Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4648 del 25/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 25/02/2011, (ud. 13/01/2011, dep. 25/02/2011), n.4648

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10927-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

B.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 23/2004 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 25/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/01/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito per il ricorrente l’Avvocato ALBENZIO GIUSEPPE, che ha chiesto

l’accoglimento;

l’Avvocatura chiede il differimento dell’udienza qualora non sia

stato acquisito l’avviso di ricevimento e ciò allo scopo di

produrlo;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro e l’Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale della Puglia dep. il 25/01/2005, che aveva confermato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari che aveva accolto il ricorso del B.S. avverso gli avvisi accertamento Irpef e cartelle di pagamento per gli anni 1990 e 1991.

La CTR aveva ritenuto la B. estranea alla pretesa dell’Ufficio non avendo mai fatto parte della società Serman Spa oggetto dell’accertamento.

I ricorrenti fondano il ricorso su un unico motivo con cui deducono violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 41 bis e 42 e omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione”.

Rilevano che la indicazione della Seman Spa era frutto di evidente errore materiale, di cui era consapevole la CTR, come si deduceva dalla indicazione della sede, della partecipazione azionaria, dei soci.

La contribuente non ha resistito.

La causa veniva rimessa alla decisione in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Non risulta prodotta la ricevuta di ritorno della notificazione a mezzo del servizio postale effettuata dall’Ufficiale giudiziario di Roma.

La causa va decisa alla stregua dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 627 del 2008, per quanto rilevano in questa sede.

Le Sezioni, chiamate a pronunziarsi per il coinvolgimento di questioni di massima di particolare importanza, hanno enunciato i seguenti principi di diritto:

“- la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’intervenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio;

l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1, della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2;

– in difetto di produzione dell’avviso di ricevimento ed in mancanza di esercizio di attività difensiva da parte dell’intimato il ricorso è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.; il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può tuttavia domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 180 bis c.p.c., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 6, comma 1”.

Nessuna di queste ultime attività è stata espletata, essendosi l’Avvocatura limitata a chiedere un rinvio per produrre la ricevuta.

Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. E’ consequenziale non doversi provvedere sulle spese, non avendo la contribuente svolto attività difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 13 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2011

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