Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4650 del 26/02/2010

Cassazione civile sez. un., 26/02/2010, (ud. 19/01/2010, dep. 26/02/2010), n.4650

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di Sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IPPOLITO NIEVO

61, presso lo studio dell’avvocato MAZZOCCO ENNIO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato STEFANIA ONORATO, per delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPDAP – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI

DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA;

– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

380/2008 del TRIBUNALE di ISERNIA;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/01/2010 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale dott.

Antonio MARTONE, il quale chiede che le Sezioni unite della Corte, in

camera di consiglio, in via principale, dichiarino inammissibile il

ricorso e, in via subordinata, la giurisdizione del giudice

ordinario, con le conseguenze di legge.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Letto il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto da B.M. nei confronti dell’Inpdap, con cui questi, ex dipendente dell’Ersam, cessato dal servizio nel 2007, ha chiesto, davanti al Tribunale civile di Isernia, la condanna dell’Inpdap alla differenza sia della pensione, sia dell’indennità di buonuscita, assumendo che nel calcolo di entrambi debba essere incluso il contributo pari al 10% della retribuzione mensile, versato dall’Ersam al fondo di previdenza interno, come previsto dalla L.R. n. 40 del 1977, art. 33 e dal regolamento del 16 aprile 1980;

Rilevato che l’Inpdap ha eccepito in giudizio la carenza di giurisdizione del Tribunale civile adito in relazione alle differenze pensionistiche richieste, sostenendo che questa spettava alla Corte dei Conti;

Letta la memoria depositata dal ricorrente;

2. Rilevato che si formula nel giudizio una duplice richiesta: l’una concernente le differenze sulla pensione pubblica, e l’altra sulla indennità di buonuscita;

ritenuto che facendosi questione del calcolo della pensione obbligatoria, erogata dall’Inpdap, la giurisdizione non può che appartenere alla Corte dei Conti, dal momento che è giurisprudenza costante che spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei conti, a norma del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 13 (tu.

delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti) tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle aventi ad oggetto gli elementi integrativi ed accessori nonchè quelle che involgono la soluzione di questioni comunque incidenti sul contenuto del diritto e sull’ammontare del trattamento (tra le ultime Cass. Sez. un. n. 18075 del 7 agosto 2009).

3. Ritenuto che non si può richiamare, nel presente caso, la sentenza emanata dalle Sezioni unite di questa Corte n. 1252 del 05/12/2000, parimenti concernente le pensioni dei dipendenti dell’Ente Regionale Sviluppo Agricolo del Molise, perchè si trattava in quel caso di determinare la misura, non già della pensione pubblica e obbligatoria erogata dall’Inpdap, ma della pensione integrativa, e quindi, in quel caso, correttamente si affermò che “Le controversie che hanno ad oggetto prestazioni previdenziali integrative che gli enti pubblici non economici corrispondono al proprio personale a mezzo di apposito fondo sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, atteso che non investono un rapporto previdenziale autonomo rispetto al rapporto di impiego, ma riguardano spettanze di natura sostanziale retributiva, che trovano titolo immediato e diretto nel rapporto di pubblico impiego”.

In quel caso peraltro era stato chiamato in giudizio lo stesso Ente datore di lavoro, in quanto obbligato alla erogazione della pensione integrativa; nella specie, invece, è stato citato l’Inpdap che è l’erogatore della pensione pubblica.

4. Ritenuto che, quanto alle differenze sulla indennità di buonuscita, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, in quanto giudice del rapporto di lavoro pubblico privatizzato, per tutte le questioni successive al 30 giugno 1998, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, trattandosi nella specie di liquidare detta indennità nell’anno 2007, epoca di cessazione del rapporto;

5. Ritenuto conclusivamente che la giurisdizione sulle richieste differenze pensionistiche spetta alla Corte dei Conti, mentre la giurisdizione sulla richiesta differenza dell’indennità di buonuscita spetta al giudice ordinario;

6. Rilevato che non è necessario provvedere sulle spese per mancanza di attività difensiva della controparte.

PQM

Decidendo sul ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti in relazione alla domanda concernente le differenze pensionistiche, rimettendo le parti alla sezione competente; dichiara la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda concernente l’indennità di buonuscita. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2010

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