Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4650 del 26/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4650 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: MACIOCE LUIGI

Rep .

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n.

19721 del R.G. anno 2013

Cdc 18.02.2014

proposto da:
presso

LICO SELIME domiciliata in ROMA,
Cassazione con l’avv.

la cancelleria della

Antonio D’Ameno del Foro di Milano che la
ricorrente –

rappresenta e difende come in atti
contro

intimato –

Prefetto UTG di Milano

avverso il decreto in data 18.04.2013 del GdP di Milano; udita la
relazione della causa svolta nella c.d.c del 18.02.2014 dal Cons. Luigi
MACIOCE.
RILEVA
Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380
bis c.p.c. ha ricostruito la vicenda nel senso di cui appresso.
In data 20.07.2012 il Prefetto UTG di Milano ebbe ad espellere dal territorio nazionale la cittadina albanese Lico Selime ex art. 13 c. 2 lett. B
del

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soggiderio, pQn Avsvn avuto rinnovo, negato dal Questore

con atto

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cheI &P di Mitario con decretò 18.04.2013 respi5Se àrTUFMartelo eh é- il
provvedimento di rigetto della istanza

di rinnovo era

stato comunicato

all’interessata e che ella non constava lo avesse impugnato, che la verifica della legittimità di tale atto sfuggiva alla cognizione del giudice della

Data pubblicazione: 26/02/2014

espulsione, restando integrata la situazione contestata di irregolare presenza, che la permanenza di una attività lavorativa della interessata non
era idonea a sanarne la irregolare presenza..
Per la cassazione di tale decreto la Lico ha proposto ricorso il
10.06.2013, cui il Prefetto non ha resistito con difese scritte. Il relatore
ha proposto la inammissibilità del ricorso
OSSERVA
Il ricorso, come condivisibilmente proposto dal relatore (senza che alcun

esso risolvendosi in una breve, generica, doglianza sulla motivazione del
decreto del Giudice di Pace che neanche si avvede della ripetuta ratio
decidendi, quella afferente la carenza di alcun titolo perché la Lico soggiornasse in Italia e che tenta, inutilmente, di rinnovare le prospettazioni
(disattese dal Giudice) sulla esistenza di un (irrilevante) inserimento sociale o lavorativo. Nessun motivo di violazione di legge è dunque proposto ma solo una generica doglianza sulla espulsione in sé.
Non è luogo a regolare le spese né sussistono le condizioni di cui all’art.
13 c. 1 quater dPR 45/2002.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso nella c.d.c. della Se a Sezione Civile il 18.02.2014.

rilievo critico sia giunto dal patrocinio del ricorrente), è inammissibile,

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