Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4651 del 25/02/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 4651 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 15707-2008 proposto da:
SCHIAVONE NICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA CRESCENZIO 19, presso lo studio dell’avvocato
VETRELLA FABIO—STUDIO SCACCHI, rappresentato e difeso
dall’avvocato PIGRINI ENEA, giusta delega in atti;
– ricorrente 2012
4272

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la

Data pubblicazione: 25/02/2013

rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2332/2007 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 05/06/2007 r.g.n. 7586/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

BALESTRIERI;
udito l’Avvocato PIGRINI ENEA;
udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega FIORILLO
LUIGI
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udienza del 12/12/2012 dal Consigliere Dott. FEDERICO

Svolgimento del processo
La società Poste Italiane proponeva appello awerso la sentenza del
Tribunale di S. Maria Capua Vetere, con la quale era stata accolta la
domanda dello Schiavone diretta alla declaratoria di illegittimità del
licenziamento disciplinare a questi intimato il 7.11.02 per appropriazione
indebita di somma non rinvenuta nella cassa (€. 2935,79) di cui aveva la

con conseguente condanna della società alla reintegrazione nel posto di
lavoro ed al risarcimento del danno ex art. 18 S.L.
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza depositata il 5 giugno 2007,
accoglieva il gravame e, in riforma dell’impugnata sentenza, respingeva le
domande presentate dallo Schiavone in primo grado.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso lo Schiavone, affidato a
due motivi, poi illustrati co memoria.
Resiste la società Poste con controricorso.
Motivi della decisione
1.-Con il primo motivo il ricorrente denuncia una omessa od insufficiente
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, lamentando
che risultava dalle emergenze istruttorie solo la mancata contabilizzazione
di un assegno, di importo superiore (€.3.786,72), idoneo a coprire lo
scoperto denunciato, sicché nessuna appropriazione indebita si era
verificata.
Deduceva che comunque l’ammanco di €. 2935,79 “fu ripianato dal Sig.
Schiavone all’atto dell’ispezione” (pag. 10 ricorso), e che esso era
comunque garantito dal versamento dell’assegno di importo maggiore di
cui sopra.
Era dunque evidente, ad avviso del ricorrente, che nessuna indebita
appropriazione vi era stata, ma semmai la mancata contabilizzazione di
assegni (pag. 10 ricorso).
2. Il motivo è in parte inammissibile e per il resto infondato.
Inammissibile laddove difetta del cd. quesito di fatto di cui all’art. 366 bis
c.p.c., owero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della
motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, ed il momento di
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responsabilità, ritenuta dal Tribunale frutto di errore ma non di colpa grave,

sintesi che consenta alla Corte di valutare immediatamente l’ammissibilità
del ricorso, senza necessità di un’attività interpretativa dell’intero motivo da
parte della Corte (Cass. 30 dicembre 2009 n. 27680, Cass. 7 aprile 2008 n.
8897, Cass. 18 luglio 2007 n. 16002, Cass. sez. un. 1°ottobre 2007 n.
20603).
Infondato perché lo stesso ricorrente comunque ammette gravi irregolarità
sorreggono adeguatamente la ritenuta legittimità del licenziamento de quo.
3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa
applicazione degli artt. 2106 e 2119 c.c. per avere la Corte di merito
ritenuto che “la sottrazione di denaro dalla Cassa dell’Ufficio postale ad
opera del Direttore, come anche la mancata contabilizzazione degli assegni,
rappresentano condotte fortemente contrarie ai doveri elementari di un
lavoratore con le mansioni e qualifica dell’appellato (responsabile)”.
Lamenta che egli non aveva sottratto alcuna somma dalla cassa dell’ufficio
postale, avendo soltanto consentito l’effettuazione di un’operazione
contabile indifferibile, richiesta dal cliente, garantita da un assegno postale
che non era stato possibile contabilizzare a causa del blocco del conto
corrente del cliente medesimo.
Riporta al riguardo taluni brani delle deposizioni testimoniali raccolte.
4. Il motivo è in parte inammissibile e per il resto infondato.
Inammissibile laddove sottopone e richiede a questa S.C. un riesame delle
circostanze di fatto e delle risultanze istruttorie; laddove inoltre denuncia,
quale violazione di legge, un vizio motivazionale.
Deve al riguardo osservarsi che in tema di ricorso per cassazione, il vizio di
violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da
parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una
norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo
della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della
fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è estranea all’esatta
interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del
giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto
l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi
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contabili che, congruamente accertate e valutate dalla Corte di merito,

violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione
dell’astratta fattispecie normativa, owero erronea applicazione della legge
in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie
concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la
prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa
(Cass. 16 luglio 2010 n. 16698; Cass. 26 marzo 2010 n. 7394).

conseguente e pacifico ammanco di cassa, di cui era responsabile, non
costituirebbero comportamenti idonei a legitimare il licenziamento de quo,
mentre la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che la mancata
contabilizzazione degli assegni rappresenta una condotta evidentemente
contraria ai doveri elementari del Direttore dell’ufficio postale, rafforzata dal
fatto che egli provvide immediatamente al ripianemento della somma
mancante (€.2.935,79) subito dopo l’accertamento ispettivo.
Tale congrua e logica motivazione non risulta ogggetto di specifiche
censure, sicché il ricorso deve in definitiva rigettarsi.
Le alterne fasi del giudizio consigliano la compensazione delle spese del
presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2012
L’estensore

Il Presidente

Infondato laddove deduce che la mancata contabilizzaione di assegni, il

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