Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4649 del 21/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 21/02/2020, (ud. 23/05/2019, dep. 21/02/2020), n.4649

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. BILLI Stefania – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26126-2017 proposto da:

COMUNE DI CONTURSI TERME, in persona del Sindaco pro tempore, con

domicilio eletto in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato STEFANIA

IANNACCONE;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI SALERNO (CONSORZIO

ASI), elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DEI MELLINI 17,

presso lo studio dell’avvocato ORESTE CANTILLO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

Nonchè da:

CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI SALERNO (CONSORZIO

ASI), elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DEI MELLINI 17,

presso lo studiò dell’avvocato ORESTE CANTILLO, che lo rappresenta

e difende;

– controricorrente incidentale –

contro

COMUNE DI CONTURSI TERME;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5990/2017 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

SALERNO, depositata il 03/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/05/2019 dal Consigliere Dott.ssa TADDEI MARGHERITA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con sentenza n. 5990/17, la CTR della Campania, sezione staccata di Salerno, rigettava l’appello del Comune di Contursi alla sentenza n. 4988/2015 della CTP di Salerno, che in accoglimento dei ricorsi del Consorzio ASI di Salerno, aveva riconosciuto allo stesso l’esenzione di cui al D.Lgs n. 504 del 1992, art. 7, annullando gli avvisi di accertamento per omessa dichiarazione e versamento delle imposte ICI anni 20082013,relativi alle opere ed alle aree infrastrutturali ubicate all’interno dell’area industriale del Comune.

La CTR, in particolare, aveva rigettato l’appello ritenendo che gli avvisi impugnati non fossero adeguatamente circostanziati circa la natura e la classificazione delle aree edificabili e circa la titolarità dei rapporti, ai fini del necessario distinguo tra proprietario ed assegnatario, nè chiarissero puntualmente se le infrastrutture erano utilizzate dagli assegnatari dei singoli lotti. Tutto ciò, considerata la natura di Ente pubblico economico del Consorzio, al fine di “delimitare con certezza il campo di applicazione della normativa agevolativa in tema di ICI, tenuto conto che l’art. 7 comma 1, lett. a, come integrato dalla L. n. 289 del 2002, art. 3, comma 18, estende ai consorzi tra Enti territoriali, (quale è l’ASI della Provincia di Salerno, dopo il recesso del Banco di Napoli), l’esenzione dall’imposta per gli immobili destinati esclusivamente a compiti istituzionali”.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Il Comune di Contursi articola un solo complesso motivo di ricorso con il quale lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c. nn. 3, 4, 5 in relazione al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2; al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b); artt. 3 e 5 ed in relazione all’art. 2697 c.c., art. 115 c.p.c.

Il Comune ricorrente lamenta che la CTR, ritenendo necessario distinguere, nell’ambito delle opere infrastrutturali, quali siano effettivamente a servizio degli insediamenti produttivi, non ha correttamente valutato che l’ASI è, per le annualità dal 2008 al 2013, proprietario e gestore dell’intero compendio nè tale circostanza è stata contestata da controparte. Inoltre l’area è tutta fabbricabile secondo le previsioni del PIP, a prescindere dalla sua materiale successiva trasformazione edificatoria.

L’ASI resiste con contro ricorso, sostenendo l’inammissibilità del ricorso per cassazione attesa l’eterogeneità dei mezzi di impugnazione proposti, che rendono di difficile individuazione i temi delle censure e, con il ricorso incidentale, prospetta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, attesa la violazione e falsa applicazione del D.Lgs n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a).

Il Comune ha contro dedotto.

Il ricorso principale non è fondato e deve essere rigettato.

La CTR ha correttamente individuato, secondo i principi giurisprudenziali di questa Corte (cass. N. 12797/2016) l’ambito e la rilevanza della normativa ICI e dell’agevolazione di cui all’art. 7 citato applicabile ai consorzi in questione, all’uopo ponendo un distinguo avuto riguardo ai beni di proprietà esclusiva del consorzio e a quelli conferiti agli assegnatari.

E’ stato detto che, ai fini della assoggettabilità ad ICI delle infrastrutture (strade, illuminazioni, parcheggi, aiuole, etc.) occorre verificare, anzitutto se tali opere siano state realizzate e siano utilizzabili esclusivamente dagli assegnatari dei singoli lotti o siano state realizzate dal Consorzio su terreno di sua esclusiva proprietà, essendo soggetti imponibile ICI, nel primo caso gli assegnatari sui cui terreni sono state realizzate le infrastrutture e nel secondo il Consorzio.

La decisione qui impugnata, che si allinea al predetto principio, non merita censure; il ricorrente principale, lungi dall’individuare vizi tipici di cui all’art. 360 c.p.c. si limita a contrapporre a tale decisione la propria valutazione di merito circa le attribuzioni che competono al Consorzio ed a svilire la rilevanza del dato individuato dalla CTR. Ne consegue che il ricorso non può essere accolto, rimanendone assorbito l’appello incidentale.

Alla soccombenza consegue la condanna alle spese che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2500,00 per compensi, oltre accessori e rimborso delle spese in misura forfettaria.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 21 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA