Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4652 del 15/02/2019

Cassazione civile sez. VI, 15/02/2019, (ud. 20/11/2018, dep. 15/02/2019), n.4652

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20610-2017 proposto da:

ACROPLASTICA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE G. CESARE 21, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCO MALATESTA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIORGIO SICARI;

– ricorrente –

contro

SILIA SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona dei

Commissari, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato DANIELE PORTINARO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 256/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 03/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. DOLMETTA

ALDO ANGELO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- La s.p.a. Silia in amministrazione straordinaria ha convenuto avanti al Tribunale di Vercelli la s.r.l. Acroplastica (al tempo denominata s.r.l. Macrotec), per chiedere la revoca L. Fall., ex art. 67, comma 2, di una serie di pagamenti intervenuti inter partes, con conseguente condanna alla restituzione delle relative somme.

Con sentenza del luglio 2013, il Tribunale ha respinto la domanda, ritenendo non provato il requisito della scientia decoctionis in capo all’accipiens Acroplastica.

La Corte di Appello di Torino ha invece accolto, in totale riforma della pronuncia di primo grado, la richiesta formulata dai Commissari dell’Amministrazione straordinaria.

2.1.- In proposito, la Corte territoriale ha osservato che tra Silia e Acroplastica correva un rapporto frequente e continuativo, sì che quest’ultima rientrava nel novero dei fornitori abituali della prima e che, nonostante i singoli importi fatturati fossero “solitamente assai ridotti”, il montante complessivo del debito aveva raggiunto somme importanti. Ha poi evidenziato la presenza tra le parti di un “piano di rientro” sottoscritto dal debitore e la contestuale esistenza di patti analoghi stretti con parecchi altri fornitori, nonchè di accordi di ristrutturazione intervenuti con le banche, e di cui pure Acroplastiva non poteva non essere a conoscenza.

Di fronte a questa situazione – caratterizzata da “un ingente esposizione debitoria” di Silia nei confronti di Acroplastica, “del modo in cui si era formata, della generalità della esposizione debitoria verso banche e fornitori, della necessità di raggiungere accordi con tutti i fornitori, del ricorso a credito bancario straordinario” -, la Corte piemontese ha ritenuto “dato non decisivo” quello della “mancata comunicazione” ad Acroplastica, da parte dei consulenti di Silia, dello stato di dissesto in cui era caduta questa società (come aveva, per contro, valutato il giudice di primo grado). Piuttosto, la sentenza ha ritenuto significativa, sempre per il punto della scientia, la circostanza che, nel corso del periodo sospetto, il contraente in bonis “effettuava le forniture correnti esigendo il pagamento a vista delle stesse o addirittura il pagamento anticipato”.

2.2.- “Quanto agli ulteriori requisiti dell’azione proposta” – ha ritenuto nel concludere la Corte piemontese – “va rilevato che non sono contestati, da parte dell’appellata, nè l’esecuzione dei pagamenti, nè il riferimento temporale degli stessi nel periodo sospetto, nè l’eventus damni consistente nella lesione della par condicio”.

3.- Avverso la pronuncia della Corte di Appello insorge Acroplastica, proponendo ricorso affidato a tre motivi di cassazione.

Resistono, con controricorso, i Commissari.

Il ricorrente ha anche depositato memoria.

4.- I motivi di ricorso risultano intestati nei termini che qui di seguito vengono trascritti.

Il primo motivo assume “violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 342 c.p.c., nonchè, in relazione alla istanza dell’esponente circa la preliminare eccezione di inammissibilità dell’appello avversario, dell’art. 112 c.p.c.”.

Il secondo motivo assume “violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, della L. Fall., art. 67, comma 2 e della L. fall., art. 69 bis, comma 2, con riferimento al c.d. requisito oggettivo in relazione specifica alla determinazione del termine “a ritroso” di sei mesi, tenuto conto del succedersi della procedura di A.S. alla preesistente procedura di amministrazione controllato L. Fall., ex artt. 187 ss. (ora abrogati)”.

Il terzo motivo assume “violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 3, della L. fall., art. 67, comma 2, degli artt. 99,112,115 e 116 c.p.c., nonchè artt. 2697,2727-2729 e 2907 c.c.; omesso rilievo della dimostrazione della inscientia decoctionis e inammissibile assunzione di fatti attinti mediante catene di presunzioni”.

