Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 465 del 11/01/2017

Cassazione civile, sez. II, 11/01/2017, (ud. 08/11/2016, dep.11/01/2017),  n. 465

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3910-2014 proposto da:

T.A., T.M., A.R.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TEVERE 44, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO DI GIOVANNI, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

P.M.D., PA.AL., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA VITTORIO BACHELET 12, presso lo studio dell’avvocato

RICCARDO DALLA VEDOVA, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ANTONIO D’ALESIO con procura speciale notarile rep.

(OMISSIS);

– resistenti con procura –

avverso la sentenza n. 2060/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 12/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/11/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito l’Avvocato Andrea RECCHIA con delega depositata in udienza

dell’Avvocato DI GIOVANNI Francesco, difensore dei ricorrenti che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato DALLA VEDOVA Riccardo, difensore dei resistenti che

ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – Il Tribunale di Treviso respinse la domanda con la quale Pa.Al. e P.M.D. chiesero, nei confronti di T.G., sentir dichiarare l’intervenuto acquisto per usucapione della proprietà di due vani-ripostiglio intestati al convenuto. Ritenne il primo giudice l’insussistenza del possesso vantato, in quanto i detti locali costituivano pertinenza di altri locali che il convenuto aveva concesso in locazione agli attori.

2. – La Corte di Appello di Venezia confermò la pronuncia di primo grado.

3. – Avverso tale sentenza proposero ricorso per cassazione gli attori e questa Corte suprema, con sentenza n. 19206/2001, cassò la sentenza di appello con rinvio ad altra sezione della Corte di Venezia, ritenendo che il giudice del gravame avesse fatto erronea applicazione dei principi di diritto in materia di pertinenza e fosse incorso in vizio della motivazione.

4. – A seguito di tale cassazione, la Corte di Appello di Venezia pronunciando quale giudice di rinvio, ha accolto la domanda attorea, dichiarando che il Pa. e la P. avevano acquistato per usucapione la proprietà dei vani-ripostiglio per cui è causa (esclusa l’autorimessa).

5. – Per la cassazione della sentenza di appello ricorrono A.R., T.A. e T.M. – nella qualità di eredi di T.G. (nelle more deceduto) – sulla base di due motivi.

Pa.Al. e P.M.D., ritualmente intimati, non hanno presentato controricorso, limitandosi a depositare memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Col ricorso, si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, l’errata qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio:

a) per avere la Corte di Appello escluso che il T. avesse concesso in locazione al Pa., unitamente all’autorimessa, anche i due vani-ripostiglio e per non aver tenuto conto della deposizione della teste Pa.El. (precedente conduttrice) che aveva dichiarato che i due vani ripostiglio facevano parte del complesso immobiliare locato;

b) per non avere, conseguentemente, la Corte territoriale qualificato il rapporto materiale degli attori con i locali-ripostiglio come detenzione, anzichè come possesso.

Le censure sono inammissibili, in quanto sottintendono una censura di merito in ordine alla ricostruzione del fatto, con particolare riferimento alla inclusione o meno dei due locali tra gli immobili oggetto del rapporto locativo.

I ricorrenti, infatti, criticano – nella sostanza – la valutazione delle prove da parte dei giudici di merito e le conclusioni cui essi sono pervenuti in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale. La valutazione delle prove, tuttavia, è riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione; a meno che ricorra una mancanza o illogicità della motivazione, ciò che – nel caso di specie – deve però escludersi.

E tuttavia, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte, va ribadito che il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma solo la facoltà di controllare – sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale – le argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale soltanto spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di valutarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere – tra le complessive risultanze del processo – quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvi i casi, tassativamente previsti dalla legge, in cui la valutazione delle prove è sottratta alla discrezionalità del giudice: c.d. prove legali). Ne consegue che il preteso vizio di motivazione sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 2357 del 07/02/2004, Rv. 569961; Sez. 5, Sentenza n. 27197 del 16/12/2011 Rv. 620709; Sez. L, Sentenza n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230).

Nella specie, i giudici di merito hanno chiarito, con dovizia di argomenti, le ragioni della loro decisione; non si ritiene, peraltro – per ovvi motivi – di riportare qui le suddette argomentazioni, sembrando sufficiente al Collegio far rilevare che le stesse non sono illogiche; e che, anzi, l’estensore della sentenza ha esposto in modo ordinato e coerente le ragioni che giustificano la decisione adottata, la quale perciò resiste alle censure del ricorrente sul punto.

D’altra parte, come questa Corte ha più volte sottolineato, compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 3267 del 12/02/2008, Rv. 601665), dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che, come dianzi detto, nel caso di specie è dato riscontrare.

3. – Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo; tenendo conto del fatto che gli intimati non hanno presentato controricorso e non erano pertanto legittimati a presentare memoria, cosicchè l’onorario va computato con riferimento alla sola discussione.

4. – Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 1.200,00 (milleduecento), di cui 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 8 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2017

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