Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4649 del 28/02/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 4649 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: SCALISI ANTONINO

ORDINANZA

sul ricorso 7095-2015 proposto da:
GIAMBUSSO GIUSEPPA, nella qualità di erede della defunta
sig.ra GRASSO ISABELLA, domiciliata in ROMA, P.ZZA
CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE rappresentata e
difesa dall’avvocato FRANCESCO RISO;
– ricorrente contro

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2017
2800

LA VERDE UGO, domiciliato in ROMA, P.ZZA CAVOUR presso
la

CORTE

di

CASSAZIONE

rappresentato

e

difeso

dall’avvocato FRANCESCO SGROI;
LA MALFA EVA, ELEONORA LA MALFA, ALFREDO LA MALFA, nella
qualità di eredi della sig.ra LA VERDE ELENA,
rappresentati e difesi dall’avvocato SALVATORE
CITTADINO;

Data pubblicazione: 28/02/2018

- contrari correnti contro

ALEGIA SRL in persona del legale rappresentante pro
tempore, domiciliato in ROMA, P.ZZA CAVOUR presso la
CORTE di CASSAZIONE rappresentato e difeso dall’avvocato
GIUSEPPE VINCENZO TORRISI;

contro

LA MALFA EVA, ELEONORA LA MALFA, ALFREDO LA MALFA, nella
qualità di eredi della sig.ra LA VERDE ELENA,
rappresentati e difesi dall’avvocato SALVATORE
CITTADINO;
– controricorrenti all’incidentale nonchè contro

GIAMBUSSO ISABELLA, GIAMBUSSO MASSIMO, GIAMBUSSO DAVIDE,
GIAMBUSSO CLAUDIA, GIAMBUSSO GIADA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 1188/2014 della CORTE D’APPELLO
di CATANIA, depositata il 18/08/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 24/10/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO
SCALISI.

– controricorrente e ricorrente inc. condizionato –

RG. 7095 del 2015 Giambusso Giuseppa – – La Verde Elena ed Ugo

Fatti di causa
La Verde Elena e La Verde Ugo con atto di citazione,
regolarmente notificato, proponevano appello davanti alla Corte
di Appello di Catania, avverso la sentenza, n. 553 del 2010, del
Tribunale di Catania setstaccata di Mascalucia, con cui era stato
dichiarato l’intervenuto acquisto per usucapione da parte di

Ombra in catasto al foglio 23 particella 871. Gli appellanti
chiedevA riforma di tale sentenza, deducendo che la Grasso sul
terreno in questione non aveva esercitato alcun possesso,
avendone ricevuto mera detenzione in virtù di un preliminare di
compravendita e non avendo dimostrato alcuna interversione nel
possesso e che, comunque, non aveva provato di aver esercitato
sul fondo una signoria esclusiva riconducibile alla potestà
domenicale avendo tutt’al più goduto lo stesso in virtù di un
rapporto di natura meramente obbligatoria.
Gli appellati Giambusso costituit o si quali eredi di Grasso isabella
contestavano la fondatezza dell’impugnazione e ne chiedevano il
rigetto invocando la conferma della decisione del Tribunale con la
condanna degli appellanti al pagamento delle spese del secondo
grado del giudizio.
Si costituiva, altresì, la società Alegia S.r.l., alla quale i La Verde
avevano venduto il fondo con atto del 29 giugno 2006 per
chiedere, in riforma dell’impugnata sentenza, il rigetto della
domanda di usucapione e la conseguente condanna degli
appellati al rilascio del fondo, nonché al risarcimento del danno in
misura non inferiore di C. 250.000,00 e, in caso di conferma
della sentenza, la condanna degli appellanti nella stessa misura.
La Corte di Appello di Catania con sentenza. 1188 del 2014
accoglieva l’appello e in riforma della sentenza di primo grado
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Grasso Isabella della proprietà del fondo sito in Pedara contrada

