratta di circostanze che
concorrono a delineare la peculiarità della vicenda, e il richiamo

ricorrente.
L’assunzione/sostituzione di badanti è di regola gestita
dai familiari delle persone anziane che necessitano di
assistenza, mentre nel caso in esame è stato accertato che il
compito di assistere il sig. X. fu affidato a tale Sosa, già
coniuge della S.C. , dalla sig.ra Arrighi, madre della
nipote ex filio all’epoca minorenne, e quindi unica persona in
grado di provvedere in tal senso. La sostituzione della Solis
Culcay al Sosa avvenne senza che l’Arrighi ne fosse informata,
così come il trasferimento dell’ultracentenario da Milano a
Messina, dopo la celebrazione del matrimonio, avvenne
all’insaputa dei familiari.
5.3. Venendo al punto centrale della contestazione,
riguardante la prova del dolo causa di annullamento del
testamento, si impongono alcune considerazioni sul piano
generale.
Come ripetutamente affermato da questa Corte, il
rispetto assoluto della volontà del testatore impone che, al fine
di poter affermare che una disposizione testamentaria sia
affetta da dolo, non è sufficiente dimostrare una qualsiasi
influenza di ordine psicologico esercitata sul testatore, se del
caso mediante blandizie, richieste, suggerimenti o
sollecitazioni, occorrendo la provata presenza di veri propri
mezzi fraudolenti i quali — avuto riguardo all’età, allo stato di
salute, alle condizioni di spirito dello stesso — siano idonei a
10

all’id quoad plerumque accidit non giova affatto alla difesa della

trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed
orientando la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe
spontaneamente indirizzata. La relativa prova può avere natura
presuntiva, tuttavia essa deve fondarsi su fatti certi che
consentano di identificare e ricostruire l’attività captatoria e la

della volontà del testatore, e le relative valutazioni
costituiscono apprezzamenti di fatto non sindacabile in sede di
legittimità, se sorretti da congrua motivazione (tra le molte,
Cass. 14/06/2001, n. 8047; Cass. 28/05/2008, n. n. 14011;
Cass. 16/01/2014, n. 824; Cass. 11/04/2017, n. 9309, non
massimata).
Nel caso in esame, come già detto, l’attività fraudolenta è
stata ricavata in via presuntiva sulla base di atti certi,
evidenziati in sentenza con dettagliato richiamo
all’accertamento compiuto in sede penale in riferimento al
delitto di circonvenzione di incapace, avente ad oggetto il
matrimonio celebrato in data 12 luglio 2002 tra
l’ultracentenario X.Y. e la sig.ra S.C. , che si
occupava dell’assistenza del X..
5.3.1. Nel giudizio penale è stato accertato che all’epoca
del matrimonio – luglio 2002 – X.Y. , affetto da
arteriosclerosi e dalla normale decadenza senile dovuta all’età
avanzatissima, era soggetto suggestionabile e facilmente
inducibile a compiere atti che «certamente non avrebbe
compiuto se fosse stato in una differente condizione psicofisica e se non fosse stato circondato da persone senza
scrupoli, quali l’odierna imputata e il de Troia i quali, facendogli
credere di volersi occupare di lui, lo hanno invece ingannato».
A conferma del progetto criminoso i giudici penali hanno
evidenziato il contenuto dei

file rinvenuti nel computer di
11

conseguente influenza determinante sul processo formativo

Giacomo de Troia, che riguardavano il testo della procura
generale rilasciata da X.Y. in data 7 agosto 2002; la
dichiarazione in data 4 agosto 2002, con cui la S.C.
riconosceva a de Troia il 30% dei beni presenti e futuri lasciati
da X.Y. ; il testo del contratto di locazione

di procuratrice di X. e il de Troia, in qualità di titolare e
legale rappresentante della Agency Royal Animation; tutti i
documenti relativi al matrimonio e alla successiva richiesta di
soggiorno; un testo contenente domande e risposte di
preparazione di eventuale interrogatorio che la Solis avrebbe
potuto dover sostenere in merito alle circostanze del
matrimonio.
5.4. La Corte d’appello ha valorizzato la congerie di fatti
accertati in sede penale, minuziosamente riportati nella
sentenza impugnata, ricavandone un quadro complessivo di
manipolazione dell’anziano da parte della S.C. ,
finalizzato ad assicurarsi benefici patrimoniali consistenti,
prima attraverso la disposizione testamentaria particolarmente
generosa, e poi con l’induzione al matrimonio, che ha
consentito l’acquisizione dello status coniugale e dei connessi
diritti successori.
La Corte d’appello ha dunque ritenuto provata, come già
il Tribunale, l’influenza determinante della donna sul
comportamento del X. e, in particolare, sul processo
formativo della volontà testamentaria. La conclusione,
plausibile e coerente con le premesse, è rispettosa dei principi
giurisprudenziali in tema di dolo causa di annullamento del
testamento, ai sensi dell’art. 634 cod. civ., mentre il vizio di
motivazione denunciato si risolve nella pretesa di affermare

12

dell’appartamento sito in Milano, concluso dalla Solis in qualità

una linea interpretativa dei fatti alternativa rispetto a quella
fatta propria dal giudice di merito, ed è pertanto inammissibile.
6. Con il sesto motivo è denunciata violazione di legge
(art. 602 cod. civ.) e vizio di motivazione con riferimento alla
dedotta nullità del testamento olografo di K.J. , unico

pretese di Silvana Arrighi. La ricorrente contesta che,
diversamente da quanto affermato dalla Corte d’appello, non
era necessaria la querela di falso e che non era tardiva
l’eccezione, formulata dalla S.C. al momento della
costituzione nel giudizio di primo grado, avvenuta nella fase
successiva alla sospensione del processo ex art. 295 cod. proc.
civ.
6.1. La doglianza è infondata in quanto correttamente la
Corte d’appello, confermando sul punto la sentenza di primo
grado, ha rilevato la tardività dell’eccezione, e poiché tale ratio
è

sufficiente a sorreggere la decisione, risulta privo di

conseguenze l’errore in cui è incorsa la stessa Corte d’appello
nell’affermare che occorreva la querela di falso. È vero, infatti,
che al momento della proposizione dell’eccezione di nullità del
testamento olografo di K.J. , si erano già svolte le
udienze previste dagli artt. 180 e 183 cod. proc. civ. (nel testo
applicabile ratione temporis, anteriore alla novella attuata con
legge n. 80 del 2005), sicché non potevano essere proposte
domande o eccezioni riconvenzionali, come quella di nullità del
testamento, e il rilievo officioso della nullità, predicato dalla
giurisprudenza di questa Corte a partire dalla pronuncia delle
Sezioni Unite n. 26242 del 2014, presuppone che sia stata
proposta l’impugnativa negoziale (per l’applicazione del
principio alla nullità del testamento, Cass. 05/04/2017, n.
8841).
13

figlio di X.Y. , premorto al padre, posto a base delle

7.

Con il settimo motivo è denunciato vizio di

motivazione, e si contesta l’affermazione della Corte d’appello
secondo cui la questione della validità o non del testamento di
K.J. non avrebbe inciso sui diritti successori delle parti.
7.1. La doglianza è inammissibile in quanto priva di

di inammissibilità, per tardività, dell’eccezione di nullità del
testamento.
8. Con l’ottavo motivo è denunciata violazione di legge e
vizio di motivazione con riferimento al rigetto dell’eccezione
con cui la S.C. aveva prospettato la carenza di
legittimazione ad agire di Silvana Arrighi in nome e per conto
della figlia W.Q., minorenne all’epoca in cui il giudizio
fu introdotto, stante il conflitto di interessi.
8.1. La doglianza è inammissibile quanto al dedotto vizio
di motivazione, rilevandosi in via assorbente che lo stesso non
risulta prospettato secondo il paradigma configurato dall’art.
360, n. 5, cod. proc. civ. nel testo vigente, applicabile ratione
temporis alla fattispecie.

La questione dell’asserito conflitto di interessi tra madre
e figlia risulta comunque irrilevante, in quanto superato. La
corte d’appello, dopo avere affermato correttamente che la
legittimazione processuale deve sussistere al momento della
decisione, ha dato conto che nel corso del giudizio di primo
grado W.Q., divenuta maggiorenne, aveva ratificato
l’operato della madre, sanando l’eventuale vizio originario. La
ricorrente si limita dunque a riproporre l’eccezione, senza
realmente censurare la decisione della Corte d’appello
confrontandosi con la motivazione espressa. Anche sotto
questo profilo, la doglianza si rivela inammissibile.

14

decisività, una volta confermata la correttezza della statuizione

9. Con il nono motivo è denunciato vizio di motivazione
per

l’asserito

travisamento

dell’eccezione

formulata

dall’appellante S.C. , a proposito del momento al quale
doveva farsi riferimento per individuare la consistenza del
patrimonio dei coniugi X.-A.A., e la conseguente

9.1. La doglianza è inammissibile.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte regolatrice, il
ricorso per cassazione deve essere articolato in specifici motivi
riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una
delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dall’art. 360 cod.
proc. civ., pur senza la necessaria adozione di formule
sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle
predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti
l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in
ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è
indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità
della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell’art. 360
cod. proc. civ., con riguardo all’art. 112 cod. proc. civ., purché
il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione
derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece,
dichiarare inammissibile il motivo allorché sostenga che la
motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad
argomentare sulla violazione di legge (ex plurimis, Cass. Sez.
U. 24/07/2013, n. 17931).
10.

Con il decimo motivo la ricorrente, dopo aver

richiamato le considerazioni svolte dalla Corte d’appello sulla
celebrazione del matrimonio tra X.Y. e Maria Cristina
S.C. in carenza di autorizzazione ex art. 89, primo
comma, cod. civ., denuncia vizio di motivazione nella parte in
cui la Corte d’appello ha ritenuto che il matrimonio, frutto del
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omissione di pronuncia in cui era incorsa la Corte d’appello.

reato di circonvenzione di incapace accertato definitivamente a
carico della S.C. , aveva danneggiato «gli eredi» in
misura corrispondente alla quota di eredità devoluta in favore
della coniuge superstite.
Sostiene la ricorrente che se la controparte avesse voluto

legittima, avrebbe dovuto impugnare il matrimonio per vizio
del consenso, sulla scorta della pronuncia penale, ma non lo ha
fatto.
10.1. La doglianza è priva di fondamento sotto tutti i
profili evocati, a prescindere dalla formulazione inammissibile
del vizio di motivazione.
10.2. Il matrimonio indotto fraudolentemente dalla Solis
Culcay non poteva essere impugnato dagli eredi di X.Y
X. in quanto, ai sensi dell’art. 127 cod. civ., gli eredi sono
ammessi ad impugnare il matrimonio contratto da uno dei
coniugi che sia affetto da vizi della volontà (artt. 122 e 123
cod. civ.) o da incapacità di intendere e volere (art. 120 cod.
civ.) solo nel caso in cui l’azione sia stata già esercitata dal
coniuge il cui consenso o la cui capacità di intendere e volere
risulti viziata. L’azione è dunque trasmissibile agli eredi qualora
il giudizio sia “già pendente alla morte dell’attore”, ipotesi
questa che non ricorre nella fattispecie in esame.
La giurisprudenza di questa Corte regolatrice afferma che
la trasmissibilità dell’azione di impugnazione del matrimonio
costituisce una eccezione al principio del carattere personale
della stessa – a sua volta riflesso della natura di atto
personalissimo del matrimonio – e che pertanto si deve
escludere la possibilità di una interpretazione estensiva o
analogica dell’art. 127 cod. civ. Il coniuge incapace di intendere
e di volere, non interdetto, è il titolare esclusivo del potere di
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trarre le conseguenze della infirmazione della successione

decidere se impugnare il proprio matrimonio (art. 120 cod.
civ.), diversamente il matrimonio dell’interdetto può essere
impugnato “da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo”,
oltre che dal tutore e dal pubblico ministero (art. 119 cod.
civ.). Nella medesima prospettiva di ricostruzione storico-