5.- Il primo motivo di ricorso rileva che il giudice di primo grado aveva “correttamente assunto a fondamento della propria decisione le risultanze delle prove orali richieste dall’attrice, dalle quali è emerso che la multinazionale prospettava “de plano” delle rassicuranti rateazioni (sulle vecchie forniture) lamentando solo temporanee difficoltà”.

Posto questo rilevo di base, il motivo assume che – in sede di gravame – la società in amministrazione straordinaria “nulla ha eccepito e/o rilevato circa le risultanze delle prove orali”; che “non v’è stata alcuna richiesta di modificare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, nè tanto meno alcuna indicazione circa le circostanze da cui deriverebbe la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata (cfr. art. 342 c.p.c.)”.

Sì che, in sostanza, l’appello formulato dai Commissari dell’Amministrazione straordinaria doveva essere dichiarato inammissibile.

6.- Il motivo non può essere accolto.

Il testo della citazione in appello – che si trova riportato nel controricorso del resistente – ha tenuto senz’altro conto delle prove testimoniali assunte in primo grado: anche censurando la valutazione fattane dal giudice di primo grado e la rilevanza della stessa ai fini della decisione (“si ritiene che il giudice abbia fornito un’interpretazione non corretta delle risultanze testimoniali, senza peraltro sforzarsi di contestualizzarle e senza prendere in adeguata considerazione gli elementi evincibili dai documenti prodotti sin dall’atto di citazione, quale il piano di rientro stipulato inter partes”; il “Tribunale di Vercelli, al contrario tramite un’interpretazione si reputa “forzata” delle prove testimoniali, rivede l’intera istruttoria arrivando a pretendere una prova effettiva della scientia decoctionis e non solo l’evidenza di essa”).

Secondo l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte, del resto, la norma dell’art. 342 c.p.c., non toglie la “permanente natura di revisio prioris instantiae”, che è insita nell’impugnazione rappresentata dall’appello, ritenendo sufficiente, in proposito, una “chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze” (cfr., tra le più recenti, Cass., 30 maggio 2018, n. 13535).

7.- Il secondo motivo di ricorso attiene alla determinazione del periodo temporale nel concreto rilevante ai fini della revocatoria. E si sostanzia nell’affermare che la Corte territoriale ha commesso, in proposito, tre distinti errori.

Il primo, “di assumere che le due procedure – di amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria – fossero avvinte da un nesso di consecutio…, mentre così non è, soprattutto alla luce della norma sopravvenuta di cui alla L. Fall., art. 69 bis, comma 2.”.

Il secondo, “di assumere come dies a quo quello del deposito in cancelleria del ricorso per l’ammissione all’amministrazione controllata e non già quello di pubblicazione del decreto L. Fall, ex art. 188.” (come vigente all’epoca).

Il terzo, “di obliterare il principio secondo il quale il periodo sospetto per l’esercizio dell’azione revocatoria si calcola a ritroso dalla data di ammissione alla prima procedura secondo il calendario comune, e la scadenza del termine si verifica nel giorno del mese o dell’anno corrispondente a quello del mese o dell’anno inziale”.

8.- Il motivo non può essere accolto.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, la norma dell’art. 69 bis si limita a recepire “il principio di consecuzione delle procedure concorsuali, che, nell’interpretazione giurisprudenziale, già assegnava rilevanza, ai fini del computo del periodo sospetto, alla data di presentazione della domanda” relativa la c.d. procedura minore, “per essere la sentenza di fallimento l’atto terminale di un procedimento comunque sorretto dalla successivamente accertata insolvenza dell’imprenditore” (Cass., 14 dicembre 2016, n. 25728).

Quanto poi alle modalità di conteggio a ritroso del termine di partenza del periodo sospetto, va rilevato che la Corte fa espresso riferimento al “semestre anteriore alla data di deposito della domanda di ammissione alla amministrazione controllata del 27 aprile 2015”, così utilizzando un criterio coerente con quello previsto dalla normativa della revocatoria fallimentare (cfr. la L. Fall., art. 67, comma 2, in fine: atti “compiuti entro sei mesi anteriori”).