RG. 7095 del 2015 Giambusso Giuseppa – – La Verde Elena ed Ugo

rigettava la domanda proposta da Grasso Isabella per la
dichiarazione di acquisto per usucapione della proprietà del fondo
sito in Pedara contrada Ombra, dichiarava non luogo a
provvedere sulla domanda di risarcimento avanzata dalla Alegia
S.r.l. nei confronti degli appellanti e in accoglimento dell’appello
incidentale proposto dalla stessa società Alegia condannava gli

interessi. Condannava gli appellati al pagamento delle spese del
doppio grado del giudizio. Secondo la Corte distrettuale,
!tosto che la relazione di fatto tra Grasso isabella ed il fondo
oggetto di causa ebbe ad instaurarsi in virtù ed a seguito del
preliminare che in data 17 settembre 1973 costei stipulò con
l’avv. Grasso Vincenzo delegato dai proprietari del terreno,
doveva ritenersi che la situazione dedotta in giudizio non
configurava un possesso del fondo utile ad usucapionem.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da Giambusso
Giuseppa per quattro motivi. La società Alegia ha resistito con
controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale
condizionato, affidato ad un motivo. Hanno resistito con
autonomo controricorso gli eredi di La Verde Elena (La Malfa:
Eva, Eleonora, Alfredo), i quali hanno resistito anche al ricorso
incidentale. Con separato controricorso ha resistito anche Ugo La
Verde. In prossimità dell’udienza camerale non partecipata la
società Alegia e Giambusso Giuseppa hanno depositato memorie,
Ragioni della decisione
A.= Ricorso principale
1.= Giambusso Isabella lamenta:
a) con il primo motivo del ricorso principale, la violazione e/o
falsa applicazione di norma di legge (art. 360 n. 3 cod. proc.
civ.): erronea applicazione e/o violazione dell’art. 1141 cod. civ.
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appellati al pagamento della somma di C. 15.270,00 oltre

RG. 7095 del 2015 Giambusso Giuseppa – – La Verde Elena ed Ugo

La ricorrente si duole del fatto che la Corte distrettuale non abbia
valutato correttamente gli elementi acquisiti nel giudizio. In
particolare la Corte distrettuale non avrebbe tenuto conto, che
nel caso in esame, l’intervesio possessionis era stata operata: a)
attraverso l’apposizione del cancello nel 2006, impendendo
l’accesso alla società Alegia; b) con la realizzazione nel 1974 di

di accesso oltre opere di recinzione per circa 120 metri; c) che il
possesso dell’immobile da parte attrice aveva trovato pieno
riconoscimento nelle prove orali assunte nel giudizio.
b) con il terzo motivo, l’omessa o insufficiente o contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio
(art. 360 n. 5 cod. proc. civ.). Secondo )

ricorrente, la Corte

distrettuale non avrebbe considerato che la prova dell’animus
possidenCii in capo alla sig.ra Grasso si evinceva da diverse
circostanze: a) dalle continue attività di manutenzione periodica
del terreno; b) dalle visite effettuate negli anni sullo stesso da
quest’ultima e dai suoi familiari; c) dalle opere edificatorie
realizzate per impedire l’accesso di soggetti estranei sul fondo
medesimo quali: 1) l’erezione di Mure ciclopiche tutto intorno ad
esso e l’apposizione di un cancello per completare la chiusura del
fondo e impedire l’accesso al subentrante proprietario Alegia
S.r.l. come statuito con ordinanza dal Tribunale di Catania ‘del
2007 sulla reintegra del possesso. Tali comportanti sarebbero
tutti testimonianze, secondo la ricorrente, di questa intenzione
della sig.ra Grasso di agire quale unicct proprietarig e, non quale
mero detentore del terreno, come prima facie potrebbe apparire
nella generale ed astratta ipotesi in cui un soggetto si trovi nella
disponibilità di un fondo in forza di un preliminare di vendita di

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una recinzione con muro ciclopico e di contenimento della strada

RG. 7095 del 2015 Giambusso Giuseppa – – La Verde Elena ed Ugo

cui si è occupata la S.C: a Sezioni Unite nel dirimere tale annosa
questione.
1.1.= Entrambi i motivi (primo e terzo), che per l’innegabile
connessione che esiste tra gli stessi vanno esaminati
congiuntamente, sono infondati ed, essenzialmente, perché le
assunte violazioni di legge si basa,e presuppontrúna diversa

