Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4651 del 21/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 21/02/2020, (ud. 14/06/2019, dep. 21/02/2020), n.4651

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13708/2012 R.G. proposto da:

Pollo Gallo 3000 s.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Luigi

MAIELLO elettivamente domiciliato presso l’Avv. Gianmaria Frattini,

Roma, via Francesco Pacielli n. 14, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale à domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 225/39/11, depositata il 21 settembre 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 giugno

2019 dal Consigliere Dott. Dinapoli Marco.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.-la s.r.l. Pollo Gallo con sede in (OMISSIS) ricorreva avverso l’avviso di accertamento n. REAO3C1007/2008 emesso nei suoi confronti dall’Agenzia delle entrate di Castellamare di Stabia, per il recupero a tassazione delle imposte dovute (Irpeg, Irap e Iva, oltre interessi e sanzioni) sui ricavi non dichiarati, ma accertati con metodo induttivo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, per l’anno di imposta 2005, in misura corrispondente ai versamenti apparentemente eseguiti dai soci in conto capitale ed esposti nella contabilità aziendale.

1.1- La Commissione tributaria provinciale di Napoli rigettava il ricorso con sentenza n. 167/1/2010 argomentando dalla certa disponibilità delle somme da parte della società, e dalla mancanza di prova sia della loro effettiva provenienza che dei tempi e dei modi dei versamenti attribuiti contabilmente ai soci, persone per altro apparentemente prive della necessaria capacità finanziaria.

1.2 Appellava la società. La commissione tributaria regionale della Campania con sentenza n. 225/39/11 depositata il 21 settembre 2011 rigettava l’appello e confermava la sentenza di primo grado. Preso atto delle difese svolte e della documentazione depositata, riteneva, in sintonia con i primi giudici, che la società non avesse fornito “alcuna prova che le entrate indicate nel capitolo “versamenti in conto capitale” fossero somme effettivamente provenienti da mezzi finanziari propri dei soci a copertura dei costi di investimento e delle perdite pregresse”.

2.-La contribuente ricorre per cassazione con 4 motivi e chiede cassarsi la sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

3.- l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso con cui sostiene l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto, vinte le spese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4.- Con il primo motivo del ricorso la società lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.) perchè la sentenza impugnata avrebbe erroneamente applicato i principi sul riparto dell’onere della prova ed avrebbe fatto uso di presunzioni di secondo grado desumendo l’esistenza di ricavi non contabilizzati dalla presunta incapacità finanziaria dei soci.

4.1- Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. 20 settembre 1973, n. 600, art. 39 e art. 2729 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) perchè la sentenza impugnata, confermando la legittimità dell’accertamento, avrebbe implicitamente riconosciuto alle presunzioni operate dall’Ufficio fiscale i caratteri della gravità precisione e concordanza legittimanti il ricorso al metodo induttivo ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, nonostante la documentazione prodotta in corso di causa avesse dimostrato lo scarso grado di affidabilità di tali presunzioni.

4.2- Con il terzo motivo di ricorso la società rileva la violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per omessa pronunzia sulle questioni di diritto sollevate e mancato esame della documentazione prodotta in corso di causa.

4.3- Con il quarto motivo di ricorse la società lamenta vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) per aver completamente trascurato elementi essenziali documentati in corso di causa che, se considerati, avrebbero dovuto indurre ad una pronuncia diversa da quella adottata.

5.- Osserva la Corte che tutti i motivi di ricorso prospettano sotto varie angolazioni ed a vario titolo essenzialmente due questioni: a) la valenza dimostrativa delle presunzioni su cui si fonda l’accertamento; b) l’omesso esame da parte della sentenza impugnata della documentazione prodotta in corso di causa.

5.1- Pertanto è opportuno premettere quali sono le disposizioni ed i principi che regolano la materia. L’accertamento è stato effettuato con metodo analitico induttivo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), che consente l’utilizzazione di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti. I motivi di ricorso non contestano l’esistenza dei presupposti di fatto per l’utilizzazione di questo metodo, ma solo la valenza dimostrativa delle presunzioni utilizzate. Occorre inoltre premettere che i requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni, richiesti dall’art. 2729 c.c. affinchè gli indizi possano assurgere al rango di prova presuntiva, debbono valutarsi con riferimento ai fatti noti, dai quali risalire con deduzioni logiche ai fatti non conosciuti, e la relazione tra il “Fatto noto e quello ignoto non deve avere carattere di necessità, essendo sufficiente che l’esistenza del fatto da dimostrare derivi come conseguenza del fatto noto alla stregua di canoni di ragionevole probabilità, incombendo al contribuente l’onere di fornire la prova contraria, al fine di contestare l’atto impositivo notificatogli (Cass. sez. V, sent. 16.11.2011 n.)4051; ex multis, cfr. anche Cass. sez. V, ord. 30.10.2018, n. 27622; Cass. sez. V, ord. 23.05.2018, n. 12680; Cass. sez. VI-V, ord. 11.07.2016, n. 14150). Infine, la prova contraria gravante su chi contrasta l’accertamento effettuato con metodo analitico induttivo deve riguardare il fatto noto utilizzato come presunzione, per contestarne l’insussistenza o la diversità, e/o la validità e ragionevoleza della deduzione logica con cui dal fatto noto si è ritenuto sussistente il fatto da dimostrare.

