Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4649 del 26/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4649 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: MACIOCE LUIGI

Rep .

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.

19713 del R.G. anno 2013

Cdc 18.02.2014

proposto da:
3IANG YUHUA domiciliata in ROMA, via Circonvallazione Nomentana
312 presso l’avv. Bruno Tabili che la rappresenta e difende per procura
ricorrente –

in calce al ricorso
contro

intimato

Prefetto UTG di Bergamo

avverso il decreto in data 16.05.2013 del GdP di Bergamo ;
udita la relazione della causa svolta nella c.d.c del 18.02.2014 dal
Cons. Luigi MACIOCE.
RILEVA
Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380
bis c.p.c. ha ricostruito la vicenda nel senso di cui appresso.
In data 5-15.03.2013 il Prefetto UTG di Bergamo ebbe ad espellere dal
territorio nazionale il cittadino cinese JIANG YUHUA ex art. 13 c. 2 lett.
A-B d.lgs. 286 del 1998 per presenza irregolare in Italia in condizione di
conclamata clandestinità. L’interessata propose tempestiva opposizione,
deducendo violazione dell’art. 5 c. 11 d.lgs. 109 del 2012, genericità
della contestazione, opposizione che il Giudice di Pace di Bergamo respinse con decreto 16-05-2013 affermando:
che la contestazione di presenza irregolare (senza documenti né titolo di
soggiorno) era chiara e specifica, che la eccepita pendenza di domanda

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Data pubblicazione: 26/02/2014

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di emersione non era stata provata adeguatamente, che infatti non era
idonea la produzione documentale effettuata posto che nulla autorizzava
a ritenere che il soggetto indicato come beneficiario di quella procedura
fosse proprio la cittadina cinese oggetto di espulsione, che l’unica prova
che ella avrebbe potuto dare della identità (sì da superare la apparenza
di diversità) sarebbe stata quella di presentarsi in una con il datore di
lavoro in Questura e far emergere la pendenza di procedura relativa proprio ad essa ricorrente.

17.7.2013 cui il Prefetto on ha opposto difese. Il relatore ha proposto il
rigetto.
OSSERVA
Il Collegio condivide la proposta di cui alla relazione, non fatta segno
ad alcun rilievo critico dalla difesa della ricorrente.
Il primo motivo lamenta la violazione commessa omettendo di effettuare
direttamente i riscontri di veridicità della attestazione di pendenza della
procedura. Il motivo è inammissibile perchè, a fronte della affermata esistenza di una documentazione e della motivata valutazione di sua inidoneità dimostrativa contenuta nel decreto, sarebbe stato onere della
odierna ricorrente descrivere in sintesi ma con piena autosufficienza i
dati di quella domanda di emersione. In difetto del chè la censura appare mera espressione di dissenso.
Altrettanto inammissibili sono la seconda e la terza doglianza, afferenti
una pretesa incomprensibilità del decreto perché meramente manoscritto in testo indecifrabile: il testo, benché manoscritto, è pienamente leggibile e comprensibile e pertanto la censura appare totalmente inconsistente. Si rigetta il ricorso senza provvedere sulle spese. Non sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater dPR 115/02 (lege 228/12)
P.Q.M.
Rigetta il ricorso
Così deciso nella c.d.c. della Ses a Sezione Civile il

18.02.2014.

Per la cassazione di tale decreto l’interessata ha proposto ricorso il

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