Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4647 del 22/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 22/02/2017, (ud. 20/01/2017, dep.22/02/2017), n. 4647
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Presidente –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13668-2015 proposto da:
P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
PASQUALE BOTTIGLIONE giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GREGORIO
VII 154, presso lo studio dell’avvocato ARCANGELO BRUNO,
rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE DE GIORGIO giusta
procura speciale in calce al ricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 109/2015 della CORTE D’APPELLO DI LECCE –
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, emessa il 28/01/2015 e depositata il
06/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI
VITTORIO.
Fatto
IN FATTO ED IN DIRITTO
P.A. ha presentato ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi avverso la sentenza n. 109/15 resa dalla Corte d’Appello di Lecce che aveva rigettato la sua richiesta di aumento dell’entità dell’assegno di mantenimento versato da C.F..
Con il primo motivo lamenta il mancato rispetto dell’art. 295 c.p.c., per aver il giudice di merito disatteso la richiesta di sospensione del giudizio in attesa della sentenza di condanna del C. per maltrattamenti.
Con il secondo motivo adduce la violazione del principio del contraddittorio per aver il giudice di prime cure acquisito la produzione documentale di una sola delle due parti senza consentire all’altra di difendersi.
Con il terso motivo la ricorrente la violazione dell’art 115 c.p.c., in tema di obbligo per il decisore di porre a fondamento della decisione le prove proposte da tutte le parti.
Con il quarto motivo solleva il mancato rispetto dell’art. 151 che impone di accertare e dichiarare la responsabilità della separazione dei coniugi.
Con il quinto motivo di ricorso adduce la violazione dell’art. 111 Cost., con il combinato disposto degli artt. 91 e 92 c.p.c. per aver la Corte liquidato somme esorbitanti.
Il C. ha resistito con controricorso.
Il primo motivo è manifestamente infondato non sussistendo rapporto di pregiudizialità tra il processo penale e quello civile.
A tale proposito questa corte ha ripetutamente affermato che in applicazione del nuovo codice di procedura penale il rapporto tra processo civile e penale si configura in termini di pressochè completa autonomia e separazione, nel senso che, ad eccezione di alcune e limitate ipotesi di sospensione del giudizio civile, previste dall’art. 75 c.p.p., comma 3, detto processo deve proseguire il suo corso senza essere influenzato da quello e il giudice civile accerta autonomamente i fatti e la responsabilità con pienezza di cognizione, senza essere vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice, sicchè non è tenuto a sospendere il giudizio in attesa della definizione del processo in cui si sia proceduto ad una valutazione di risultanze probatorie in senso parzialmente difforme (Cass. 4758/15).
I restanti quattro motivi sollevati dalla P. possono esser esaminati congiuntamente.
Gli stessi sono inammissibili per assoluta genericità dal momento che non fanno adeguato riferimento ai punti motivazionali della sentenza come espressi dalla Corte d’appello e risultano basati su mere affermazioni apodittiche.
Il ricorso va quindi rigettato. Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 2.000 oltre Euro 100 per esborsi ed oltre accessori di legge e spese forfettarie. In caso di pubblicazione si dispone l’oscuramento dei dati personali.
Così deciso in Roma, il Roma 20 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2017