Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4650 del 25/02/2011
Cassazione civile sez. lav., 25/02/2011, (ud. 16/11/2010, dep. 25/02/2011), n.4650
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –
Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto 16259-2008 proposto da:
O.V., O.A., entrambi nella qualità di
figli ed eredi del Sig. O.C.E., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA VINCENZO BRUNACCI 57, presso lo studio
dell’avvocato BARCHIESI DANIELA, rappresentati e difesi dall’avvocato
MONTESANO CANCELLARA BERNARDO, giusta delega in atti;
– ricorrenti –
contro
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso
lo studio dell’avvocato POSTE ITALIANE AREA LEGALE TERRITORIALE DI
ROMA, rappresentato e difeso dagli avvocati DI IESO PASQUALE,
CLAVELLI ROSSANA, giusta delega in atti;
I.P.O.S.T. S.P.A. – ISTITUTO POSTELEGRAFONICI GESTIONE COMMISSARIALE
FONDO BUONUSCITA POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PASUBIO 15, presso lo studio dell’avvocato BUZZELLI DARIO, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1700/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 31/03/2003 R.G.N. 3182/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/11/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO LAMORGESE;
udito l’Avvocato BUZZELLI DARIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del primo motivo del
ricorso e accoglimento del secondo.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso per cassazione presentato da O.A. e V. contro l’Istituto postelegrafonici ed avente ad oggetto il riscatto di anni di servizio ai sensi dell’art. 221.31 dicembre 1961 n. 1406. Considerato che dopo l’udienza del 16 novembre 2010, in cui la causa è stata discussa, è entrato in vigore il D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212, che ha abrogato la L. n. 1406 del 1961, cit.
art. 22;
che il collegio si pone d’ufficio la questione dell’applicabilità del D.Lgs. cit. alla fattispecie oggetto della presente controversia.
P.Q.M.
La Corte ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 3 assegna al pubblico ministero ed alle parti un termine di sessanta giorni per il deposito di osservazioni sulla detta questione, riservando la decisione al 7/6/2011 ore 12;
dispone che la cancelleria comunichi al pubblico ministero ed alle parti copia della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2011 Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2011