Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4649 del 25/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 25/02/2011, (ud. 13/01/2011, dep. 25/02/2011), n.4649

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28702-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

C.G. PARTE COSTITUITASI CON C/RIC INC. DEL

11.11.2010, HOSTARIA LA VECCHIA CUCINA DI COSTANTINO GIUSEPPE SAS

&

C.;

– intimati –

nonchè da:

C.G. PARTE COSTITUITASI CON C/RIC INC. DEL

11.11.2010 socio della “HOSTERIA LA VECCHIA CUCINA SAS”,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI PORTA PINCIANA 4 presso lo

studio dell’avvocato IMBARDELLI FABRIZIO, rappresentato e difeso

dall’avvocato CUOZZO GIOVANNI;

– contr. incidentale –

contro

HOSTARIA LA VECCHIA CUCINA DI COSTANTINO GIUSEPPE SAS & C.;

– intimato –

sul ricorso 32318-2006 proposto da:

HOSTARIA LA VECCHIA CUCINA DI COSTANTINO GIUSEPPE & C SAS, in

persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DI PORTA PINCIANA 4 presso lo studio dell’avvocato

IMBARDELLI FABRIZIO, rappresentato e difeso dall’avvocato CUOZZO

GIOVANNI, giusta delega a margine;

– controricorrente e ric. incid. –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 19/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

CATANZARO, depositata il 06/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/01/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito per il ricorrente l’Avvocato ALBENZIO GIUSEPPE, che si riporta

e chiede l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato CUOZZO GIOVANNI, che ha chiesto

l’inammissibilità, in subordine il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, il rigetto dei ricorsi incidentali.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate in persona del Direttore ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria dep. il 08/07/2005 che, in riforma della sentenze nn. 220/2002, 221/2002 e 221/2002 della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, aveva accolto parzialmente i ricorsi riuniti della s.n.c. Hostaria La Vecchia Cucina di Costantino e C. e del socio per quanto di pertinenza avverso gli avvisi di accertamento per Irpef e S.S.N. gli anni 1992, 1994,1995 e 1996 e rettifica IVA per il 1996 e 1997, Ilor e imposta patrimoniale per i 1997.

La CTR aveva annullato gli accertamenti, salvo per la parte relativa alla esclusione della minusvalenza costituita dai costi dei lavori di ristrutturazione perchè eseguiti prima della nascita della società.

La ricorrente censura la sentenza con due motivi fondati su vizio motivazionale e violazione e falsa applicazione di legge.

La società contribuente ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale.

La causa veniva rimessa alla decisione in pubblica udienza.

Mancando la prova che il ricorso fosse stato notificato al socio C.G., non essendo stata prodotta la ricevuta di ritorno, e sussistendo litisconsorzio necessario (Cass. SS.UU. n. 14815/2008) tra la società di persone e il socio per quanto concerne i giudizi relativi ad imposizione diretta, la Corte ordinava la integrazione del contraddittorio a norma dell’art. 331 c.p.c. nei confronti del socio C.G..

Integrato il contraddittorio, il C. resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DEDISIONE

Devono essere previamente riuniti il ricorso principale e quello incidentale perchè relativi alla medesima sentenza.

Con il primo motivo di ricorso principale l’ufficio, in relazione all’accertamento relativo alla società, deduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 per non avere ritenuto sufficiente a legittimare l’accertamento induttivo il confronto tra le quantità acquistate, il numero dei posti e dei giorni lavorati, con conseguente contraddittorietà della motivazione.

Il motivo, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge, introduce una inammissibile rivalutazione del giudizio di fatto espresso dalla CTR. Invero quest’ultima, senza disattendere il valore presuntivo degli elementi offerti dall’Ufficio in ordine alla inattendibilità dei dati contabili, e con ciò facendo corretta applicazione dei principi espressi da questa Corte in tema di accertamento induttivo (tra le altre Cass. n. 13976/2000, n. 1821/2001, n. 15808/2006), valuta, con giudizio di fatto, l’idoneità degli elementi indiziar offerti dall’Ufficio a far ritener provato il reddito accertato e perviene ad un giudizio negativo per “l’esclusivo richiamo alle fatture di acquisto del pesce e della carne, senza tener conto di altri parametri come la superficie dei locali, il numero dei tavoli presenti nel ristorante, il numero dei dipendenti addetti alle cucine e di quelli al servizio dei tavoli, al consumo di energia”. Nè sussiste contraddittorietà di motivazione, indicata dall’Ufficio nella circostanza che la CTR” ritenuto che si fossero concretizzati i presupposti per l’accertamento induttive, non poteva negare il risultato a cui i medesimi conducevano” in quanto le due fasi sono diverse, attenendo la prima all’ammissibilità del ricorso a tal tipo di accertamento e la seconda, seppur consequenziale, intesa a dimostrare che, effettivamente, un diverso reddito è stato prodotto.

Col secondo motivo, relativo al socio, l’Agenzia deduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41, D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, T.U. oltre che omessa motivazione, per avere del tutto taciuto della posizione del socio il cui reddito di partecipazione andava ricostruito in relazione al reddito sociale e alla sua quota di partecipazione.

Il motivo, oltre che essere assorbito nel rigetto del superiore motivo relativo al reddito della società, sarebbe comunque inammissibile in quanto l’Ufficio avrebbe dovuto dedurre la omessa pronunzia ex art. 112 c.p.c. e non la omessa motivazione.

Il ricorso incidentale relativo al mancato riconoscimento dei costi di ristrutturazione è analogamente infondato in quanto introduce una diversa valutazione del fatto adeguatamente e logicamente motivata.

L’esito del giudizio rende giusta la compensazione delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi e li rigetta. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 13 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2011

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