Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4648 del 15/02/2019

Cassazione civile sez. VI, 15/02/2019, (ud. 30/01/2019, dep. 15/02/2019), n.4648

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 17248-2017 proposto da:

A.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIOVANNA PITITTO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 02/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

Fatto

RITENUTO

che:

A.E. impugna per cassazione, sulla base di un unico motivo, la sentenza indicata epigrafe, di rigetto dell’appello proposto contro l’annullamento del diniego di rimborso dell’IRPEF anno 2006, che il contribuente, dipendente della Banca Commerciale Italiana, aveva richiesto, sull’assunto della mancata applicazione della detrazione dall’imponibile lordo del quattro per cento dei contributi versati al fondo aziendale di previdenza complementare, prevista dal TUIR, art. 17,comma 2, (D.P.R. n. 917 del 1986), nella formulazione vigente ratione temporis.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Il ricorrente deposita memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

non ricorrono i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

PQM

La Corte rinvia la causa alla sezione quinta.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA