Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4652 del 26/02/2010

Cassazione civile sez. un., 26/02/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 26/02/2010), n.4652

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PAPA Enrico – Presidente di sezione –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.P., ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo STUDIO SARTORIO, rappresentato e

difeso dagli avvocati PROVERA MARCO, SARTORIO GIUSEPPE, per delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI (OMISSIS) (OMISSIS), in persona del

Rettore pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1013/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 25/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

09/02/2010 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;

uditi gli avvocati Marco PROVERA, Giustina NOVIELLO dell’Avvocatura

Generale dello Stato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza in epigrafe indicata del 25 marzo 2006 la Corte d’appello di Napoli, confermando la statuizione di primo grado, dichiarava il difetto di giurisdizione sulla domanda proposta, nei confronti della Università degli Studi di (OMISSIS) (OMISSIS) e dell’Azienda universitaria Policlinico, da S.P. la quale chiedeva l’accertamento della natura subordinata del lavoro svolto, per il periodo dal luglio 1983 al 1991, in qualità di medico “gettonato” prima presso l’Università e poi presso il Policlinico, sostenendo che le funzioni ivi svolte presentavano tutti gli indici rivelatori del rapporto di pubblico impiego, equiparabile a quello dei medici di ruolo dell’amministrazione sanitaria; chiedeva di conseguenza la declaratoria del suo diritto al trattamento assicurativo, con condanna dei due enti al pagamento dell’indennità di buonuscita e al versamento dei contributi, in subordine, per la loro condanna al risarcimento del danno ex art. 2116 cod. civ., o al versamento della riserva matematica per la costituzione della rendita vitalizia pari alla pensione che sarebbe spettata.

La Corte territoriale rilevava che il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 6, aveva trasferito al giudice ordinario delle controversie di pubblico impiego privatizzato relative alle questioni attinenti al periodo successivo al 30 giugno 1998, mentre la ricorrente aveva fatto valere diritti riferiti ad un periodo anteriore, per cui era indubbia la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Quanto alla questione di legittimità costituzionale sollevata sulla norma relativa alla decadenza dall’azione giudiziaria davanti al GA se non proposta entro il 15 settembre 2000, la Corte territoriale rilevava che la questione medesima, peraltro già rigettata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 382 del 2005, non poteva che essere esaminata dal giudice munito di giurisdizione. Inoltre la tutela previdenziale richiesta era già stata riconosciuta dal Tar Campania, adito dalla medesima S. contemporaneamente al tribunale del lavoro.

Avverso detta sentenza la soccombente propone ricorso con due motivi.

Resiste con controricorso la Università degli Studi di (OMISSIS) (OMISSIS), mentre l’Azienda Ospedaliera Universitaria (OMISSIS), già Azienda Universitaria Policlinico è rimasta intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente, premesso che la sentenza del Tar era stata annullata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2214/2008 perchè la domanda era stata proposta oltre il termine decadenziale del 15 settembre 2000, D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 69, comma 7, con il primo mezzo censura la sentenza in punto giurisdizione, per violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, in subordine violazione di legge in relazione ai principi di cui agli artt. 6.1 e 13 Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e conseguente disapplicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, n. 7; in via ulteriormente subordinata la illegittimità costituzionale della norma predetta. Detta censura sulla giurisdizione verte esclusivamente sulla questione relativa alle pretese contributive e previdenziali. Sostiene il ricorrente che, attribuendo alla giurisdizione AGA, da azionare a pena di decadenza entro il 15 settembre 2000, anche le domande relative a questioni inerenti alla materia previdenziale, legate ad un rapporto lavorativo sorto anteriormente al 30 giugno 1998, si effettuerebbe una indiscriminata assimilazione tra diritti derivanti dal rapporto di lavoro in senso stretto e diritti di natura sociale, qual è il diritto a pensione, che è peraltro imprescrittibile. Inoltre il rapporto previdenziale si costituisce automaticamente, a prescindere dall’ottemperanza del datore all’obbligo di versamento dei contributi. Ai fini della ammissibilità dell’azione andrebbe anche considerato che il diritto alla prestazione sorge in capo al lavoratore con il raggiungimento dell’età pensionabile, momento che coincide anche con la decorrenza della prescrizione, mentre, ancor prima di questa data, sussiste l’interesse ad agire del lavoratore alla regolarizzazione della posizione assicurativa. Sarebbe inoltre incompatibile con l’art. 6, comma 1 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo sottrarre alla competenza di tutti i tribunali nazionali le azioni poste in essere a tutela di un diritto fondamentale. Infatti il Consiglio di Stato, riformando la sentenza del TAR Campania, aveva dichiarato tardiva la sua azione, in quanto incardinata oltre il termine decadenziale del 15 settembre 2000.

