Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4650 del 28/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 4650 Anno 2018
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 10946-2014 proposto da:
DE FILIPPO ANDREA, DE FILIPPO MAURO, PAGLIALONGA
CONSOLATA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G
MERCALLI 6, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO
MARIA LEVANTI, rappresentati e difesi dall’avvocato
GIUSEPPE PEDARRA;
– ricorrenti –

2017
2890

contro

D’ORIA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CARDINAL DE LUCA 22, presso lo studio dell’avvocato
VINCENZO D’ISIDORO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 28/02/2018

avverso la sentenza n. 74/2014 della CORTE D’APPELLO di
BARI, depositata il 28/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/11/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
GRASSO;

Generale Dott. CORRADO MISTRI che ha concluso per la
parziale inammissibilità e, comunque, per il rigetto
del ricorso;
udito l’Avvocato PEDARRA Giuseppe difensore dei
ricorrenti che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato D’ISIDORO Vincenzo, difensore del
resistente che ha insistito nelle conclusioni del
controricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

I FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Foggia, con sentenza parziale depositata il
20/7/2006, rigettò la querela di falso proposta da Giuseppe d’Oria, il
quale aveva agito nei confronti di Consolata Paglialonga, anche quale
esercente la responsabilità genitoriale sul minore Mauro De Filippo, e

esecuzione in forma specifica, ai sensi dell’art. 2932, cod. civ., del
contratto preliminare, stipulato il 3/11/1992, con il defunto De
Filippo. I convenuti, costituitisi, avevano negato il diritto degli attori a
vedersi trasferita per intero la particella 3 del foglio 94, che, secondo
il loro assunto, non aveva fatto parte del compendio immobiliare
promesso in vendita, bensì solo per la parte minore individuata dal
nuovo mappale 19 di ha 0.64.70, come risultante dal frazionamento
eseguito il 17/11/1992, e, al fine, avevano prodotto in giudizio una
copia in originale del preliminare in loro possesso, sul quale
risultavano aggiunte delle postille confermanti l’asserto, che parte
attrice aveva ritenuto false.
La Corte di Appello di Bari, nel contraddittorio delle parti, con
sentenza pubblicata il 28/1/2014, accolto l’appello del d’Oria, dichiarò
la falsità della scrittura privata relativamente alle predette postille.
In sintesi, per quel che ancora rileva, queste le ragioni del
difforme opinare giudiziale.
Il primo giudice aveva escluso la falsità delle aggiunte alla
scrittura privata sulla base delle ammesse prove testimoniali.
La Corte d’appello, invece, dopo avere escluso l’ammissibilità
della prova testimoniale, per effetto del disposto degli artt. 1350 e
2725, cod. civ., in quanto «contrariamente a quanto ritenuto dal
primo Giudice, la deposizione testimoniale ammessa ed espletata ha
avuto ad oggetto la sussistenza di un consenso tra i contraenti
finalizzato a modificare il contenuto del preliminare come stipulato in

4

Andrea De Filippo, tutti eredi di Giuseppe De Filippo, chiedendo la

data 3/11/92», con la conseguenza che «i “chiarimenti” offerti dai
testi ammessi risultano essere destinati a incidere su elementi
essenziali del documento scritto», riteneva false le aggiunte.
Consolata Paglialonga, Andrea De Filippo e Mauro De Filippo
propongono ricorso per cassazione sulla base di tre motivi,
ulteriormente illustrati da memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunziano la violazione e/o la
falsa applicazione degli artt. 100, 105 e 324, cod. proc. civ., in
relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
Secondo l’assunto impugnatorio dopo la sentenza parziale,
rimessa la causa in istruttoria, era volontariamente intervenuta la
s.a.s. Società Agricola Verginuolo di Sabina Ruocco & C., la quale
aveva manifestato interesse all’esito del giudizio, poiché il d’Oria le
aveva ceduto i diritti oggetto della controversia e il Tribunale di
Foggia, con la sentenza definitiva n. 707/2010, accolta la domanda
ex art. 2932, cod. civ., aveva trasferito i beni, esclusa la particella 20.
La predetta sentenza, impugnata dal d’Oria, ma non in ordine al
mancato trasferimento della particella n. 20 anzidetta, era pendente
in appello, con la conseguenza che quella definitiva doveva
considerarsi irrevocabile e il d’Oria, carente d’interesse. Carenza
rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado.
La censura è infondata.
Questa Corte, di recente (Sez. 2, n. 17574, 13/7/2016),
confermando consolidato orientamento, condiviso da questo Collegio,
ha avuto modo di riaffermare che, in materia di evocazione di un
giudicato esterno, pur maturato nell’àmbito del medesimo giudizio,
«deve trovare applicazione il principio costantemente affermato da

5

Resiste con controricorso Giuseppe d’Oria.