5.2- Nel caso in esame il fatto noto è costituito dalla iscrizione a bilancio della società di varie somme quali versamento soci; le presunzioni sono costituite dalle varie circostanze che dimostrano la natura solo apparente di tali versamenti; il fatto ignoto ma desunto dalle presunzioni è costituito dall’occultamento dei ricavi in misura corrispondente ai versamenti contabilmente attribuiti ai soci.

5.3- Tanto premesso, il primo motivo di ricorso non coglie nel segno, in quanto non vi è stata violazione da parte della sentenza impugnata dei criteri sul riparto dell’onere della prova illustrati al punto precedente; infatti, a fronte degli elementi indiziari raccolti, al giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza della pretesa impositiva, è demandato il compito di valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall’Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio e solo in un secondo momento, qualora ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli artt. 2727 e ss. e 2697, secondo ccmma, c.c. (Cass. Sez. V, 11 luglio 2019 n. 18608). Nel caso in esame il giudice di appello, anche se con motivazione sintetica, ha rispettato tali principi, perchè ha effettuato dapprima una valutazione dei fatti, sì da ritenere attendibili ed operanti le presunzioni semplici utilizzate dall’accertamento fiscale, e successivamente ha deciso, dopo aver dichiarato di aver preso atto della documentazione prodotta in giudizio, che parte ricorrente “nulla ha provato per confutare il contenuto dell’accertamento”. La decisione pertanto è rispettosa dei principi sul riparto dell’onere della prova, e non viola il divieto di doppia presunzione, come lamentato dalla ricorrente, perchè è la legge che autorizza il ricorso alle presunzioni semplici per la ricostruzione in via analitico induttiva del maggior reddito imponibile.

5.4- Il secondo motivo di ricorso, nella parte in cui lamenta violazione del D.P.R. 20 settembre 1973, n. 600, art. 39, in realtà non contesta l’esistenza dei presupposti di fatto richiesti dalla legge per l’adozione del metodo analitico induttivo, bensì il procedimento seguito, in particolare la valenza dimostrativa delle presunzioni utilizzate. Tanto premesso, il motivo di ricorso è inammissibile, perchè solo in apparenza lamenta violazione di legge, mentre in realtà prospetta una valutazione dei fatti diversa da quella effettuata dalla Commissione tributaria regionale, sollecitando per tale via il sindacato da parte di questa Corte del merito della decisione impugnata, che è invece inammissibile in sede di legittimità.

5.5- Il terzo motivo di ricorso ripropone le stesse questioni di cui ai precedenti motivi sotto il profilo della nullità della sentenza per minus petizione. Il motivo è inammissibile, in quanto solo apparentemente denunzia un vizio di nullità della sentenza impugnata, mentre in realtà contesta l’erroneità del ragionamento presuntivo del giudice di merito. Nè può essere ricompresa nel vizio denunziato l’omessa specifica valutazione di tutti i documenti prodotti in giudizio, allorquando la sentenza contenga, come nel caso di specie, una decisione di merito che ne escluda, anche solo implicitamente, la rilevanza. Il vizio di nullità per violazione dell’art. 112 c.p.c. sanziona infai ti l’omessa pronunzia sulla domanda o sulla eccezione (o su una loro parte), ma non anche l’omesso esame specifico di tutti gli elementi prospettati e i documenti prodotti dalle parti.

5.6- Il quarto motivo di ricorso ripropone sotto il profilo del vizio di motivazione la stessa censura formulata sotto diversa angolazione con il terzo motivo, e come questo è inammissibile, perchè mira in realtà ad una rivisitazione da parte della Corte del materiale probatorio acquisito al processo, sollecitando così un accertamento in fatto, precluso in questa sede. Sono irrilevanti le deduzioni contenute a pag. 72 del ricorso sia pe rchè generiche, sia perchè se ne riferisce l’allegazione con una memoria concernente solo il primo.

6.- In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna della soccombente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 2.300 (duemilatrecento) oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 14 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 21 febbraio 2020

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