D’altro canto, lo stesso ricorso (p. 11) indica come primo atto revocato un pagamento che è avvenuto in data 3 novembre 2004.

9.- Il terzo motivo di ricorso torna sul tema della scientia decoctonis, per assumere che – nel valutarne la sussistenza in capo al contraente in bonis – la Corte piemontese ha commesso due distinti errori.

Il primo consistente nel “non essere stata attinta la prova diretta della inscientia decoctionis della percipiente”: “la Corte avrebbe dovuto decidere sulla scorta delle prove orali e del fatto in sè neutro o comunque, semmai, orientato nella direzione della inscientia”.

Il secondo consistente in ciò che “la sentenza svolge questo percorso: prende in considerazione una serie di indici “estrinseci” dell’insolvenza dell’impresa, assumendone in sè l’inidoneità a dimostrare, nel loro insieme, il requisito soggettivo dell’art. 67. Poi li combina con un indice “intrinseco” dell’insolvenza, ossia la mera dilazione di pagamento sottoscritta dalle parti per riscadenziare i termini di pagamento di un debito”. “Tuttavia, il mero fatto in sè della dilazione non è sufficiente per la Corte, neppure in combinazione con gli altri fatti, a dimostrare la scientia decoctionis”. Dunque, risalendo ancora in via presuntiva, la sentenza attinge deduttivamente delle connotazioni e caratterizzazioni (alcune così assurde e fantasiose da risultare quasi grottesche) dei rapporti tra le parti; del debito oggetto di riscadenziamento; nonchè della dilazione stessa”.

10.- Il motivo non può essere accolto.

Occorre rilevare, in proposito, che la valutazione del materiale probatorio è rimessa in via esclusiva al giudice del merito, in sede di legittimità potendosi valutare solo ragionevolezza e plausibilità della motivazione svolta appunto nella sede del merito.

Ciò premesso, la Corte territoriale non ha affatto ignorato le prove orali assunte nel primo grado del giudizio, come pur sostiene il ricorrente.

In realtà, le ha ampiamente considerate, collocandole – com’è corretto – nel contesto complessivo del materiale probatorio disponibile e dalle stesse estraendo dati oggettivamente significativi (così, in specie: “il piano di rientro stipulato con (il contraente in bonis) non fu l’unico e di ciò (il contraente) era stato senz’altro edotto; la deposizione del teste L. è chiara nel riferire che egli aveva comunicato (al contraente) che vi era già stato un accordo con gli istituti di credito e che erano in corso svariati accordi per addivenire alla forma dei piani di rientro con i fornitori”; “non è presumibile” che la società in bonis “si sia del tutto tranquillizzata e convinta che Silia non versasse in stato di decozione solo perchè l’impiegato della impresa debitrice e il professionista deputato a stipulare i piani di rientro avevano riferito solo di momentanee difficoltà e non avevano espressamente manifestato l’esistenza di uno stato di insolvenza”).

D’altro canto, lo schema argomentativo adottato dalla sentenza per la dimostrazione della sussistenza della scientia decoctionis in capo ad Acroplastica è decisamente più semplice di quanto sostenuto dal ricorrente.

La sentenza, in effetti, ha messo in fila, per così dire, una serie ordinata di fatti: l’essere Acroplastica da tempo fornitore abituale (“continuativo”, anzi) di Silia; l’essersi cumulato tra le parti un debito importante, nonostante le singole prestazioni portassero tutte a piccole fatture; l’essere stato predisposto tra le stesse un piano di rientro rateale del debito; l’essere Acroplastica a conoscenza che il detto piano non era per nulla isolato, bensì concorrente con numerosi altri piani, stretti con analoghi fornitori e con accordi di ristrutturazione del debito bancario; l’essersi svolti i rapporti tra le parti nel periodo sospetto solo con pagamento cash, se non quando proprio anticipati.

E ne ha tratto – in tutta ragionevolezza – le conseguenze che direttamente discendevano in punto di prova della scientia decoctionis.

11.- In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Le spese sono regolate secondo il criterio della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella misura di Euro 7.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi).

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, secondo il disposto dell’art. 13, del comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile, il 20 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2019

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