Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4647 del 09/03/2016
Civile Ord. Sez. 6 Num. 4647 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA
ORDINANZA
sul ricorso 18868-2013 proposto da:
COGEIM – COSTRUZIONI GESTIONE IMMOBILIARE SPA
06794090636, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA NOMENTANA 263, presso lo studio dell’avvocato MATTIA
MICHELANGELO, rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI TADDEO
giusta procura a margine del ricorso (RG. 4228/12);
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende;
–
resistente
–
avverso la sentenza n. 15388/2013 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
depositata il 19/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/12/2015 dal
Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.
8 45b
Data pubblicazione: 09/03/2016
Considerato in fatto
La CO.GE.IM —Costruzioni Generali Immobiliare s.p.a., in persona del
legale rappresentante pro tempore, chiede la revocazione della sentenza, indicata in
epigrafe, con cui questa Corte ha dichiarato il ricorso iscritto al n.r.g. 4228/12,
proposto dall’attuale ricorrente, inammissibile perché l’atto di impugnazione non è
stato notificato compiutamente all’intimata.
invece, stato notificato a controparte con due distinte modalità e, precisamente,
direttamente all’Agenzia delle Entrate-Territorio Ufficio Provinciale di Napoli e
presso il domicilio eletto in Roma, alla via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura
dello Stato.
L’Agenzia delle Entrate si è limitata a depositare atto di costituzione.
A seguito di deposito di relazione ex art.380 bis c.p.c. è stata fissata
l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni alle parti.
Ritenuto in diritto
Va, preliminarmente, rilevato, come evincibile dall’intestazione del ricorso,
che lo stesso è stato presentato, nell’interesse della CO.GE.IM. s.r.1., dall’Avv.Luigi
Taddeo, quale procuratore e difensore, giusta procura speciale a margine del
ricorso (RG 4228/12); ciò che rende inutilizzabile nell’odierno procedimento detta
procura.
Il ricorso per revocazione esige, infatti, una nuova procura speciale al
difensore (art. 398 c.p.c., comma 3). Tale necessità è fondata sul fatto che la
procura rilasciata per il ricorso per Cassazione ha esaurito la propria funzione con
la sentenza emessa a conclusione del relativo giudizio; ed il giudizio per
revocazione è diretto alla formazione d’una nuova diversa volontà del giudicante
(Cfr.Cass.n.18343/2005; id n.70072006 e di recente Cass.n.16224/15).
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Non vi è pronuncia sulle spese per il mancato svolgimento di attività
difensiva da parte dell’intirnata.
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002, si dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
principale.
Ric. 2013 n. 18868 sez. MT – ud. 09-12-2015
-2-
Secondo la prospettazione difensiva l’atto introduttivo del processo era,
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2015.