Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4651 del 22/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/02/2017, (ud. 14/10/2016, dep.22/02/2017),  n. 4651

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. ORILLA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24940/2013 proposto da:

M.O., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato LETIZIA TILLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato SABATINO CIPRIETTI, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.T.;

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PESCARA, emessa il 15/07/2013 e

depositata il 04/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

Fatto

FATTO E RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Con ricorso ex art. 1168 c.c. e/o art. 1170 c.c. del 14.12.2012, M.O. adiva il Tribunale di Pescara – sez. distaccata di San Valentino – al fine di essere reintegrato nel possesso della servitù di passaggio afferente il tracciato costeggiante il fabbricato del fratello M.T., incluso nella particella (OMISSIS), foglio n. (OMISSIS) del Catasto terreni del Comune di (OMISSIS), a seguito dello spoglio subito ad opera del medesimo sig. T..

Quest’ultimo si costituiva in giudizio.

2) Il Tribunale di Pescara, con provvedimento del 7/15.5.2013, accoglieva il ricorso ed ordinava al convenuto di reintegrare il ricorrente O. nel possesso della servitù di passaggio, mediante rimozione di ogni ostacolo ivi apposto.

T. Micomonaco proponeva reclamo Ex art. 669 terdecies c.p.c.. Il Tribunale di Pescara, in composizione collegiale, con provvedimento del 4.9.2013, ha accolto il reclamo, ritenendo che M.O. non avesse provato l’esercizio del possesso della servitù di passaggio.

3) Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 4.11.2013, articolato su due motivi.

L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio. Ha proposto il rigetto o l’inammissibilità del ricorso.

3.1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta: “violazione degli artt. 339, 341 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4; violazione art. 703 c.p.c., artt. 669 octies, 669terdecies c.p.c., art. 1168 c.c. e art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4”.

Sostiene che, in virtù della struttura bifasica del procedimento possessorio, nell’ipotesi in cui il giudice adito con il ricorso ex art. 703 c.p.c., al termine della fase interdittale abbia respinto o accolto con ordinanza il ricorso senza rimettere le parti innanzi a sè per la trattazione della causa nel merito, così concludendo definitivamente il giudizio e pronunciando sulle spese, il provvedimento adottato avrebbe natura di sentenza indipendentemente dalla definizione datagli dal giudice – e sarebbe quindi impugnabile mediante appello e non mediante reclamo.

Di conseguenza, secondo l’odierno ricorso il Tribunale collegiale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il reclamo in questione. Con il secondo motivo il ricorrente propone censure nel merito in relazione alla questione possessoria.

4) Il ricorso non merita accoglimento.

Come rilevato nella relazione preliminare, sulla base di un orientamento consolidato di questa Corte, “Il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., è inammissibile avverso l’ordinanza con cui il tribunale, a norma dell’art. 669 terdecies c.p.c., abbia rigettato il reclamo proposto contro il diniego di reintegrazione del possesso ex art. 703 c.p.c. e liquidato le spese del procedimento senza fissare un termine per la prosecuzione del giudizio di merito, atteso che il provvedimento suddetto incide su situazioni di rilevanza meramente processuale e non ha carattere decisorio nè definitivo” (Cass. 13637/15; 17211/10).

Il ricorso avverso l’ordinanza resa ex art. 669, comma 13, appare quindi inammissibile.

4.1) Quanto alla doglianza specificamente proposta da parte ricorrente, occorre rilevare che a seguito della riforma dell’art. 703 c.p.c., avvenuta con il D.L. n. 35 del 2005, convertito in L. n. 80 del 2005, il comma 4, applicabile ratione temporis, prevede che: “Se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al comma 3, il giudice fissa dinanzi a sè l’udienza per la prosecuzione del giudizio di merito”.

La versione attuale della norma ha quindi sostituito alla struttura necessariamente bifasica del procedimento possessorio una struttura solo eventualmente bifasica; la tutela possessoria può infatti arrestarsi alla fase sommaria e all’ordinanza che la conclude, ovvero inoltrarsi fino alla sentenza di merito, a sua volta soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione (Cass. 3629/2014).

Posto ciò, il ricorrente erra quando sostiene che la fissazione dell’udienza per la prosecuzione nel merito rappresenti una tappa necessaria e obbligata del procedimento possessorio, tale che la sua mancanza costituirebbe ragione sufficiente per dichiarare l’inammissibilità del reclamo.

Nel caso in esame infatti il giudice del tribunale di Pescara, in composizione monocratica, non era tenuto a fissare dinanzi a sè l’udienza per la prosecuzione del giudizio di merito, in quanto non emerge che vi fosse stata una richiesta delle parti in tal senso.

In ogni caso, trova applicazione dell’art. 703 c.p.c., comma 3, ai sensi del quale: “L’ordinanza che accoglie o respinge la domanda è reclamabile ai sensi dell’art. 669 terdecies”.

Il tribunale in composizione collegiale ha quindi correttamente giudicato sul reclamo proposto, essendo lo stesso ammissibile. Errata risulta infine la doglianza del ricorrente circa la statuizione sulle spese, disposta dal giudice del reclamo, la quale implicherebbe la qualificazione del provvedimento impugnato come sentenza anzichè come ordinanza.

L’art. 669 octies c.p.c., comma 7 – applicabile al procedimento possessorio sulla base del rinvio contenuto nell’art. 703 c.p.c., comma 2 – afferma infatti che: “Il giudice quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto comma prima dell’inizio della causa di merito provvede sulle spese del procedimento cautelare”.

4.2 Il ricorso è pertanto sotto ogni profilo privo di fondamento.

Discende da quanto esposto il rigetto di esso, senza la condanna alla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell’intimato.

Va dato atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Dà atto della sussistenza delle condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 14 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2017

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