Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4652 del 28/02/2018
Civile Sent. Sez. 2 Num. 4652 Anno 2018
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: PICARONI ELISA
SENTENZA
sul ricorso 11794-2014 proposto da:
TELARO FRANCESCO, domiciliato ex lege in ROMA, Piazza
Cavour, presso la Cancelleria della Corte di
cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIO
SPAMPATTI, SIMONETTA TAGLIAPIETRA;
– ricorrente contro
COLLEGIO IP.AS.VI della PROVINCIA di VENEZIA in
persona del legale rappresentante pro tempore,
domiciliato ex lege in ROMA, Piazza Cavour, presso la
Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e
difeso dall’avvocato ALBERTO TESO;
Data pubblicazione: 28/02/2018
- controricorrente nonché contro
PROCURATORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di
VENEZIA; MINISTERO della SALUTE in persona del
Ministro pro tempore;
avverso la decisione n. 50/2014 della COMMISSIONE
CENTRALE per gli ESERCENTI le PROFESSIONI SANITARIE di
ROMA, depositata il 03/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/11/2017 dal Consigliere ELISA PICARONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale LUIGI SALVATO che ha concluso chiedendo che
la Corte cassi l’impugnata decisione rinviando alla
Commissione Centrale;
udito l’Avvocato SIMONETTA TAGLIAPIETRA, difensore del
ricorrente, che ha chiesto di riportarsi;
udito
l’Avvocato
ALBERTO
TESO,
difensore
controricorrente, che ha chiesto di riportarsi.
del
– intimati –
FATTI DI CAUSA
1.
La
Commissione Centrale per
gli esercenti le
professioni sanitarie, con decisione depositata il 3 gennaio
2014, e notificata il 21 gennaio 2014, ha respinto il ricorso
proposto da Francesco Telaro avverso la delibera del Collegio
rigetto della richiesta di iscrizione del sig. Telaro.
2.
della decisione della
Ricorre per la cassazione
Commissione centrale Francesco Telaro, sulla base di cinque
motivi. Resiste
Collegio IPASVI della
con controricorso il
provincia di Venezia. Non hanno svolto attività difensiva gli altri
intimati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La
decisione impugnata deve
essere cassata per
illegittimità dell’organo che l’ha emessa.
2. Successivamente alla proposizione del ricorso, la Corte
costituzionale, con la sentenza n. 215 del 2016, ha dichiarato
l’illegittimità
17, primo e secondo
costituzionale dell’art.
comma, lettere a), b), c), d) ed e), del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 13
settembre 1946, n. 233
(Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la
disciplina dell’esercizio delle professioni stesse), nelle parti in
cui si fa riferimento alla nomina del componenti di derivazione
ministeriale.
3.
Per
effetto
della
declaratoria
di
illegittimità
costituzionale, la decisione oggetto del presente ricorso risulta
assunta da un organo privo, per scelta legislativa legata alla
sua costituzione e composizione, dei requisiti di indipendenza e
imparzialità,
che costituiscono il
substrato indispensabile
dell’esercizio del potere giurisdizionale.
IPASVI della Provincia di Venezia n. 9 del 27 febbraio 2013, di
3.1. La rilevata assenza di indipendenza e imparzialità,
riferibile ad alcuni soltanto dei componenti della Commissione,
si trasferisce all’organo – non potendosi consentire che lo
stesso eserciti la funzione giurisdizionale attraverso dinamiche
radicalmente
viziate
dalla
interlocuzione,
nel percorso che
caratteristiche rilevabile
e determina la
anche d’ufficio (così, in
nullità della decisione,
caso analogo, Cass.
07/02/2017, n. 3252).
3.2. La nullità della decisione della Commissione centrale
comporta la pronuncia sul ricorso proposto dal sig. Telaro e la
cassazione della decisione impugnata, con rinvio della causa
alla Commissione centrale, in diversa composizione.
4. Le spese del giudizio di legittimità
tra le parti,
illegittimità
giacché l’esito è
sono compensate
dipeso da
costituzionale sopravvenuta
declaratoria di
alla proposizione
dell’impugnazione.
PEK QUESTI MOTIVI
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la decisione
impugnata e rinvia la causa alla Commissione centrale per gli
le professioni sanitarie, in diversa composizione;
esercenti
dichiara
compensate tra le parti le spese del giudizio
di
legittimità.
Così deciso in Ronia, nella camera di consiglio
della
Seconda sezione civile (iella Corte Suprema di Cassazione, in
data 16 novembre 2017.
porta alla decisione, di soggetti privi delle citate indefettibili