Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4647 del 26/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4647 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: MACIOCE LUIGI

Rep.

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19382 del R.G. anno 2013

Cdc 18.02.2014

proposto da:
Omeri Tigrena domiciliata in ROMA, via via V.Cardarelli 9 presso
l’avv.Vera Sannio con l’avv. Fernando Piazzolla del Foro di Ancona che
la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso

ricorrente

contro
Ministero Interno –

Prefetto e Questore di Ancona

intimato –

avverso il decreto in data 9.7.2013 del GdP di Ancona; udita la
relazione della causa svolta nella c.d.c del 18.02.2014 dal Cons. Luigi
MACIOCE.
RILEVA
Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380
bis c.p.c. ha ricostruito la vicenda nel senso di cui appresso.
Il Prefetto di Ancona con decreto 9.7.2013 ha espulso il cittadino albanese OMERI Tigrena disponendo l’accompagnamenmto coattivo alla frontiera dell’espulso; con decreto in pari data, presente l’interessata,
l’interprete ed il difensore,i1 Giudice di Pace di Ancona ha convalidato la
misura irrogata dell’accompagnamento coattivo alla frontiera della stessa Omeri. Con ricorso 7.8.2013 l’interessata denunzia la assenza di motivazione sui requisiti e sulle condizioni legittimanti la misura coercitiva
dell’accompagnamento. L’Amministrazione intimata (Ministero – Prefetto
– Questore di Ancona) non ha svolto difese.

Data pubblicazione: 26/02/2014

Il relatore ha ritenuto che la censura fosse indiscutibilmente fondata ed
ha proposto accogliersi il ricorso.
OSSERVA
Ritiene il Collegio condivisibile la relazione, alla luce della esigenza di
stringata motivazione che attesti la verifica dei presupposti della misura
coercitiva (Cass. 5715/2008 — 25660/2010-4834/2011), motivazione che è affatto assente nel decreto 9.7.2013. Ma vi è di più. La convalida viene nel provvedimento a verbale qui impugnato riferita all’intero

della individuazione della misura coercitiva la cui (sola) cognizione poteva essere sottoposta alla sollecitata convalida. Si tratta dunque di un
provvedimento di convalida che neanche identifica l’oggetto della sua
cognizione. Va dunque accolto il ricorso e va cassato senza rinvio il
provvedimento di convalida, non essendo allo stato riproducibile
l’esercizio del potere convalidante da parte del Giudice di Pace, questi
avendo consumato detto potere che, attingente lo status libettatis ed
astretto a brevissimi tempi di esplicazione, non è più rinnovabile.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e cassa senza rinvio il decreto impugnato in data
9.7.2013 del Giudice di Pace di Ancona, limitatamente alla statuizione di
convalida della misura accompagnatoria; condanna l’Amministrazione
intimata alla refusione delle spese in favore del ricorrente per C 1.500 (C
200 per esborsi) oltre IVA e CPA
Così deciso nella c.d.c. della Sesta Sezione Civile il 17.12.2013.

provvedimento espulsivo in pari data, senza neanche porre il problema

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