Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4653 del 15/02/2019

Cassazione civile sez. VI, 15/02/2019, (ud. 18/12/2018, dep. 15/02/2019), n.4653

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGLIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18253-2017 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ISTRIA

12, presso lo studio dell’avvocato LIVIO VARDANEGA, rappresentato e

difeso dall’avvocato MASSIMO STEFANUTTI;

– ricorrente –

contro

P.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVAN BATTISTA

VICO 1, presso lo studio dell’avvocato SILVANA MELIAMBRO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTA PANIZZON;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 662/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 27/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/12/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

M.G. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 662/2017, depositata il 27 marzo 2017, con la quale è stato rigettato l’appello proposto dall’istante nei confronti della sentenza n. 538/2015 del Tribunale di Venezia, che aveva pronunciato la separazione dei coniugi M.G. e P.N., respinto la domanda di addebito della stessa alla moglie, rigettata la richiesta di assegnazione della casa coniugale, e posto a carico del marito un assegno di mantenimento di Euro 700,00, a favore della moglie;

la resistente P.N. ha replicato con controricorso;

Considerato che:

con il primo motivo di ricorso – denunciando la violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5 – il ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello sia incorsa in taluni “errori di percezione”, concernenti: a) la data di una prima richiesta di separazione proposta dalla P. nel 1995, e non nel 2005; b) alcune incongruenze temporali rilevabili nella deposizione testimoniale della figlia M.S.; c) l’esistenza di una malattia della P. alla vescica, che le avrebbe impedito di avere rapporti intimi con il marito, della quale non vi sarebbe traccia in atti.

Ritenuto che:

in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., operi interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito dalla L. n. 134 del 2012 (Cass., 12/10/2017, n. 23940);

peraltro, l’omesso esame di elementi istruttori non integri, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U, 07/04/2014, nn. 8053 e 8054);

in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non possa – per vero porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (Cass., 27/12/2016, n. 27000);

Rilevato che:

nel caso di specie, il giudice di merito non ha in alcun modo fatto riferimento all’anno 2005, come data di una precedente domanda di separazione, essendosi limitato a considerare il dato di fatto che la P. aveva abbandonato la casa coniugale “per il clima di tensione esistente da anni nei rapporti con il marito”;

del pari, la Corte ha esaminato il fatto storico concernente il rifiuto della moglie di avere rapporti intimi con il marito, imputandolo ad una “malattia documentata (intervento alla vescica”, nonchè all'”opprimente atmosfera instaurata in casa dal M.”, che “non poteva certo agevolare una normale vita di coppia”;

in ordine a tali fatti non è possibile censurare, per le ragioni suesposte, la deposizione della figlia della coppia, analiticamente valutata dal giudice di merito;

Considerato che:

con il secondo motivo di ricorso – denunciando la violazione dell’art. 156 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’istante lamenta che la Corte territoriale abbia effettuato una erronea valutazione di congruità dell’assegno di mantenimento posto a carico del marito, senza tenere conto del fatto che la moglie aveva una propria attività lavorativa ed era titolare di beni (appartamenti e denaro) ereditati dai genitori;

Ritenuto che:

la valutazione concreta dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze richiamate dall’art. 156 c.c., comma 2, sia riservata al giudice di merito, cui spetta la valutazione comparativa delle risorse dei due coniugi al fine di stabilire in quale misura l’uno debba integrare i redditi insufficienti dell’altro (Cass., 28/04/2006, n. 9878), laddove non ricorrano gli estremi – peraltro neppure allegati nel caso di specie – della motivazione apparente, secondo il novellato testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

Rilevato che:

nel caso di specie, la Corte d’appello ha accertato – sulla base della documentazione in atti – una notevole sproporzione tra i redditi del marito e quelli della moglie, in danno di quest’ultima, rilevando, altresì, che il M. aveva del tutto omesso di fornire elementi concreti dai quali si potesse evincere una capacità lavorativa maggiore della consorte, essendo, per contro, risultato, dalla prova testimoniale, che la medesima lavorava saltuariamente dal 2009; trattasi di valutazione di fatto non censurabile in questa sede;

Considerato che:

con il terzo motivo di ricorso – denunciando l’omessa decisione in ordine alla violazione dell’art. 91 c.p.c. – il M. si duole del fatto che la Corte territoriale abbia omesso di pronunciarsi sul motivo di appello concernente la reciproca soccombenza delle parti nel giudizio di primo grado, le cui spese non potevano, pertanto, essere poste a carico dell’odierno ricorrente;

tale questione non risulta, peraltro, in alcun modo menzionata dall’impugnata sentenza, e che il preteso motivo di gravame non risulta riportato nel ricorso, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni suindicate non siano “nuove” e di valutarne la fondatezza sulla base del solo ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza (Cass., 20/08/2015, n. 17049; Cass., 17/08/2012, n. 14561);

Ritenuto che:

il ricorso per cassazione debba essere, per tali ragioni, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente, in favore della controricorrente, alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA