Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4652 del 28/02/2018


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 4652 Anno 2018
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: PICARONI ELISA

SENTENZA

sul ricorso 11794-2014 proposto da:
TELARO FRANCESCO, domiciliato ex lege in ROMA, Piazza
Cavour, presso la Cancelleria della Corte di
cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIO
SPAMPATTI, SIMONETTA TAGLIAPIETRA;
– ricorrente contro

COLLEGIO IP.AS.VI della PROVINCIA di VENEZIA in
persona del legale rappresentante pro tempore,
domiciliato ex lege in ROMA, Piazza Cavour, presso la
Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e
difeso dall’avvocato ALBERTO TESO;

Data pubblicazione: 28/02/2018

- controricorrente nonché contro

PROCURATORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di
VENEZIA; MINISTERO della SALUTE in persona del
Ministro pro tempore;

avverso la decisione n. 50/2014 della COMMISSIONE
CENTRALE per gli ESERCENTI le PROFESSIONI SANITARIE di
ROMA, depositata il 03/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/11/2017 dal Consigliere ELISA PICARONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale LUIGI SALVATO che ha concluso chiedendo che
la Corte cassi l’impugnata decisione rinviando alla
Commissione Centrale;
udito l’Avvocato SIMONETTA TAGLIAPIETRA, difensore del
ricorrente, che ha chiesto di riportarsi;
udito

l’Avvocato

ALBERTO

TESO,

difensore

controricorrente, che ha chiesto di riportarsi.

del

– intimati –

FATTI DI CAUSA
1.

La

Commissione Centrale per

gli esercenti le

professioni sanitarie, con decisione depositata il 3 gennaio
2014, e notificata il 21 gennaio 2014, ha respinto il ricorso
proposto da Francesco Telaro avverso la delibera del Collegio

rigetto della richiesta di iscrizione del sig. Telaro.
2.

della decisione della

Ricorre per la cassazione

Commissione centrale Francesco Telaro, sulla base di cinque
motivi. Resiste

Collegio IPASVI della

con controricorso il

provincia di Venezia. Non hanno svolto attività difensiva gli altri
intimati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La

decisione impugnata deve

essere cassata per

illegittimità dell’organo che l’ha emessa.
2. Successivamente alla proposizione del ricorso, la Corte

costituzionale, con la sentenza n. 215 del 2016, ha dichiarato
l’illegittimità

17, primo e secondo

costituzionale dell’art.

comma, lettere a), b), c), d) ed e), del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 13

settembre 1946, n. 233

(Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la
disciplina dell’esercizio delle professioni stesse), nelle parti in
cui si fa riferimento alla nomina del componenti di derivazione
ministeriale.
3.

Per

effetto

della

declaratoria

di

illegittimità

costituzionale, la decisione oggetto del presente ricorso risulta
assunta da un organo privo, per scelta legislativa legata alla
sua costituzione e composizione, dei requisiti di indipendenza e
imparzialità,

che costituiscono il

substrato indispensabile

dell’esercizio del potere giurisdizionale.

IPASVI della Provincia di Venezia n. 9 del 27 febbraio 2013, di

3.1. La rilevata assenza di indipendenza e imparzialità,
riferibile ad alcuni soltanto dei componenti della Commissione,
si trasferisce all’organo – non potendosi consentire che lo
stesso eserciti la funzione giurisdizionale attraverso dinamiche
radicalmente

viziate

dalla

interlocuzione,

nel percorso che

caratteristiche rilevabile

e determina la

anche d’ufficio (così, in

nullità della decisione,
caso analogo, Cass.

07/02/2017, n. 3252).
3.2. La nullità della decisione della Commissione centrale
comporta la pronuncia sul ricorso proposto dal sig. Telaro e la
cassazione della decisione impugnata, con rinvio della causa
alla Commissione centrale, in diversa composizione.
4. Le spese del giudizio di legittimità
tra le parti,
illegittimità

giacché l’esito è

sono compensate

dipeso da

costituzionale sopravvenuta

declaratoria di

alla proposizione

dell’impugnazione.
PEK QUESTI MOTIVI
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la decisione

impugnata e rinvia la causa alla Commissione centrale per gli
le professioni sanitarie, in diversa composizione;

esercenti
dichiara

compensate tra le parti le spese del giudizio

di

legittimità.
Così deciso in Ronia, nella camera di consiglio

della

Seconda sezione civile (iella Corte Suprema di Cassazione, in
data 16 novembre 2017.

porta alla decisione, di soggetti privi delle citate indefettibili

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