Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4649 del 26/02/2010

Cassazione civile sez. un., 26/02/2010, (ud. 19/01/2010, dep. 26/02/2010), n.4649

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di Sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro-

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.S., ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ALBALONGA 7, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTINO

PALMIERO, rappresentato e difeso dall’avvocato COLALILLO VINCENZO,

per delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5023/2007 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 18/07/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/01/2010 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. G.S., già dipendente del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, transitato nei ruoli del Ministero delle Finanze, ricorreva avverso il Decreto Direttoriale del 15 ottobre 2001, con cui gli era stato rettificato l’inquadramento precedente, con collocamento nella quarta qualifica funzionale, e chiedeva il ripristino dell’inquadramento nella superiore quinta; nel contraddittorio con il Ministero dell’Economia e Finanze, il Tribunale di Benevento adito, rigettava la domanda e la statuizione veniva riformata dalla Corte d’appello di Napoli che, con la sentenza in epigrafe indicata del 18 luglio 2007, dichiarava il diritto del G. all’inquadramento nella quinta qualifica funzionale dalla data del trasferimento, con condanna del Ministero alla ricostruzione della carriera.

Avverso detta sentenza il Ministero ha proposto ricorso, notificato il 17 luglio 2008, eccependo il difetto di giurisdizione dell’AGO, perchè, se il punto nodale della controversia è costituito dalla individuazione della esatta qualifica funzionale rivestita dal G. presso l’Amministrazione delle Poste, e il passaggio al Ministero deve avvenire con equiparazione alla qualifica precedente, la giurisdizione competerebbe al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, essendo il G. entrato nei ruoli del Ministero delle Poste dal 2 aprile 1990 e comandato presso l’allora Ministero delle Finanze dal 6 luglio 1994; si tratterebbe dunque di circostanze verificatesi prima del 30 giugno 1998, data di discrimine per il passaggio dalla giurisdizione esclusiva AGA a quella del giudice ordinario;

2. Letta la relazione, resa ex art. 380 bis cod. proc. civ., di inammissibilità del ricorso, essendosi ritenuta fondata la eccezione, sollevata dal G. in controricorso, di inammissibilità del ricorso per tardività, giacchè la sentenza impugnata era stata notificata, al Ministero, in data 7 dicembre 2007, presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, difensore del Ministero medesimo nel giudizio di secondo grado, per cui, essendo la notifica rituale, il ricorso doveva essere proposto nel termine breve dei sessanta giorni e non già il 17 luglio 2008;

3. Ritenuto che il rilievo di cui alla relazione appare condivisibile, giacchè dispone il R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, comma 2 (TU sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato) che “Ogni altro atto giudiziale e le sentenze devono essere notificate presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza”.

Inoltre, quanto al modo di notificazione della sentenza, l’art. 285 cod. proc. civ., facendo rimando al citato codice, art. 170, comma 1 (per quanto riguarda la parte costituita), dispone che essa venga effettuata al procuratore. Nella specie, dalla relata risulta che la notifica della sentenza era stata effettuata al Ministero dell’Economia e Finanze, e all’Avvocatura dello Stato, ma si è affermato più volte (Cass. 21 novembre 2001 n. 14642, 24 novembre 2005 n. 24795, 11 maggio 2007 n. 10878) che “In tema di impugnazione, ai fini del decorso del termine breve previsto dall’art. 326 cod. proc. civ., la notifica della sentenza effettuata nel domicilio eletto presso il difensore è equivalente a quella effettuata,ai sensi degli artt. 170 e 285 cod. proc. civ., nei confronti del procuratore costituito della parte, atteso che entrambe le forme di notificazione soddisfano l’esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo difensore tecnico,come tale professionalmente qualificato a valutare l’opportunità dell’impugnazione.”.

4. Ritenuto parimenti condivisibile l’ulteriore motivo di inammissibilità ravvisato nella relazione, concerne il giudicato implicito formatosi in punto giurisdizione dell’AGO, non essendo stato proposto appello incidentale, da parte del Ministero, avverso la sentenza di primo grado, che, rigettando la domanda nel merito, aveva tuttavia implicitamente riconosciuto la sua giurisdizione (Cass. Sez. un. N. 24883 del 9 ottobre 2008).

Ritenuto che il ricorso va quindi dichiarato inammissibile;

Ritenuto che le spese, liquidate come da dispositivo, devono seguire la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in duecento euro per spese ed in tremila Euro per onorari.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2010

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