In via gradata si eccepisce la violazione dell’art. 11 Cost., per contrasto con l’obbligo dello Stato di approntare ogni più adeguata difesa a tutela dei diritti umani e art. 117 Cost., per contrasto con il rispetto degli obblighi internazionali assunti dallo Stato Italiano.

Con il secondo mezzo si lamenta l’omessa pronunzia e la conseguente nullità della sentenza ex art. 112 cod. proc. civ., perchè i Giudici di merito non avrebbero considerato il certificato di servizio rilasciato dall’Università, prova di per sè sufficiente per il diritto azionato alla prestazione contributiva e pensionistica.

Il ricorso non merita accoglimento.

Quanto al primo motivo, non vi è dubbio che le questioni che la ricorrente propone sulla illegittimità del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, per violazione dei principi di cui all’art. 6, comma 1 e art. 13 Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e per contrarietà alla Costituzione, debbano essere fatte valere davanti al giudice munito di giurisdizione, che nella specie è il giudice amministrativo. Invero le violazioni che vengono dedotte non dipendono dalla attribuzione della giurisdizione al giudice amministrativo, ma alla circostanza che – per far valere, davanti a quel giudice, i diritti discendenti dal rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni anteriormente al 30 giugno 1998 – sia stato previsto il termine di decadenza del 15 settembre 2000; pertanto, una volta escluso che detta data operi quale limite alla persistenza della giurisdizione dell’AGA, ed affermato che lo stesso vale quale termine di decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale (tra le tantissime Cass. Sez. un. n. 13290 del 21 giugno 2005), non può che confermarsi la giurisdizione del giudice amministrativo, anche sulle questioni che si propongono con il primo motivo di ricorso.

Nè rileva che la censura sia stata circoscritta, giacchè la giurisdizione viene contestata solo in relazione al diritto alla posizione assicurativa. Si deve infatti sottolineare che non è qui in questione il diritto del medico ad ottenere le prestazioni previdenziali dall’ente deputato, con applicazione degli speciali principi concernenti l’automatismo delle prestazioni medesime (entro il termine di prescrizione dei contributi) e la imprescrittibilità di alcuni diritti come quello a pensione.

Poichè la causa verte, non già tra il lavoratore e l’ente di previdenza, ma tra il lavoratore e la P.A. che ne ha utilizzato le prestazioni lavorative, è invece in questione uno degli obblighi facenti capo, all’ente pubblico utilizzatore – sia attraverso una regolare assunzione, sia con un rapporto affetto da nullità, che però non produce effetti, ex art. 2126 cod. civ., per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione – di denunciare il rapporto medesimo all’ente previdenziale e di pagare i relativi contributi.

Poichè dunque l’oggetto del giudizio attiene agli obblighi nascenti a carico del datore pubblico per il periodo anteriore al 30 giugno 1998, la giurisdizione non può che competere al giudice amministrativo.

La confermata carenza di giurisdizione dell’AGO determina l’assorbimento del secondo motivo, sulla mancata considerazione dell’attestato di servizio prodotto.

Il ricorso va dunque rigettato, va confermata la giurisdizione dell’AGA, sulla base del principio di diritto per cui, in relazione alle prestazioni lavorative rese presso la pubblica amministrazione in periodo anteriore al 30 giugno 1998, anche la richiesta di regolarizzazione assicurativa e contributiva rivolta nei confronti del datore di lavoro, compete alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Le spese del giudizio delle parti costituite, Università degli Studi di (OMISSIS) (OMISSIS), Azienda Ospedaliera Universitaria (OMISSIS) e Inpdap, liquidate come da dispositivo, sono a carico del soccombente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo. Rimette le parti al Tar territorialmente competente.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate, per la parte costituita, in euro duemila per onorari, duecento per spese, oltre alle spese prenotate a debito per l’Avvocatura dello Stato.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA