Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4653 del 22/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/02/2017, (ud. 11/11/2016, dep.22/02/2017),  n. 4653

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

T.K., domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Rainer Busani

(fax 0522/511646), giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– ricorrente –

nei confronti di:

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 600/2016 della Corte di appello di Bologna,

emessa il 19 febbraio 2016 e depositata il 8 aprile 2016, n. R.G.

1934/2014.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che in data 19.9.2016 è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c., che qui si riporta:

Rilevato che:

1. T.K. ha chiesto il riconoscimento del suo diritto alla protezione internazionale deducendo di aver fatto parte nello (OMISSIS) del movimento (OMISSIS) partecipando nel 2009 alla organizzazione di un attentato in seguito al quale era stato arrestato per quindici giorni durante i quali era stato sottoposto a interrogatori e torture. Liberato, anche a seguito dell’intervento dei suoi genitori, e sottoposto all’obbligo di firma si era successivamente trasferito a (OMISSIS) dove aveva lavorato come commesso in un negozio ma, in seguito alla cessazione dell’attività commerciale, era tornato nel suo villaggio dove aveva percepito però un grave rischio di essere arrestato dalla polizia e fatto sparire come era successo per altri giovani ex appartenenti al (OMISSIS). Di qui la decisione di affidarsi a una agenzia che aveva organizzato il suo espatrio in Italia dove vive da anni la sorella.

2. La Commissione territoriale competente, con decisione del 26 marzo 2014, ha respinto la richiesta.

3. Il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 3 febbraio 2015, ha accolto parzialmente la sua domanda di protezione internazionale riconoscendogli il diritto alla protezione sussidiaria.

4. La Corte di appello di Bologna ha invece accolto l’appello del Ministero dell’interno ritenendo scarsamente attendibile quanto esposto dal ricorrente e non giustificato da un mero riferimento a una situazione pregressa, e ormai superata, dello (OMISSIS) il rischio di essere soggetto a gravi pericoli per la sua vita e incolumità.

5. Ricorre per cassazione T.K. deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3, 4, 5, 6, 14, 15 e 16.

6. Non svolge difese il Ministero dell’Interno.

Ritenuto che:

7. Il ricorso è tutto incentrato sulla valutazione dei fatti compiuta dalla Corte di appello che il ricorrente contesta per aver egli fornito una articolata esposizione della propria situazione personale avvalorata dalla dichiarazione sottoscritta dal Presidente dell’Associazione dei Tamil d’Italia, ma completamente ignorata dai giudici di appello.

8. Sebbene tale omessa valutazione appare rilevante ai fini della decisione restano le altre considerazioni della Corte di appello sulla mancanza di attualità dei pericoli prospettati dal ricorrente.

9. Salva una diversa valutazione del Collegio sulla rilevanza della dichiarazione cui si è fatto cenno la decisione impugnata non appare in contrasto con le disposizioni normative invocate dal ricorrente.

10. Sussistono pertanto i presupposti per poter discutere il ricorso in camera di consiglio con eventuale decisione di rigetto per insussistenza delle violazioni di legge indicate nella rubrica dell’unico motivo di ricorso.

La Corte condivide la relazione sopra riportata e pertanto ritiene che il ricorso debba essere respinto senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2017

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