Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4647 del 26/02/2010

Cassazione civile sez. un., 26/02/2010, (ud. 19/01/2010, dep. 26/02/2010), n.4647

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di Sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.R. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA S. DAMASO 34, presso lo studio dell’avvocato CAMPONERO

FRANCO, rappresentato e difeso dall’avvocato GENTILE ANTONINO, per

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, CENTRO

SERVIZI AMMINISTRATIVI DI RAGUSA DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,

DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA;

– intimati –

sul ricorso 19214-2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro-tempore,

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, in persona del Direttore

Generale pro-tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

C.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 627/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 24/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

19/01/2010 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PIVETTI Marco, che ha concluso per l’inammissibilità o rigetto di

entrambi i ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 2002 al Tribunale di Modica C.R. deduceva che, essendo stato dipendente del Ministero dell’Istruzione come docente di ruolo della cattedra di Educazione artistica, era stato collocato a riposo in quanto inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro con decreto del Provveditore agli Studi di Ragusa del 27 marzo 1998, sulla base dell’accertamento medico effettuato presso la USL n. 7 della stessa città; che, successivamente, aveva chiesto di fruire del trattamento pensionistico di inabilità di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 12, che gli era stato negato, avendo la Commissione medica ospedaliera di Messina ravvisato la insussistenza dell’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa; che la Corte dei Conti, con sentenza del 23 gennaio 2001, aveva rigettato il ricorso avverso il diniego della prestazione; che, tuttavia, l’istanza da lui successivamente presentata, il 20 febbraio 2001 – tendente ad ottenere, previa revoca o annullamento del decreto di collocamento a riposo d’ufficio, la riammissione in servizio – era stata rigettata, per cui adiva il Tribunale di Modica per far valere il suo diritto alla riammissione in servizio; la domanda veniva accolta, all’esito di consulenza medica, avendo il Giudice disapplicato il provvedimento di dispensa dal servizio del 27 marzo 1998 e riconosciuto il diritto alla riammissione ed alle retribuzioni maturate a partire dalla stessa data.

Su appello del Ministero, proposto anche in punto giurisdizione, la statuizione veniva riformata dalla Corte d’appello di Catania, la quale, con la sentenza del 24 ottobre 2005, confermata la giurisdizione AGO,dichiarava il diritto del C. alla riammissione in servizio dal 20 febbraio 2001, con diritto alle retribuzioni maturate dalla medesima data. Affermava la Corte territoriale che aveva errato il primo Giudice a sottoporre ad esame il provvedimento di dispensa dal servizio del 1998, posto che questo non era stato impugnato davanti al Tar nel termine di legge. Era stato invece illegittimo il diniego di riassunzione a seguito dell’istanza del 2001, sulla base del successivo accertamento medico e del giudicato di rigetto della pensione di inabilità emesso dalla Corte dei Conti. Le retribuzioni, peraltro, non potevano farsi decorrere dal provvedimento di dispensa, perchè la norma che regola la riammissione, se da un lato si ricollega al pregresso rapporto per individuare il ruolo e la qualifica in cui collocare il soggetto riammesso, dall’altro, richiama il nuovo provvedimento dell’Amministrazione per stabilire la decorrenza della anzianità, sancendone la irretroattività, per cui nessun effetto poteva riconoscersi al periodo di interruzione del servizio. Il C. peraltro non si era mai opposto alla dispensa e quindi non poteva pretendere che il trattamento economico decorresse da quella data.

Avverso detta sentenza il C. ricorre con un motivo.

Resiste il Ministero con controricorso e ricorso incidentale con due motivi uno dei quali concernente la giurisdizione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 cod. proc. civ..

Con il ricorso principale, denunziandosi violazione dell’art. 23 del c.c.n.l., comma 5, comparto scuola del 1995 e difetto di motivazione, si deduce che, pur avendo proposto la istanza di riammissione in servizio nel 2001, a seguito della sentenza della Corte dei Conti, con cui era stata definitivamente esclusa la esistenza della inabilità al lavoro, la riammissione avrebbe dovuto avvenire dalla data del collocamento a riposo del 1998, in quanto emesso sulla base di un provvedimento nullo, per errore ascrivibile unicamente all’amministrazione.

Con il primo motivo del ricorso incidentale, censurando la sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 23 del CCNL comparto scuola, nonchè per difetto di motivazione, ci si duole del fatto che la sentenza impugnata non abbia verificato la esistenza di un posto di lavoro idoneo alle condizioni sanitarie del soggetto riammesso in servizio.

Con il secondo motivo, lamentando violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 45, comma 17 e difetto di motivazione, si assume che la domanda attorea, intesa ad ottenere la retrodatazione della riammissione in servizio al marzo 1998, data del collocamento a riposo, avrebbe dovuto essere immediatamente dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione.

Entrambi i ricorsi sono infondati.

Esaminando per primo in ordine logico il ricorso incidentale, va rilevato che il primo motivo è inammissibile, giacchè la questione per cui la riammissione in servizio era condizionata al previo reperimento di un posto idoneo, non risulta sollevata nei gradi di merito, ma solo in questa sede, per cui non può essere presa in esame.

Parimenti inammissibile è il secondo, giacchè la sentenza impugnata ha affermato il diritto alla riammissione dal 2001, data della relativa istanza, allorquando, trattandosi di epoca successiva al 30 giugno 1998, sussisteva sicuramente, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, la giurisdizione del giudice ordinario.

Infondato è il ricorso principale, non comprendendosi il motivo per cui il diritto alla riammissione dovrebbe decorrere dalla data del collocamento a riposo, dal momento che tale provvedimento non fu mai impugnato dall’odierno ricorrente, che lo accettò ed anzi sulla sua base propose la domanda di pensione di inabilità, inducendosi solo nel 2001 a proporre la istanza di rientro in servizio, accolta dalla sentenza impugnata dalla medesima data. Nè il ricorrente spiega il motivo per cui, così decidendo, la sentenza impugnata avrebbe violato l’art. 23 del CCNL applicabile. Vero è invece che il ricorrente medesimo avrebbe potuto, se del caso, chiedere il ristoro dei danni, subiti a causa del provvedimento di collocamento a riposo, essendosi poi dimostrato che non ricorreva l’esistenza della inidoneità a svolgere il servizio; tuttavia questa domanda non è stata formulata nel presente giudizio, onde anche il ricorso principale va rigettato.

La reciproca soccombenza consiglia la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2010

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