Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4647 del 28/02/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 4647 Anno 2018
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 29259-2014 proposto da:
MEDEGHINI ELENA, elettivamehLt domiciliata in ROMA,
PIAZZA DEL RISORGIMENTO

33,

presso lo studio

dell’avvocato CLAUDIO COLETTA, rappresentata e difesa
dall’avvocato ALDO AMBROGI;
– ricorrente contro

PELIZZONI FERDINANDO;
– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di BRESCIA,
depositata il 25/09/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 04/10/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA
BESSO MARCHEIS.

Data pubblicazione: 28/02/2018

R.G. 29259/2014

L’avvocato

Ferdinando

Pelizzoni,

affermando

di

aver

rappresentato e difeso Elena Medeghini in una causa di lavoro nel
2000 e di aver ricevuto incarico per una seconda causa, nel corso
della quale gli era stato revocato il mandato, e sostenendo di non
essere mai stato pagato si era fatto liquidare gli onorari dal Consiglio
dell’Ordine e aveva ottenuto un decreto che ingiungeva il pagamento
di euro 8.308,65, decreto notificato per compiuta giacenza il primo
marzo 2014.
Con atto di citazione notificato in data 8 aprile 2014 e depositato
il 16 aprile 2014, la signora Medeghini proponeva opposizione,
affermando di aver corrisposto quanto dovuto e proponendo
eccezione di prescrizione presuntiva in quanto non era venuta a
conoscenza dei solleciti del pagamento; il convenuto eccepiva la
tardività della opposizione.
Il Tribunale di Brescia, ritenuto che l’opposizione vada regolata
dal rito sommario di cognizione, ha dichiarato l’inammissibilità
dell’opposizione e confermato il decreto opposto.
Nei

confronti

dell’ordinanza

Medeghini

propone

ricorso

straordinario per cassazione.
La controparte non si è costituita; la ricorrente ha depositato
richiesta di duplicato dell’avviso di ricevimento e copia del cosiddetto
cerca spedizioni delle Poste Italiane, dal quale risulta che il ricorso è

PREMESSO CHE

$

stato accettato il 28 novembre 2014 e consegnato al destinatario il 3
dicembre 2014.

I tre motivi in cui il ricorso è articolato contestano – il primo
denunciando la “violazione ed erronea applicazione dell’articolo 28
d.lgs. 794/1942 e dell’articolo 14, primo comma, d.lgs 150/2011”, il
secondo la “violazione ed erronea applicazione dell’articolo 645 c.p.c.
e dell’articolo 14, primo comma, d.lgs 150/2011” e il terzo l’omesso
esame in ordine a un fatto decisivo per il giudizio – l’applicazione al
caso in esame della disciplina introdotta dall’articolo 14 del d.lgs.
150/2011, applicazione che ha portato il Tribunale di Brescia a
dichiarare l’inammissibilità dell’opposizione. Tale disciplina, ad avviso
della ricorrente, vale soltanto per le controversie che hanno ad
oggetto l’esatta determinazione degli onorari derivanti da prestazioni
giudiziali con esclusione di quelle riguardanti i presupposti del diritto
al compenso o ai limiti del mandato o alla sussistenza di cause
estintive quali – come nel caso in esame – la prescrizione del diritto.
Ritiene il Collegio che la causa debba essere rinviata a nuovo
ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite, a seguito
dell’ordinanza di rimessione n. 13272/2017 del 25/5/2017, con la
quale si è ritenuto opportuna la risoluzione del contrasto in merito
all’attrazione nell’ambito di applicazione del procedimento di cui
all’art. 14 del d.lgs. n. 150/2011 non solo delle controversie che
attengano al

quantum,

ma anche di quelle che investano

debeatur della prestazione.

i

l’an

CONSIDERATO CHE

P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione

seconda civile, in data 4 ottobre 2017.

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