Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4648 del 26/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4648 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: MACIOCE LUIGI

Rep .

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19611 del R.G. anno 2013

Cdc 18.02.2014

proposto da:
NIKA Besnik domiciliato in ROMA,
Cassazione con l’avv.

presso la cancelleria della

Roberta Rubino del Foro di

Bari che lo
ricorrente

rappresenta e difende per procura a margine del ricorso

contro
intimato –

Ministero dell’Interno

avverso il decreto in data 3.7.2013 del GdP di Matera; udita la
relazione della causa svolta nella c.d.c del 18.02.2014 dal Cons. Luigi
MACIOCE.
RILEVA
Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380
bis c.p.c. ha ricostruito la vicenda nel senso di cui appresso.
In data 29.03.2013 il Prefetto UTG di Matera ebbe ad espellere dal territorio nazionale il cittadino albanese Nika Besnik ex art. 13 c. 2 lett. B
del d.lgs. 286/1998, sull’assunto che egli, già titolare di permesso di
soggiorno, non aveva avuto il rinnovo, ed era stato ristretto in custodia
cautelare per reati afferenti le sostanze stupefacenti. Il NIKA propose
opposizione articolando i motivi che il GdP di Matera con decreto
03.07.2013 respinse affermando che il provvedimento era chiaro e rettamente contestato, che le ragioni erano specificate ed attingevano la
assenza di titolo di soggiorno, che non sussistevano ragioni ostative né

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Data pubblicazione: 26/02/2014

di natura personale né familiare, che dette ragioni si sarebbero dovute
far valere in sede propria, che pertanto il Nika, anche in ragione dei suoi
precedenti per reati in materia di stupefacenti, era da considerare pericoloso e non meritevole di trattamento di ricongiungimento con il minore. Per la cassazione di tale decreto il Nika ha proposto ricorso il
5.08.2013, cui il Ministero, intimato presso l’Avvocatura Distrettuale,
non ha resistito con difese scritte. Il relatore ha proposto la inammissibilità.

Il ricorso, come condivisibilmente proposto dal relatore, è inammissibile,perché:
1. Esso è stato indirizzato e notificato al Ministero dell’Interno e non
già all’unico soggetto passivamente legittimato a resistere ai ricorsi in materia di opposizione ad espulsione ex art. 13 d.lgs. 286
dl 1998, idest il Prefetto adottante l’atto contestato ed opposto
(da ultimo Cass. 825 del 2010);
2. Esso è totalmente privo di narrativa in fatto e neanche dalla lettura del breve atto si riesce a comprendere quale contestazione
espulsiva venne posta a base dell’atto che si oppose innanzi al
Giudice di Pace;
3. Esso si traduce in una generica ed inorganica sommatoria di espressioni di dissenso sui vari argomenti (anch’essi) assommati
nel decreto con scarsa coerenza logica: né, si badi, il ricorso censura la scarsa intelligibilità della motivazione supplendo alla assenza di coerenza logica con il proprio argomentare critico. Difettano motivi e difetta una rubrica di violazioni che indichi le norme
violate. La censura di illogicità e contraddizione argomentativo è
poi affatto estranea all’attuale ambito devolutivo ristretto dal novellato art. 360 n. 5 c.p.c. (legge 134 del 2012)
Nopn si regolano le spese né sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c.
1 quater dPR 14.5/200tnovellato dalla legge 228 del 2012.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso
Così deciso nella c.d.c. della Ssta Sezione Civile il 18. 2.2014.

OSSERVA

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