– e solo entro certi limiti – sotto il profilo del vizio di motivazione,
secondo il paradigma previsto per la formulazione di detto
motivo.
Va qui ribadito che in tema di ricorso per cassazione, il vizio di
violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea
ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della
fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica
necessariamente un problema interpretativo della stessa (di qui
la funzione di assicurare l’uniforme interpretazione della legge
assegnata alla Corte di cassazione dall’art. 65 ord. giud.);
viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della
fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna
all’esatta interpretazione della norma di legge e impinge nella
tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile,
in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione; il
discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso
proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie
normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione
della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie
concreta – è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo
quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla
contestata valutazione delle risultanze di causa (in tal senso
essenzialmente cfr. Cass. n. 16698 e 7394 del 2010)

valutazione e ricostruzione delle risultanze di causa, censurabile

RG. 7095 del 2015 Giambusso Giuseppa – – La Verde Elena ed Ugo

1.2.= Nel caso in esame, poi, la Corte di Catania ha proprio
considerato i fatti e le circostanze dedotte dal ricorrente
(l’apposizione di un cancello per la chiusura del fondo, atti e
comportamenti finalizzati alla conservazione e al godimento del
bene) eek dopo averli valutati ha ritenuto che non fossero
dimostrativi di una interversio possessionis. Come afferma la

chiusura del fondo non risulta sia comprovatamente sorretta dal
requisito temporale dell’ultra ventennalità (gli appellanti
affermano al riguardo, senza alcuna specifica contestazione ex
adverso, che il detto cancello sarebbe stato opposto poco tempo
prima dell’inizio della causa in primo grado) (…) Analoghe
considerazioni, circa l’idoneità a costituire valide manifestazioni
di interversio possessionis, vanno poi fatte in ordine agli altri atti
e comportamenti finalizzati alla conservazione ed al godimento
del fondo (genericamente desumibili dagli elementi acquisisti
nell’istruttoria di primo grado), trattandosi di elementi non
univocamente significativi delll’animus uti dominus possidentkma
compatibili con una diversa relazione materiale con il bene
riconducibile al mero godimento dello stesso anche nomine
alieno (…)”.
Trattasi, a bene vedere, di una valutazione di merito che in
quanto priva di vizi logici e/o giuridici non è soggetta ad un
giudizio di legittimità.
2.= Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o
falsa applicazione di norma di legge (art. 360 n. 3 cod. proc.
civ.): erronea applicazione e/o violazione degli artt. 1158 cod.
civ. in tema di usucapione e art. 2644 cod. civ. in tema di
continuità delle trascrizioni i sensi dell’art. 2643 cod. civ. La
ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale non abbia
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sentenza impugnata “(…) l’apposizione del cancello per la

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dichiarato l’acquisto effettuato dalla società Alegia S.r.l. simulato
e non abbia dichiarato l’atto di acquisto inefficace per essere
stato posto, con dolo, in pregiudizio delle ragioni di Isabella
Grasso.
2.1.= Il motivo è inammissibile, non solo per novità
dell’eccezione, relativa alla simulazione del contratto intercorso

risulta dalla sentenza impugnata che sia stata avanzata in sede
di appello ma, soprattutto, perché si fonda su un presupposto
non sussistente, cioè, sul fatto che Isabella Grasso avesse
acquistato la proprietà dell’immobile oggetto di causa per
usucapione considerato che, come già si è detto, Isabella Grasso,
invece, non ha acquisto alcun diritto di proprietà sull’immobile di
cui si dice.
3.= Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o
falsa applicazione di norma di legge (art. 360 n. 3 cod. proc.
civ.): erronea applicazione e/o violazione degli artt. 91, 92, 97
cod. proc. civ. in tema di condanna alle spese del giudizio.
Secondo la ricorrente la Corte distrettuale nel liquidare le spese
ha applicato i parametri previsti dal DM n. 55 del 2014 sia per le
spese relative al primo grado del giudizio e sia per le spese
relative al secondo grado, non considerando che la liquidazione
delle spese relative al primo grado del giudizio andava effettuata
secondo le tariffe vigenti nel 2010, al tempo, cioè, della
conclusione del giudizio di primo grado e dunque secondo le
tariffe non ancora modificate dal DM n. 55 del 104.
3.1.= La censura è inammissibile per genericità.
Va qui premesso che il carattere unitario della prestazione
difensiva importa che gli onorari di avvocato debbono essere
liquidati in base alla tariffa vigente nel momento in cui tale
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tra i sigg. La Verde e la società Alegia S.r.l., posto che non

