Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4649 del 22/02/2021

Cassazione civile sez. II, 22/02/2021, (ud. 14/10/2020, dep. 22/02/2021), n.4649

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25069/2019 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

DELL’UNIVERSITA’ n. 11, presso lo studio dell’avvocato EMILIANO

BENZI, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRA BALLERINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 07/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/10/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con il decreto impugnato il Tribunale di Milano rigettava il ricorso proposto da A.M. avverso il provvedimento del 6.3.2018, notificatogli il 16.4.2018, con cui la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano aveva respinto la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale.

Propone ricorso per la cassazione di tale decisione A.M. affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’erronea, contraddittoria e carente motivazione, nonchè la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 10, 14 e 16, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente denegato il riconoscimento della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), a fronte della situazione di violenza ed insicurezza generalizzata esistente nel Punjab, zona di provenienza del richiedente.

La censura è inammissibile.

Va premesso che, essendo il ricorso soggetto, ratione temporis, all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo in vigore a seguito della novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012, non è consentita la deduzione del vizio di erronea, carente e contraddittoria motivazione, essendo la censura della motivazione limitata ai soli casi in cui quest’ultima sia assolutamente mancante, apparente o affetta da irriducibili contrasti logici tali da renderla obiettivamente incomprensibile (Cass. Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

Nel resto, va considerato che la decisione impugnata ha ritenuto credibile la circostanza che il ricorrente provenisse dalla zona del Punjab (cfr. pag. 5) ed ha esaminato il contesto locale sulla base di fonti informative debitamente indicate, evidenziando anche le specifiche notizie da esse tratte (cfr. pag. 8). Occorre in proposito ribadire che “In tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26728 del 21/10/2019, Rv. 655559). Ove manchi tale specifica allegazione, è precluso a questa Corte procedere ad una revisione della valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice del merito. Solo laddove nel motivo di censura vengano evidenziati precisi riscontri idonei ad evidenziare che le informazioni sulla cui base il predetto giudice ha deciso siano state effettivamente superate da altre e più aggiornate fonti qualificate, infatti, potrebbe ritenersi violato il cd. dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice del merito, nella misura in cui venga cioè dimostrato che quest’ultimo abbia deciso sulla scorta di notizie ed informazioni tratte da fonti non più attuali. In caso contrario, la semplice e generica allegazione dell’esistenza di un quadro generale del Paese di origine del richiedente la protezione differente da quello ricostruito dal giudice di merito si risolve nell’implicita richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e nella prospettazione di una diversa soluzione argomentativa, entrambe precluse in questa sede.

In definitiva, va data continuità al principio secondo cui “In tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate” (v. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4037 del 18/02/2020, Rv. 657062).

Nel caso di specie, peraltro, il motivo di censura richiama fonti EASO del 2016 mentre il giudice di merito ha fatto riferimento a fonti EASO 2017, applicando così, correttamente, le COI più aggiornate disponibili al momento della decisione.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2 Cost., art. 11 del Patto internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite del 1996, ratificato con L. n. 881 del 1977, D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19, nonchè la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 32, perchè il giudice di merito avrebbe ingiustamente denegato anche il riconoscimento della tutela umanitaria, non considerando il percorso di integrazione del richiedente in Italia.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Convenzione E.D.U. e del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19, perchè il Tribunale avrebbe omesso di applicare, in favore dell’ A., il principio del non refoulement, in base al quale non può essere disposto il rimpatrio di uno straniero verso un Paese nel quale egli sia esposto al rischio di subire trattamenti disumani o degradanti.

Le due censure, che meritano una trattazione congiunta, sono inammissibili.

Il Tribunale dà atto che il ricorrente aveva depositato un contratto di locazione non registrato, e considera la circostanza di per sè irrilevante ai fini della prova del radicamento in Italia. Esamina inoltre il profilo della ricollocazione lavorativa del richiedente in Pakistan, evidenziando che lo stesso mantiene colà importanti legami familiari (una sorella). All’esito, ritiene mancante la dimostrazione, da parte dell’ A., del fatto che il rimpatrio lo esporrebbe al rischio di effettiva compromissione del nucleo inalienabile dei diritti umani fondamentali (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298).

Tale valutazione non è in alcun modo attinta dai motivi in esame, con i quali il ricorrente non allega alcun elemento di fatto che il giudice di merito non avrebbe considerato, o avrebbe valutato in modo non coerente: il solo riferimento allo “ottimo percorso integrativo” che l’ A. avrebbe intrapreso (cfr. pag. 10 del ricorso) non è evidentemente sufficiente, non avendo il ricorrente allegato alcun elemento specifico a sostegno di tale generica affermazione.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2021

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