Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 465 del 11/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 11/01/2011, (ud. 30/11/2010, dep. 11/01/2011), n.465

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

O.G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FLAMINIA 109, presso lo studio dell’avvocato BERTOLONE BIAGIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato BIANCAROSA SALVATORE, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.R.I.A.S. – CASSA REGIONALE PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE

SICILIANE, in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MUSCARA’

SALVO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 824/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 30/11/2006 R.G.N. 1619/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/11/2010 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

udito l’Avvocato MUSCARA’ SALVO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L’odierna parte ricorrente si rivolgeva al Tribunale di Catania, giudice del lavoro, esponendo di essere stata assunta con contratto di formazione e lavoro dalla Cassa Regionale per il Credito alle Imprese Artigiane Siciliane (C.R.I.A.S.) e, dopo la cessazione di tale rapporto, di essere stata nuovamente assunta dalla Cassa, questa volta con contratto di lavoro a tempo indeterminato; di essere stata iscritta gia’ durante il primo rapporto di lavoro, al Fondo Pensioni C.R.I.A.S., istituito nel 1959, dal quale pero’ era stata cancellata in base al provvedimento del Consiglio di amministrazione del 12 maggio 1997, emesso a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, della L. 8 agosto 1995, n. 335 e della riforma del sistema pensionistico, provvedimento con cui era stato demandato al presidente del consiglio di amministrazione della Cassa di procedere alla costituzione di un nuovo fondo pensione per i dipendenti gia’ assunti con contratto di formazione e lavoro; non avendo la datrice di lavoro a tanto provveduto, ne chiedeva la condanna ad adempiere all’impegno assunto, anche con l’eventuale conseguente declaratoria dell’obbligo di provvedere alla sua iscrizione ad un Fondo pensione complementare, da individuarsi fra quelli costituiti da intermediari abilitati ai sensi del D.Lgs. n. 124 del 1993; chiedeva inoltre la condanna della convenuta al risarcimento dei danni conseguenti al riferito inadempimento.

2. Nella resistenza della Cassa, la domanda era rigettata dall’adito Tribunale con sentenza, poi confermata dalla Corte di appello della stessa sede, con la pronuncia ora impugnata. In particolare, il giudice del gravame riteneva l’insussistenza dell’obbligo posto a fondamento delle pretese dedotte in giudizio, poiche’ la delibera richiamata integrava solo una dichiarazione d’intenti ed il presidente della Cassa non poteva, comunque, manifestare una volonta’ volta alla costituzione di un fondo pensione, che per la disciplina introdotta dalla L. n. 124 del 1993 era devoluta soltanto al contratto collettivo e ai regolamenti aziendali; il predetto obbligo neppure poteva ritenersi fondato sul contratto individuale di assunzione, facendo questo riferimento al fondo complementare esistente all’epoca del contratto ed essendo la clausola, peraltro, incompatibile con i principi ispiratori della nuova disciplina, modificata dalla delibera, adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa, di cancellazione del fondo pensioni dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro; a tale cancellazione i dipendenti interessati avevano prestato adesione, riscuotendo le somme attribuite dall’azienda bancaria a titolo di restituzione degli importi accumulati in favore di ciascuno presso il fondo pensioni soppresso; alcun obbligo in proposito era configurabile a termini dell’art. 35 del regolamento organico della Cassa – ove era stabilito “al trattamento di quiescenza la CRIAS provvede mediante apposito fondo pensione per il personale” – in quanto la tutela previdenziale complementare dei dipendenti di quella banca non poteva ritenersi all’epoca disciplinata dal regolamento organico, per la disciplina introdotta dalla citata normativa del 1993, operando il regolamento come fonte di previdenza integrativa, salvo che i rapporti di lavoro non fossero disciplinati da contratti o accordi collettivi anche aziendali, come nella specie.

3. La cassazione della sentenza viene domandata in base a quattro motivi, cui l’intimata ha resistito con controricorso, poi illustrato con memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile poiche’ avverso sentenza per la quale trova applicazione, ratione temporis, la disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006, l’illustrazione delle censure non si conclude con le formulazioni e le indicazioni prescritte dall’art. 366-bis c.p.c. Al riguardo, le Sezioni unite di questa Corte hanno gia’ affermato che il quesito di diritto deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte di cassazione in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regula juris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata; cio’ vale a dire che la Corte di legittimita’ deve poter comprendere dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (cfr., ex plurimis, Cass., sez. un., n. 18759 del 2008;

id., n. 3519 del 2008, e altre successive conformi).

1.1. Nel caso di specie, la parte ricorrente non ha adempiuto all’onere, dai contenuti sopra precisati, della proposizione di una valida impugnazione, poiche’, con riguardo al secondo motivo, che denuncia violazione dell’art. 35 del regolamento organico della CRIAS, e al terzo motivo, che denuncia violazione del D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 18 viene formulato, a conclusione delle censure, un quesito del tutto generico, limitato, rispettivamente, alla sola richiesta alla Corte di accertare che in base all’art. 35 del regolamento della CRIAS a tutti i dipendenti di tale Ente, nessuno escluso, debba essere riconosciuta e corrisposta una tutela previdenziale complementare mediante iscrizione ad apposito Fondo pensioni e che in conseguenza dell’applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 124 del 1993 a tutti i dipendenti di tale Ente, nessuno escluso, debba essere riconosciuta e corrisposta una tutela previdenziale complementare mediante iscrizione ad apposito Fondo pensioni; ma una formulazione in tal modo del motivo di ricorso – come le Sezioni unite di questa Corte hanno precisato – equivale ad un’omessa formulazione, siccome la norma, se detta una prescrizione di ordine formale, incide anche sulla sostanza dell’impugnazione, imponendo al ricorrente di chiarire, con il quesito e con l’indicazione specifica di cui all’art. 366 bis c.p.c., l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie; e, peraltro, alla carente indicazione non si puo’ sopperire integrando il quesito con le deduzioni articolate nella trattazione del motivo; ne’ viene in alcun modo specificato e chiarito il riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, pure indicato, promiscuamente, nella intitolazione di tali motivi.

1.2. Con riguardo, poi, ai restanti motivi, che denunciano vizio di motivazione, le censure, nell’opporre alla decisione impugnata una diversa tesi riguardo alla sussistenza dell’obbligo di garantire ai dipendenti la tutela previdenziale complementare, anche in relazione all’interpretazione del contratto di assunzione e della Delib.

c.d.a. della CRIAS 12 maggio 1997, sono del tutto prive di quel necessario momento di sintesi che, anche per quanto concerne il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, deve accompagnare l’illustrazione del motivo, si’ da circoscriverne puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’, con riguardo alla indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, nonche’ delle ragioni per cui la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (cfr. Cass., sez. un., n. 16528 del 2008; id., n. 2652 del 2008, ed altre successive conformi).

2. Il ricorso va percio’ dichiarato inammissibile e la parte ricorrente va condannata, secondo il criterio della soccombenza, alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 44,00 per esborsi e in Euro duemila/00 per onorario, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 30 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2011

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