Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4652 del 22/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/02/2017, (ud. 21/10/2016, dep.22/02/2017),  n. 4652

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stufano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16405/2015 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO – PREFETTURA/UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

DI PIACENZA, (OMISSIS), in persona del Prefetto pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTIGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

LAMIKOS S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 916/2014 del TRIBUNALE di PIACENZA, emessa il

18/11/2014 e depositata il 18/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato in data 1 settembre 2016, la seguente relazione ex art. 380-bis c.p.c.:

“Il Tribunale di Piacenza, con sentenza depositata il 18 dicembre 2014, ha accolto l’appello proposto da Lamikos srl avverso la sentenza del Giudice di pace di Piacenza depositata il 9 settembre 2013, e, per l’effetto, ha annullato il verbale di accertamento n. (OMISSIS) emesso il 13 luglio 2012 dalla Sezione di Polizia Stradale di Piacenza.

Il Tribunale ha rigettato l’eccezione di inammissibilità, per tardività, dell’appello, rilevando che l’impugnazione era stata proposta con atto di citazione notificato in data 7 marzo 2013, nel rispetto del termine semestrale.

Per la cassazione della sentenza il Ministero dell’interno – Ufficio Territoriale del Governo di Piacenza ha proposto ricorso, sulla base di un motivo. La società Lamikos non ha svolto difese.

Il ricorso appare infondato.

Con l’unico motivo è dedotta violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, che prevede l’applicazione del rito del lavoro nelle controversie relative alle ordinanze-ingiunzioni di cui alla L. n. 689 del 1981. L’appello deve essere proposto mediante ricorso e, ai fini della tempestività dell’impugnazione, rileva esclusivamente la data di deposito del relativo atto, sicchè la sanatoria dell’impugnazione erroneamente proposta mediante citazione può avvenire solo se l’atto risulti depositato in cancelleria entro il termine di legge. Il ricorrente evidenzia che, nel caso in esame, la conversione dell’atto non poteva avere luogo in quanto l’appello, proposto con citazione, risultava notificato in data 7 marzo 2014 ma depositato in data 11 marzo 2014, e cioè dopo la scadenza del termine semestrale di impugnazione.

L,a doglianza non può essere condivisa.

E’ vero che il Tribunale ha erroneamente considerato rilevante la data di notificazione dell’atto di appello anzichè quella di deposito, a fronte della applicazione del rito del lavoro alla presente controversia (iniziata dopo il 6 ottobre 2011, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011), e tuttavia nella specie il deposito dell’atto di appello proposto mediante citazione risulta tempestivo, essendo avvenuto in data 11 marzo 2014, quando non era ancora decorso il termine semestrale per l’impugnazione.

La sentenza del Giudice di pace era stata depositata il 9 settembre 2013, e cioè durante il periodo di sospensione feriale dei termini – 1 agosto/15 settembre, previsto dalla L. n. 742 del 1969, art. 1, nel testo applicabile ratione temporis (D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 2, conv. con modif. dalla L. n. 162 del 2014), con la conseguenza che il termine semestrale per l’impugnazione iniziava a decorrere il giorno 16 settembre 2013.

Sebbene regolate dal rito del lavoro ex D.Lgs. n. 150 del 2011, le controversie in materia di opposizione a ordinanza-ingiunzione o, più in generale, di opposizione a sanzione amministrativa sono soggette alla sospensione feriale dei termini, poichè l’esclusione prevista dalla L. n. 742 del 1969, art. 3, per le controversie di lavoro si riferisce alla natura della causa e non al rito da cui è disciplinata (ex plurimis, da ultimo Cass., sez. 6-2, ordinanza n. 22389 del 2015)”;

che la suddetta relazione è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide la proposta di definizione di cui alla relazione ex art. 380-bis c.p.c.;

che il ricorso è rigettato e non si fa luogo a pronuncia sulla spese, in mancanza di attività difensiva della parte resistente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 21 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2017

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