civ., si ritiene esclusa anche l’importazione in ambito
matrimoniale dell’art. 428 cod. civ., che disciplina il regime di
impugnazione degli atti negoziali compiuti da persona incapace
di intendere e volere, trovando applicazione le norme speciali
in tema di invalidità del matrimonio, le quali, tra l’altro, non
danno rilevanza allo stato soggettivo dell’altro coniuge, a
differenza di quanto previsto per i contratti il cui annullamento
presuppone la malafede dell’altro contraente, a norma dell’art.
428 cod. civ. (Cass. 30/06/2014, n. 14794, con ampi richiami).
A ciò si deve aggiungere che, ai sensi dell’art. 125, cod.
civ., l’azione di nullità non può essere promossa dal pubblico
ministero dopo la morte di uno dei coniugi. In questo senso si
è espressa Cass. pen. 19/02/2016 (dep. 09/08/2016), n.
34738 che ha annullato senza rinvio l’ordinanza n. 72/2005 del
GIP del Tribunale di Milano, con cui era stata accolta l’istanza
del pubblico ministero e dichiarata la nullità del matrimonio tra
il defunto X.Y. e S.C. .
10.3. Risulta smentita la premessa logico-giuridica della
doglianza prospettata dalla S.C. : il matrimonio non
poteva essere impugnato dall’erede, ostandovi il disposto
dell’art. 127 cod. civ. In più, come si è visto, anche l’azione di
nullità esperita dal pubblico ministero in sede penale non ha
prodotto effetti.
Dal vincolo matrimoniale discende l’acquisizione dello
status di coniuge superstite in capo alla S.C. , con i
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sistematica della disciplina dettata dagli artt. 117 e ss. cod.

conseguenti diritti successori in forza delle norme sulla
successione legittima (art. 581 cod. civ.), riconosciuti dalla
Corte d’appello e prima ancora dal Tribunale, e non contestati
in sede civile.
Nondimeno, e veniamo alla effettiva ragione di doglianza

favore della parte civile, il matrimonio fonte tra l’altro dei diritti
successori della S.C. è stato indotto fraudolentemente,
come acclarato dal giudicato penale di condanna della stessa
per il delitto di cui all’art. 643 cod. pen.
La norma, inserita nel Titolo XIII (Dei delitti contro il
patrimonio), Capo II (Dei delitti contro il patrimonio mediante
frode), recita: «Chiunque, per procurare a sé o ad altri un
profitto, abusando […] dello stato di infermità o deficienza
psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata,
la induce a compiere un atto che importi qualsiasi effetto
giuridico per lei o per altri dannoso, è punito […]».
Come si può rilevare, la norma prevede espressamente i
terzi tra i soggetti lesi dalla frode, e tra essi in primis si devono
annoverare gli eredi del soggetto circuito. Inoltre, l’effetto
dannoso non deve essere necessariamente conseguenza
immediata e diretta dell’atto indotto, giacché quello che rileva
nella fattispecie delittuosa in esame è l’attitudine o potenzialità
dell’atto a ingenerare pregiudizio, e difatti la “dannosità” deve
essere accertata in chiave prognostica, secondo lo sviluppo
prevedibile delle situazioni legate o scaturenti dall’atto.
Nel caso in esame, il giudicato penale di condanna
esimeva il giudice civile dall’accertamento del danno da reato,
residuando solo il profilo della liquidazione dello stesso a favore
della parte civile W.Q., e sul punto la decisione
impugnata non merita censura. La predetta W.Q., in
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della ricorrente, che attiene alla quantificazione del danno in

quanto unica discendente di X.Y. , ha visto ridursi
sensibilmente l’aspettativa successoria proprio e solo per
effetto del matrimonio indotto fraudolentemente. La quota
ereditaria spettante alla S.C. in quanto coniuge
superstite di X.Y. mentre costituisce, come accertato

ricavare dall’induzione dell’ultracentenario a contrarre il
matrimonio, al contempo esprime la misura alla quale poteva
essere

ragguagliato,

nell’ambito

di

una

liquidazione

necessariamente equitativa, il danno patrimoniale subito dalla
parte civile, come conseguenza del reato.
11. Al rigetto del ricorso segue la condanna della
ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, nella misura
indicata in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio
del contributo unificato.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in
complessivi euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi,
oltre spese generali e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115
del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,
a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in
data 16 novembre 2017.

i

in sede penale, la principale utilità che la Solis intendeva

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