Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4651 del 22/02/2021

Cassazione civile sez. II, 22/02/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 22/02/2021), n.4651

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19926/2019 proposto da:

I.M., rappresentato e difeso dall’Avvocato MASSIMO

GENTILI, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in

MACERATA, P.zza MAZZINI 36;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12 è

domiciliato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2888/2018 della CORTE d’APPELLO di ANCONA,

depositata il 6/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/11/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

I.M. proponeva appello avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona del 10.2.2018, con la quale era stato rigettato il ricorso avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale, emesso dalla competente Commissione Territoriale, chiedendo il riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, della protezione sussidiaria o, in ulteriore subordine, della protezione umanitaria.

Sentito dalla Commissione Territoriale, il richiedente aveva riferito di essere cittadino del Pakistan e che una sera, assieme a un amico, aveva avvistato un gruppo di persone con armi in una casa abbandonata vicino alla sua e che aveva avvertito la polizia; che dopo circa 7/8 giorni alcune persone avevano colpito mortalmente il suo amico per cui era tornato nel suo villaggio natale; che tuttavia avevano continuato a cercarlo anche presso la casa paterna per cui, saputo che si trattava di talebani, aveva deciso di lasciare il Paese raggiungendo l’Italia.

Con sentenza n. 2888/2018, depositata in data 6.12.2018, la Corte d’Appello di Ancona rigettava l’appello, ritenendo insussistenti i presupposti per le invocate forme di protezione. In particolare, richiamando quanto evidenziato dalla Commissione Territoriale e dal Tribunale, i fatti narrati apparivano molto generici, non circostanziati e suscitavano dubbi su alcuni aspetti, oltre al fatto di essere relativi a vicende di giustizia comune, non attinenti alla normativa sulla protezione internazionale. Nè il generico riferimento al Paese di provenienza era sufficiente per fondare l’accoglimento della domanda di protezione internazionale. Le medesime argomentazioni erano idonee a legittimare anche il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria: infatti, il ricorrente non aveva allegato alcuna specifica circostanza di fatto relativa al pericolo di subire un grave danno in caso di rimpatrio con riferimento all’effettività e attualità del rischio ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b); nè poteva ritenersi sussistente il requisito della violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato di cui alla lett. c) della medesima disposizione. Infine, anche la domanda di protezione umanitaria non poteva essere accolta in assenza di specifiche situazioni soggettive legate a una condizione di particolare vulnerabilità e non essendo ravvisabili lesioni di diritti umani di particolare entità.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione I.M. di quattro motivi. L’intimato Ministero degli Interni non ha difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3”, avendo fornito la prova della veridicità delle proprie affermazioni, sicchè il rientro in Pakistan porterebbe a gravi conseguenze per la sua persona e la sua famiglia.

1.2. – Con il secondo motivo, il richiedente denuncia la “Violazione dell’art. 738 c.p.c., commi 3 e segg.; art. 345 c.p.c., commi 3 e segg.; artt. 359 e 184 c.p.c.”, poichè la Corte d’Appello non utilizzava tutti i mezzi a disposizione per raccogliere le prove necessarie a sostegno della domanda, senza concedere all’odierno ricorrente il beneficio del dubbio.

1.3. – In considerazione della loro stretta connessione logico-giuridica, i due motivi vanno esaminati e decisi congiuntamente.

1.4. – Essi sono inammissibili.

1.5. – In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro (Cass. n. 8368 del 2020).

Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass. n. 26874 del 2018; Cass. n. 19443 del 2011).

1.6. – Va rilevato che il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa (come già detto), l’allegazione di un’erronea valutazione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (peraltro, entro i limiti del paradigma previsto dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis alla fattispecie). Pertanto, il motivo con cui si denunzia il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 3, deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche mediante specifiche e intelligibili argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie; diversamente impedendosi alla Corte di Cassazione di verificare il fondamento della lamentata violazione.

Risulta, quindi, inammissibile, la deduzione di errori di diritto individuati (come nella specie) per mezzo della preliminare indicazione della norma pretesamente violata, ma non dimostrati attraverso una circostanziata critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 11501 del 2006; Cass. n. 828 del 2007; Cass. n. 5353 del 2007; Cass. n. 10295 del 2007; Cass. 2831 del 2009; Cass. n. 24298 del 2016).

1.7. – Dal canto suo, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nella novellata formulazione adottata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis) consente di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – solo il vizio di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. sez. un. 8053 del 2014; Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

Nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente avrebbe dunque dovuto specificamente e contestualmente indicare oltre al “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017). Ma, nei motivi in esame, della enucleazione e della configurazione della sussistenza (e compresenza) di siffatti presupposti (sostanziali e non meramente formali), onde potersi ritualmente riferire al parametro di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non v’è specifica adeguata indicazione.

Laddove, poi, si presenta altrettanto inammissibile l’evocazione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, con riferimento non già ad un “fatto storico”, come sopra inteso, bensì a questioni o argomentazioni giuridiche (Cass. n. 22507 del 2015; cfr. Cass. n. 21152 del 2014); ciò in quanto nel paradigma ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non è inquadrabile il vizio di omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass. n. 26305 del 2018).

1.8. – Resta, in conclusione, da porre in evidenza come le censure, nel loro complesso, si risolvano nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto come emerse nel corso del procedimento, così mostrando il ricorrente di anelare ad una impropria trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dalla Corte di merito non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata; quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa possano ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità (Cass. n. 3638 del 2019; Cass. n. 5939 del 2018).

Invero, compito della Cassazione non è quello di condividere o meno la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudice del merito (cfr. Cass. n. 3267 del 2008), dovendo invece il giudice di legittimità limitarsi a controllare se costui abbia dato conto delle ragioni della sua decisione e se il ragionamento probatorio, da esso reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 9275 del 2018); la qual cosa, nel caso di specie, è ampiamente dato riscontrare.

2.1. – Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la “Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)”, là dove si sottolinea che il Pakistan è caratterizzato da disordini e attentati legati agli integralisti islamici, con oggettivi riscontri nei rapporti di organizzazioni umanitarie.

2.2. – Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6”, lavorando egli in Italia dal 2016 ed avendo frequentato un corso d’italiano, così da inserirsi positivamente nel tessuto sociale italiano, non potendo quindi fare ritorno in uno Stato come il Pakistan, devastato dalla criminalità e da continui attentati da parte degli integralisti.

3. – Il terzo motivo è fondato.

3.1. – La Corte distrettuale ha affermato l’idoneità delle argomentazioni spese a legittimare oltre che il mancato riconoscimento dello status di rifugiato, anche quello della protezione sussidiaria. Ed ha, quindi, rilevato come il ricorrente non avesse allegato alcuna specifica circostanza di fatto, integrante i presupposti della misura sussidiaria richiesta, sotto il profilo del pericolo di subire un grave danno in caso di rimpatrio con riferimento all’effettività e attualità del rischio ai sensi dell’art. 14, lett. a) e b); nè potendo ritenersi sussistente il requisito del conflitto di cui al D.Lgs. n. 151 del 2007, art. 14, lett. c).

3.2. – Questa Corte con riguardo alla protezione sussidiaria dello straniero, prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ha osservato che “l’ipotesi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale implica o una contestualizzazione della minaccia suddetta, in rapporto alla situazione soggettiva del richiedente, laddove il medesimo sia in grado di dimostrare di poter essere colpito in modo specifico, in ragione della sua situazione personale, ovvero la dimostrazione dell’esistenza di un conflitto armato interno nel Paese o nella regione, caratterizzato dal ricorso ad una violenza indiscriminata, che raggiunga un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire detta minaccia” (Cass. n. 14006 del 2018).

Vero che, dalle informazioni aggiornate, risulta che il Pakistan non presenta una generalizzata situazione di violenza indiscriminata nella zona di provenienza del ricorrente, tale da far ritenere che lo Stato abbia perso il controllo del territorio, nè sussistono, nei fatti riferiti dal ricorrente, circostanze specifiche e individuali che aumentino l’esposizione a rischio in caso di rimpatrio. Ed altrettanto vere sono le ragioni per cui si debba escludere che il richiedente provenga da una zona del Pakistan in cui si registri un clima di tensione tale da far presumere che in caso di suo rientro possa andare incontro a torture o altre forme di trattamento inumano e degradante; deducendo viceversa che nel caso in esame il Paese non presenta una generalizzata situazione di violenza indiscriminata nella zona di provenienza del richiedente.

3.3. – Nella specie, però, il richiamo della Corte di merito alla mancata allegazione da parte del ricorrente di specifiche circostanze di fatto, integranti i presupposti della misura di protezione sussidiaria, non fa aggio sul ricorrente onde richiedere ed ottenere la protezione sussidiaria, attraverso il dovuto specifico riferimento a siti internazionali accreditati (cfr. Cass. n. 15794 del 2019) e in ragione della comparazione tra parti interessate (vedi ricorso pagg. 5 e 6).

3.4. – Questa Corte ha infatti già ripetutamente affermato che il giudice del merito, nel fare riferimento alle c.d. fonti privilegiate di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve indicare la fonte in concreto utilizzata nonchè il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta a rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (ex plurimis, Cass. n. 13449 del 2019; Cass. n. 13450 del 2019; Cass. n. 13451 del 2019; Cass. n. 13452 del 2019).

Incorre dunque nella violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, oltre che nel vizio di motivazione apparente, la pronuncia che, nel prendere in considerazione la situazione generale esistente nel Paese di origine del cittadino straniero, si limiti a valutazioni solo generiche o comunque non individui le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte (Cass. n. 11101 del 2019); nel caso in esame la Corte distrettuale ha citato una fonte generica (il report del Ministero degli Esteri “(OMISSIS)”) priva di data e di contenuto sconosciuto, limitandosi esclusivamente a rinviare ad esso, senza minimamente illustrarne l’effettivo specifico contenuto, in tal modo violando il disposto dell’art. 8 cit. e rendendo una motivazione apparente, tale da richiedere e/o consentire un controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio (Cass. n. 15951 del 2020; Cass. n. 15949 del 2020).

4. – I due primi motivi sono inammissibili. Va accolto il terzo motivo con assorbimento del quarto. Cassa la sentenza impugnata e rinvia il processo alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, che, attenendosi al principio enunciato, procederà ad un nuovo esame del merito e liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte dichiara inammissibili il primo e il secondo motivo. Accoglie il terzo motivo, per quanto di ragione, con assorbimento del quarto. Cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, che, attenendosi al principio enunciato, procederà ad un nuovo esame del merito e liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2021

 

 

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