Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4652 del 26/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4652 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA

ORDINANZA
sul ricorso 21082-2011 proposto da:
GDA SPA 01448340768, (incorporatrice per fusione della società
Talento Professionale Store spa), in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GREGORIO VII 466, presso lo studio dell’avvocato COSSA
GIUSEPPE, rappresentata e difesa dall’avvocato MOLINARI
FERNANDO giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrentecontro
VENTOLA IUTA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
TARVISIO 1, presso lo studio dell’avvocato BARBIERI
FRANCESCO, rappresentata e difesa dagli avvocati GIMIGLIANO
FRANCESCO, GIMIGLIANO EDOARDO giusta procura a
margine dell’atto di appello;

Data pubblicazione: 26/02/2014

- resistente avverso la sentenza n. 1506/2011 del TRIBUNALE di AVELLINO
del 15/07/2011, depositata il 19/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

CARLUCCIO;
udito l’Avvocato Gimignano Edoardo difensore della resistente che si
riporta agli scritti.

Ric. 2011 n. 21082 sez. M3 – ud. 12-02-2014
-2-

12/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA

RITENUTO
che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui
agli artt. 376 e 380-bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione;
che la relazione ha il seguente contenuto:
<<1. Rita Ventola, assumendo di aver subito, da ignoti, danni allo sportello e al parafango della propria autovettura, in sosta nel parcheggio società Talento Professional Store Spa (poi incorporata nella Gida Spa), proprietaria del punto vendita e dell'area antistante riservata a parcheggio. Il Giudice di Pace rigettò la domanda. Il Tribunale di Avellino, accogliendo l'impugnazione della soccombente, condannò la società al pagamento di euro 400,00, oltre accessori, e alla rifusione per due terzi delle spese processuali dei due gradi di giudizio, compensate per il residuo, attribuite agli avvocati antistatari. (Sentenza del 19 luglio 2011). 2. Avverso la suddetta sentenza, la società propone ricorso per cassazione con due motivi. 2.1. La Ventola deposita <>, rappresentata e
difesa da avvocati <>,
preannunciando di voler partecipare alla discussione orale e chiedendo il
rigetto del ricorso con vittoria di spese.
E’ applicabile ratione temporis la legge 18 giugno 2009, n. 69.
Proposta di decisione
1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa
applicazione dell’art. 2054 cod. civ. e violazione degli artt. 116 e ss. cod.
proc. civ.
1.1. La sentenza impugnata ha accolto la domanda di danni, ritenendo
provato — sulla base di due testimonianze e di una <> di
un dipendente della società — che l’area di parcheggio predisposta per i
clienti era sorvegliata da <> della società, al quale la
3

antistante il supermercato dove si era recata, convenne in giudizio la

Ventola aveva consegnato le chiavi dell’autovettura, con affidamento
della danneggiata in ordine alla custodia del veicolo. Quindi, ritenuto
l’obbligo di custodia in capo alla società convenuta, ne ha riconosciuto la
responsabilità per violazione dello stesso, a causa della sorveglianza
“sporadica” e “limitata”.
1.2. Il motivo è inammissibile, per più profili.

anche tra rubrica ed esplicazione del motivo. Richiamando l’art. 2054
cod. civ. — l’unico presente in rubrica — per sostenere che, trattandosi di
area privata ad uso pubblico non custodita, la danneggiata avrebbe
dovuto invocare la violazione delle norme che regolano la responsabilità
dei veicoli nella circolazione stradale. Richiamando l’art. 2051 cod. civ. —
peraltro unitamente all’art. 1176 cod. civ. — come norma che avrebbe
applicato il giudice del merito per riconoscere la responsabilità della
società; tanto, con il contemporaneo richiamo alle norme (art. 1766 cod.
civ.) che disciplinano il contratto di deposito. Conseguente, è la
mancanza di specificità del motivo rispetto alla sentenza impugnata.
1.2.2. Non maggior pregio ha la dedotta violazione dell’art. 116 cod.
proc. civ., invocato solo per censurare il modo di esercizio del prudente
apprezzamento del giudice. Sindacato del prudente apprezzamento che si
sarebbe dovuto prospettare ai sensi del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. e,
comunque, con la necessaria specificità.
Infatti, secondo quanto precisato dalla Corte, <> (Cass. del 20 dicembre 2007, n. 26965).
1.2.3. Comunque, rispetto alle prove di cui lamenta la valutazione fatta
dal giudice — nel senso che dalle stesse non risulterebbe provata la
custodia del parcheggio da parte della società — non rispetta l’art. 366 n.
6 cod. proc. civ., limitandosi a trascrivere brevi brani delle testimonianze
e della <> del dipendente.
2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 93 cod. proc.
civ. Si censura la sentenza nella parte in cui ha condannato la società alle
spese in violazione dei massimi importi previsti dal “tariffario forense”.
2.1. Il motivo è inammissibile.
In disparte il non conferente richiamo dell’art. 93 cod. proc. civ.,
concernente la distrazione delle spese a favore del difensore, rispetto al
quale non vi è cenno nella parte esplicativa, la censura relativa alla
violazione della tariffa massima, manca di specificità. Infatti, secondo la
giurisprudenza consolidata, <> (Cass. 27
ottobre 2005, n. 20904).
3. In conclusione, il ricorso è inammissibile.>>;

che la suddetta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti
costituite.
CONSIDERATO

conclusioni in diritto della relazione;
che i rilievi mossi dalla ricorrente, con memoria, non sono idonei ad
inficiare le argomentazioni della relazione;
che, pertanto, il ricorso — in correlazione alla sussistenza di precedenti
conformi — deve essere dichiarato inammissibile;
che, quanto all’intirnata Ventola, che aveva depositato <> rappresentata e difesa <>, deve rilevarsi l’assenza negli atti di causa di procura speciale,
non depositata neanche in sede di adunanza camerale dove è intervenuto
il difensore, con conseguente mancanza di rituale difesa ai fini del
riconoscimento delle spese processuali;
che, pertanto, non avendo l’intimata svolto attività difensiva, non
sussistono le condizioni per la pronuncia in ordine alle spese processuali.
P.O.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile
– 3, il 12 febbraio 2014.

che il Collegio condivide le osservazioni in fatto e le argomentazioni e le

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