RG. 7095 del 2015 Giambusso Giuseppa – – La Verde Elena ed Ugo

prestazione e stata condotta a termine per effetto
dell’esaurimento o della cessazione dell’incarico professionale.
Peraltro, l’unitarietà dell’opera difensiva va rapportata ai singoli
gradi attraverso cui si è svolto il giudizio e, quindi, al momento
della pronunzia che chiude ciascun grado del giudizio medesimo;
onde non ha alcun rilievo, ai fini della individuazione della tariffa

giudizio prosegue nello stesso grado. Pertanto nel caso in esame
la Corte distrettuale avrebbe dovuto liquidare le spese del
giudizio applicando per il giudizio di primo grado le tariffe vigenti
alla conclusione di quel giudizio, cioè, vigenti nell’anno 2010 e
per il giudizio di secondo grado le tariffe d cui al DM. 55 del
2014.
Tuttavia, la ricorrente non ha specificato gli errori commessi dal
giudice e non ha neppure precisato le voci di tabella degli
onorari, dei diritti di procuratore che si ritengono violate, né le
ragioni per le quali ha ritenuto che gli importi liquidati dalla Corte
distrettuale fossero quelli previste, dal DM n. 55 del 2014 e non,
invece, le tariffe vigenti nel 2010, data di conclusione del primo
grado del giudizio.
Come ha ripetutamente affermato questa Corte: quanto alla
violazione delle norme tariffarie, va osservato che in tema di
controllo della legittimità della pronuncia di condanna alle spese
del giudizio, è inammissibile il ricorso per Cassazione che si
limiti, come nella specie, alla generica denuncia dell’avvenuta
violazione del principio di inderogabilità della tariffa
professionale, atteso che, per il principio di autosufficienza del
ricorso per Cassazione, devono essere specificati gli errori
commessi dal giudice e precisate le voci di tabella degli onorari,

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applicabile, la sentenza non definitiva a seguito della quale il

RG. 7095 del 2015 Giambusso Giuseppa – – La Verde Elena ed Ugo

dei diritti di procuratore che si ritengono violate (Cassazione
5581/03;
13098/03; 15172/03).
B.= Ricorso incidentale condizionato proposto
dalla
società Alegia S.r.l.

accoglimento del ricorso presentate da Giambusso l l’omessa
pronuncia in ordine alla propria domanda di risarcimento dei
danni avanzata nei confronti dei sigg. La Verde.
4.1.= Il ricorso, così come richiesto dalla stessa ricorrente,
rimane assorbito dal rigetto del ricorso principale.
In definitiva, va rigettato il ricorso principale e dichiarato
assorbito il ricorso incidentale condizionato, e, in ragione del
principio di soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ., la ricorrente
va condannata a rimborsare alle parti controricorrenti,
singolarmente in ragione dei singoli controricorsi, le spese del
presente giudizio di cassazione che vengono liquidate con il
dispositivo. Il Collegio dà atto che, ai sensi dell’art. 13 comma 1
quater del DPR 115 del 2002, sussistono i presupposti per il
versamento, da parte degfiricorrena, dell’ulteriore importo a titolo
di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso
principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. .
Per Questi Motivi
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso
incidentale, con anna la ricorrente a rimborsare alle parti
controricorrenti le spese del presente giudizio che liquida in C.
6.200,00 per la società Alegia S.r.l., di cui C. 200 per esborsi; in
C. 5.200,00 di cui C. 200,00 per La Verde Ugo; in C. 5.200,00 di
cui C. 200 per esborsi per La Malfa Eva più due, oltre, per
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4.= Con l’unico motivo la società Alegia S.r.l. lamenta / in caso di

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ciascuna parte controricorrente, spese generali pari al 15% dei
compensi ed accessori come per legge; dà atto che, ai sensi
dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 sussistono i
presupposti per il versamento da parte detericorrentf,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione
Civile di questa Corte di Cassazione il 24 ottobre 2017.
Il Presidente

F

nario Giu,diaindo

‘a NERI

DEPOSITATO IN CAtCELLERIA

Roma,

28 FEB. 2018

stesso art. 13.

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