Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4653 del 26/02/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 4653 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA
ORDINANZA
sul ricorso 22403-2011 proposto da:
CICCONE GIUSEPPE CCCGPP61A27H703Z, CICCONE DARIO
CCCDRA90D25A489A, in qualità di eredi di Mendella Angela o
Angelina, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato
MARTUSCELLI GIUSEPPE giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti contro
AZIENDA OSPEDALIERA 00. RR. S. GIOVANNI DI DIO E
RUGGI D’ARAGONA, in persona del suo legale rappresentante e
Direttore Generale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato PALLADINO
LUCIANO, rappresentata e difesa dagli avvocati GRECO
Data pubblicazione: 26/02/2014
GIAMPAOLO, GRECO MANFREDI giusta procura a margine del
controricorso;
–
controrkorrente
–
avverso la sentenza n. 178/2011 della CORTE D’APPELLO di
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA
CARLUCCIO;
udito l’Avvocato Martuscelli Giuseppe difensore dei ricorrenti che si
riporta agli scritti.
Ric. 2011 n. 22403 sez. M3 – ud. 12-02-2014
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SALERNO del 5/10/2010, depositata 11 28/02/2011;
RITENUTO
che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui
agli artt. 376 e 380-bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione;
che la relazione ha il seguente contenuto:
<<1. Angelina Mendella convenne in giudizio l'Azienda Ospedaliera
chiedendo il risarcimento del danno, conseguente alla distorsione del complesso ospedaliero.
Il Tribunale di Salerno rigettò la domanda, ritenendo che la buca sul
marciapiede non aveva i caratteri dell'insidia imprevedibile nonostante
l'uso della normale diligenza.
La Corte di appello di Salerno ritenne inammissibile l'appello, per essere
stata l'impugnazione fondata sull'art. 2051 cod. civ., laddove la domanda
di primo grado era stata proposta ex art. 2043 cod. civ. — pur non
evocato espressamente — essendo stato chiesto al giudice di prime cure di
affermare la responsabilità dell'Ospedale per omessa segnalazione
dell'insidia (sentenza del 28 febbraio 2011).
2. Avverso la suddetta sentenza propongono ricorso, con tre motivi,
Giuseppe Ciccone e Dario Ciccone, nella qualità di eredi di Angela o
Angelina Mendella, deceduta nelle more.
L'azienda ospedaliera resiste con controricorso, eccependo il difetto di
legittimazione attiva in capo agli eredi.
E' applicabile ratione ternporis la legge 18 giugno 2009, n. 69.
Proposta di decisione
1. L'eccezione di difetto di legittimazione attiva non ha pregio, avendo
gli eredi provato la predetta qualità mediante produzione del testamento
olografo (Cass. 7 gennaio 1975, n. 25). Né rileva la mancata
specificazione in ordine all'accettazione dell'eredità, atteso che gli eredi —
agendo giudizialmente — compiono un atto che, nella consapevolezza
della delazione dell'eredità, presuppone necessariamente la volontà di
3 collo del piede destro, subito cadendo sul marciapiede interno al accettare, realizzando il paradigma normativo dell'accettazione tacita di
cui all'art. 476 cod. civ. (Cass. 13 giugno 2008, n. 16002).
2. Con i tre motivi di ricorso, strettamente connessi, i ricorrenti,
invocando la violazione degli artt. 345 e 112 cod. pro. civ,, unitamente
all'insufficienza della motivazione, censurano la sentenza per aver
considerato nuova la domanda in appello perché basata sull'art. 2051 qualificazione giuridica del diritto sulla base della giurisprudenza
sopravvenuta.
2.1. La censura formulata con i motivi di ricorso è inammissibile.
Secondo la giurisprudenza della Corte, <
n. 15666).
Il ricorso, mentre riproduce l’atto di appello, riferisce in modo impreciso
dell’atto di citazione in primo grado, in violazione dell’art. 366 n. 6 cod.
proc. civ. La Corte, pertanto, non è posta in grado di verificare, ai fini
della decisività della censura, se l’attore abbia, sin dall’atto introduttivo
del giudizio, enunciato in modo sufficientemente chiaro situazioni di
fatto suscettibili di essere valutate come idonee, in quanto
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cod. civ. e sostengono che si sarebbero limitati a prospettare una corretta
compiutamente precisate, ad integrare la fattispecie contemplata dall’art.
2051 cod. civ.>>;
che la suddetta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti
costituite.
CONSIDERATO
che il Collegio condivide le osservazioni in fatto e le argomentazioni e le
che, senza fondamento la controricorrente insiste sul difetto di
legittimazione attiva, atteso che il testamento è stato depositato
unitamente al ricorso;
che i rilievi mossi dai ricorrenti, con memoria, non sono idonei ad
inficiare le argomentazioni della relazione;
che, in particolare, al contrario di quanto sostenuto nella memoria, nel
ricorso non è riportata parte dell’atto di citazione sia pure senza
virgolette, come verificato dal controllo degli atti del giudizio, ma una
sintesi strumentale a sostenere il motivo di ricorso;
che, pertanto, il ricorso — in correlazione alla sussistenza di precedenti
conformi — deve essere dichiarato inammissibile;
che le spese, liquidate sulla base dei parametri vigenti di cui al d.m. n. 140
del 2012, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido, al
pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali del
giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00
per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile
-3,1112 febbraio 2014.
il Funzionario
conclusioni in diritto della relazione;