questa Corte secondo cui (cfr. da ultimo Cass. n. 2617/2015; conf.
Cass. n. 26627/2006) il principio della rilevabilità del giudicato
esterno deve essere coordinato con l’onere di autosufficienza del
ricorso, per cui la parte ricorrente che deduca il suddetto giudicato
deve, a pena d’inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest’ultimo il
testo della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non

caso al vaglio i ricorrenti si sono limiti ad una mera invocazione della
statuizione postulata, neppure sommariamente riportata.
Inoltre, non par dubbio che la inclusione delle particelle in contesa
dipende dalla opponibilità delle aggiunte al preliminare, che, pertanto,
assume carattere pregiudiziale. Da ciò consegue che il passaggio in
giudicato della sentenza definitiva sul quantum debeatur, essendo
questa condizionata al permanere della precedente sentenza non
definitiva sull’an, non fa venir meno l’interesse all’impugnazione già
proposta contro quest’ultima sentenza (S.U. n. 2204, 4/2/2005; Sez.
1, n. 13915, 18/6/2014).
Infine, deve osservarsi che, tenendo conto del narrato,
l’intervento del cessionario dei diritti in controversia nel giudizio sul
quantum non procura l’effetto di estendere a costui l’esito della
sentenza sulla querela di falso, con la conseguenza che la decisione
sul punto riguarda il solo cedente, che, pertanto, mantiene interesse
alla decisione sulla querela in parola.
2. Con il secondo motivo viene allegata la violazione e/o la falsa
applicazione degli artt. 70, 71, 221, 359, cod. proc. civ., in relazione
all’art. 360, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.
Deducono i ricorrenti che la Corte d’appello aveva disposto la
notifica dell’atto d’appello al P.M., così da regolarizzare il
contradditorio. All’udienza del 4/10/2013 il difensore dell’appellante
aveva affermato di aver depositato l’atto integrativo, ma non
constava che la Corte locale avesse dato atto dell’avvenuto effettivo

6

essendo a tal fine sufficiente il riassunto sintetico della stessa». Nel

adempimento, non verificato aliunde; né v’era traccia della
partecipazione del P.M. al processo. Da ciò la dedotta violazione di
legge e consequenziale nullità, per la mancata partecipazione
necessaria del P.M. al processo per querela di falso.
L’esposto

motivo è

radicalmente destituito di

giuridico

fondamento.

che”) posto a contraddire la verifica presupposta dalla sentenza
gravata, la quale ha ritenuto effettuata l’integrazione nei confronti del
P.M. Verifica che, ove si fosse basata su una erronea percezione
dell’evidenza fattuale, avrebbe potuto essere contraddetta solo quale
errore revocatorio.
Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e la falsa
applicazione degli artt. 115, 221, 222, cod. proc. civ. e 2725, cod.
civ., in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.
Le prove testimoniali, a parere dei ricorrenti, avrebbero dovuto
essere ritenute ammissibili, stante che la querela di falso è autonoma
e riveste «un valore che prescinde dalla sorte del giudizio principale
avendo una rilevanza pubblica di valore oggettivo». Peraltro la
Corte di Bari, proseguono i ricorrenti, «Nonostante avesse
censurato come inammissibile la prova per testi, immotivatamente
(…) riteneva la totale assenza di prova in ordine alla sussistenza di un
accordo dei contraenti per l’integrazione successiva e a penna
dell’originario testo».
Anche quest’ultimo motivo deve essere disatteso.
La regola codicistica relega, come noto, la prova per testi di atti
per i quali è richiesta la forma solenne al solo fine di provare il
contenuto del documento ritualmente redatto, andato perduto senza
colpa (combinato disposto artt. 2725 2724, n. 3, cod. civ.). Di talché,
nel caso che ci occupa una tale prova avrebbe potuto essere invocata
sul solo presupposto che le aggiunte fossero state consensualmente

7

Si tratta, invero, di un mero asserto soggettivo (“non mi risulta

apposte dalle parti, addivenute, pertanto, ad una modifica della
precedente convenzione e il documento che le aveva raccolte, andato
perduto senza colpa. La pretesa, quindi, di accertare la «genuinità o
falsità dell’atto impugnato» in sé è inammissibile, perché diretta a
violare la regola che impone la forma scritta ad substantiam.
Correttamente, pertanto, la Corte locale ha negato che si possano

riguardante diritti immobiliari, non rassegnati dai contraenti nella
prescritta forma solenne, ma successivamente aggiunti da una delle
parti, sulla base di pretesi accordi orali sopravvenuti.
Risulta evidente, per quanto detto, che la sentenza impugnata
non presenta alcuna insanabile contraddittorietà, tale da ripercuotersi
in una erronea sussunzione normativa (per vero i ricorrenti, errando,
invocano il n. 5 dell’art. 360, cod. proc. civ., che nel suo attuale
contenuto, siccome disposto dalla novella operata con il d.l. n.
83/012, convertito con modifiche nella I. n. 134/012, non consente
censurare il mero vizio motivazionale, che non si sia tradotto
nell’omesso esame circa un fatto decisivo e controverso). Corretta,
infatti, è l’affermazione secondo la quale l’aggiunta non poteva
giudicarsi genuina perché non comprovata dalla richiesta prova per
testi, a sua volta non attingibile perché non consentita.
Le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono
liquidarsi siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della
qualità della causa, nonché delle attività espletate.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito
dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis
(essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio
2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del
contributo unificato da parte dei ricorrenti, a norma del comma 1-bis
dello stesso art. 13;
P.Q.M.

8

provare patti sopraggiunti, modificativi di un contratto scritto

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore
del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida
in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella
misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli
accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito

presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma il 9 novembre 2017

dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA